Nel caso di infortuni sul lavoro,
la responsabilità del committente non va oltre il
controllo della idoneità tecnico professionale della
ditta incaricata a svolgerli. La Cassazione, con la
sentenza 36612/2011, fissa i paletti da seguire per
essere in regola, riconducendo la responsabilità di chi
ordina i lavori ad un controllo formale sull’adeguatezza
della impresa scelta per l’esecuzione.
Il caso era quello del rifacimento
del tetto di un capannone industriale sito nella
provincia di Torino. Durante i lavori l’operaio intento
a posare le lastre di copertura aveva appoggiato tutto
il suo peso su di una lastra appena posata che a quel
punto aveva ceduto facendolo precipitare da una altezza
di nove metri, così riportando gravissime ferite
rivelatesi mortali.
In primo grado l’intera filiera
alla base dei lavori era stata condannata per omicidio
colposo. E cioè: il committente, per aver affidato i
lavori ad una ditta che non si era rivelata in grado di
svolgerli in sicurezza; la ditta stessa per non aver
predisposto le opere idonee a garantire la sicurezza del
lavoratore, per non aver imposto l’uso delle cinture di
sicurezza, per non aver formato adeguatamente il
lavoratore e anche per non averlo edotto dei rischi che
correva. E, in ultimo, il subappaltatore che era
l’effettivo datore di lavoro dell’operaio deceduto a cui
era stato affidato in concreto lo svolgimento del
lavoro.
In Appello però la corte aveva
assolto il committente da ogni addebito per non aver
commesso il fatto. Infatti, secondo i giudici non
spettava a lui predisporre le cautele
antinfortunistiche, né controllare che la ditta
esecutrice le avesse predisposte. Al contrario egli
doveva solo accertarsi dell’idoneità tecnico
professionale dell’impresa, e data l’entità modesta dei
lavori, i giudici avevano ritenuto sufficiente il
controllo fatto sulla regolare iscrizione della ditta
all’albo delle imprese artigiane.
Giudizio condiviso e messo nero su
bianco dalla Suprema corte per cui “al committente non
spettava alcun obbligo di predisposizione di cautele
antinfortunistiche, né di controllare il rispetto, da
parte della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori,
della relativa normativa, bensì solo di verificare
l’idoneità tecnico- professionale della stessa ditta in
caricata, anche attraverso l’iscrizione della medesima
alla Camera di commercio, industria e artigianato”. |