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In tema di determinazione della
competenza territoriale nel caso di azione di
risarcimento del danno da inadempimento contrattuale,
per obbligazione dedotta in giudizio, ai fini della
determinazione del foro facoltativo di cui all’art. 20
c.p.c., deve intendersi quella originaria e primaria
rimasta inadempiuta, non quella derivata e sostitutiva.
FATTO
Oggetto di causa è un contratto di
appalto stipulato tra l’appaltatore TSA ed il
committente CESAF.
In particolare, promuovendo la
presente controversia, TSA deduce un inadempimento
contrattuale di CESAF, asseritamente consistito nel non
avere reso adeguatamente transitabile lo stradello di
accesso al cantiere, ciò che ha comportato lo
sprofondamento dell’autogrù di TSA al momento del
transito. Sulla base di tale narrativa, parte attrice
domanda pertanto la risoluzione del contratto di appalto
e la condanna di controparte a risarcire il danno
subìto.
Resiste CESAF, in rito eccependo
l’incompetenza territoriale del giudice adito; nel
merito deducendo di non avere alcuna responsabilità in
ordine allo sprofondamento dell’autogrù e domandando
invece in via riconvenzionale il risarcimento del danno
a propria volta subìto per il fermo cantiere e per il
noleggio di altra autogrù.
La controversia è stata istruita
dal Giudice inizialmente procedente con l’esame dei
testi indotti dalle parti in ordine alle circostanze di
merito.
Questo Giudice, al quale il
fascicolo è per la prima volta pervenuto all’udienza del
21/4/2009, ha invece dapprima escusso il teste indicato
sull’unica circostanza rilevante ai fini della decisione
in ordine all’eccezione di incompetenza; e poi ha
fissato udienza di precisazione delle conclusioni,
dovendosi decidere con sentenza anche la questione sulla
competenza, non essendo applicabile ratione temporis
l’art. 38 c.p.c. così come novellato dalla L. n.
69/2009.
DIRITTO
E’ fondata l’eccezione di
incompetenza territoriale, formulata da parte convenuta
correttamente contestando tutti i tre fori alternativi
astrattamente ipotizzabili in tema di diritti di
obbligazioni.
Invero, da una prima angolazione, è
pacifico che il foro generale delle persone giuridiche
ex art. 19 c.p.c., sancisce la competenza del Tribunale
di Treviso sezione distaccata di Conegliano, avendo
parte convenuta la propria sede legale presso Corbanese
(TV).
Da una seconda angolazione, alla
medesima competenza del Tribunale di Treviso sezione
distaccata Conegliano, conduce anche il forum contractus
ex art. 20 prima parte c.p.c., id est uno dei due
criteri di collegamento invocati dalla difesa di parte
attrice.
Invero, è emerso che il contratto
inter partes è stato stipulato presso la sede della
CESAF, atteso che l’offerta contrattuale formulata dalla
TSA con il documento 4 non è stata accettata dalla
convenuta proprio per la ritenuta eccessività del prezzo
di noleggio dell’autogrù; e che la TSA ha quindi
telefonicamente formulato una controproposta avente ad
oggetto il minor prezzo di € 1.165 più IVA,
controproposta accettata da CESAF (cfr. deposizione
teste Pol Maria Clelia, che ha riferito di avere
personalmente effettuato, dalla sede della convenuta, la
telefonata di cui trattasi).
Deriva che, ex art. 1326 c.c., il
contratto deve ritenersi stipulato presso la sede della
convenuta.
Da ultimo, neppure idoneo a
supportare la competenza dell’adito Tribunale di
Piacenza è l’altro criterio di collegamento invocato
dalla difesa di parte convenuta, e cioè il forum
destinatae solutionis di cui all’art. 20 ultima parte
c.p.c.
Sul punto, va innanzitutto premesso
che, in tema di determinazione della competenza
territoriale nel caso di azione di risarcimento del
danno da inadempimento contrattuale -ciò di cui
trattasi- per obbligazione dedotta in giudizio ai fini
della determinazione del foro facoltativo di cui
all’art. 20 c.p.c., deve intendersi quella originaria e
primaria rimasta inadempiuta, e non quella derivata e
sostitutiva (Cass. n. 245/2008, Cass. n. 1026/2003,
Cass. n. 5832/1999, Cass. n. 10169/1993).
Ciò detto, l’obbligazione
originaria dedotta in giudizio da parte dell’attore è
quella relativa alla pretesa mancata realizzazione di
opere necessarie a rendere accessibile l’accesso
dell’autogrù al cantiere di Castelverde (CR), a nulla
rilevando che il petitum riguardi la richiesta di
risarcimento del danno da adempiere nel luogo previsto
dal’art. 1182 c.c.
Pertanto, il forum destinatae
solutionis coincide con il Tribunale di Cremona,
territorialmente competente in ordine alla mancata
realizzazione delle opere di cantiere.
Conclusivamente, deve essere
sancita la competenza alternativa del Tribunale di
Treviso sezione distaccata Conegliano e del Tribunale di
Cremona.
Le spese di lite, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza in
composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel
contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza
disattesa
- dichiara la propria incompetenza
territoriale, per essere alternativamente competenti il
Tribunale di Treviso sezione distaccata Conegliano o il
Tribunale di Cremona;
- condanna TSA s.r.l. a rifondere a
CEFAS s.a.s. di Pol Diego & C le spese di lite del
giudizio, che liquida in € 4.000 per diritti ed onorari,
oltre IVA, CPA ed art. 14 TP.
Piacenza, 11/10/2011
Il Giudice
dott. Gianluigi MORLINI
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