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Morti sul lavoro, al committente spetta solo la verifica sulla idoneità dell’impresa-Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 11 ottobre 2011 n. 36612-Commento-Guida diritto.it

 

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Nel caso di infortuni sul lavoro, la responsabilità del committente non va oltre il controllo della idoneità tecnico professionale della ditta incaricata a svolgerli. La Cassazione, con la sentenza 36612/2011, fissa i paletti da seguire per essere in regola, riconducendo la responsabilità di chi ordina i lavori ad un controllo formale sull’adeguatezza della impresa scelta per l’esecuzione.

 

Il caso era quello del rifacimento del tetto di un capannone industriale sito nella provincia di Torino. Durante i lavori l’operaio intento a posare le lastre di copertura aveva appoggiato tutto il suo peso su di una lastra appena posata che a quel punto aveva ceduto facendolo precipitare da una altezza di nove metri, così riportando gravissime ferite rivelatesi mortali.

 

 

 

In primo grado l’intera filiera alla base dei lavori era stata condannata per omicidio colposo. E cioè: il committente, per aver affidato i lavori ad una ditta che non si era rivelata in grado di svolgerli in sicurezza; la ditta stessa per non aver predisposto le opere idonee a garantire la sicurezza del lavoratore, per non aver imposto l’uso delle cinture di sicurezza, per non aver formato adeguatamente il lavoratore e anche per non averlo edotto dei rischi che correva. E, in ultimo, il subappaltatore che era l’effettivo datore di lavoro dell’operaio deceduto a cui era stato affidato in concreto lo svolgimento del lavoro.

 

 

 

In Appello però la corte aveva assolto il committente da ogni addebito per non aver commesso il fatto. Infatti, secondo i giudici non spettava a lui predisporre le cautele antinfortunistiche, né controllare che la ditta esecutrice le avesse predisposte. Al contrario egli doveva solo accertarsi dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa, e data l’entità modesta dei lavori, i giudici avevano ritenuto sufficiente il controllo fatto sulla regolare iscrizione della ditta all’albo delle imprese artigiane.

 

 

 

Giudizio condiviso e messo nero su bianco dalla Suprema corte per cui “al committente non spettava alcun obbligo di predisposizione di cautele antinfortunistiche, né di controllare il rispetto, da parte della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori, della relativa normativa, bensì solo di verificare l’idoneità tecnico- professionale della stessa ditta in caricata, anche attraverso l’iscrizione della medesima alla Camera di commercio, industria e artigianato”. 

 

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