I passeggeri aerei,
oltre a richiedere il risarcimento del danno materiale
subito se il volo viene cancellato, potranno - in
presenza di determinate condizioni - avanzare domanda
per ottenere anche il risarcimento dei danni morali. A
stabilirlo è la Corte di giustizia UE, nel procedimento
che vede coinvolti 7 cittadini iberici contro l'Air
France.
Il caso. Sette cittadini spagnoli, imbarcati sul
volo Parigi- Vigo, decollavano all'ora prevista, ma poco
dopo l'aereo rientrava all'aeroporto Charles de Gaulle a
causa di un problema tecnico. Il giorno dopo, i
passeggeri erano stati imbarcati su altri voli, e tutti
hanno richiesto anche un indennizzo per il danno morale,
oltre al risarcimento per il danno materiale subito. Il
tribunale spagnolo, nel frattempo adito, si è rivolto
alla Corte di Giustizia per stabilire:
- se il caso in esame potesse essere equipararto
all'ipotesi di cancellazione del volo, e
- se il 'risarcimento supplementare' che i passeggeri
possono chiedere copra qualunque tipo di danno, incluso
quello morale.
L'aereo decolla ma poi rientra all'aeroporto di
partenza: si ha cancellazione del volo.
Relativamente alla prima questione, i giudici europei
hanno precisato che la "nozione di 'cancellazione' non
si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui l'aereo
non sia affatto partito ma comprende anche il caso in
cui un aereo è partito ma, per una qualsivoglia ragione,
è stato poi costretto a rientrare all'aeroporto di
partenza, dove i passeggeri sono stati trasferiti su
altri voli". Il volo, quindi, "non può essere
considerato effettuato".
Sì al risarcimento dei danni morali. Con
riferimento al secondo quesito, la Corte UE ha affermato
che "la nozione di risarcimento supplementare consente
al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla
convenzione di Montreal o dal diritto nazionale, di
concedere il risarcimento del danno morale derivato
dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo".
La valutazione spetta al giudice nazionale.
Tuttavia, chiariscono i giudici del Lussemburgo, "il
giudice nazionale non può utilizzare la nozione di
risarcimento supplementare quale fondamento giuridico
per condannare il vettore aereo a rimborsare ai
passeggeri, il cui volo ha subito un ritardo oppure è
stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto
sostenere a causa dell’inadempimento da parte del citato
vettore degli obblighi di sostegno e assistenza".
Corte
di Giustizia UE, Terza Sezione, sentenza 13 ottobre
2011, causa C-83/10 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento
(CE) n. 261/2004 – Art. 2, lett. l) – Compensazione
pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del
volo – Nozione di “cancellazione del volo” – Art. 12 –
Nozione di “risarcimento supplementare” – Compensazione
pecuniaria ai sensi della normativa nazionale»
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull‟interpretazione
degli artt. 2, lett. l), e 12 del regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n.
261, che istituisce regole comuni in materia di
compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di
negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo
prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU
L 46, pag. 1).
2 Tale
domanda è stata presentata nell‟ambito di una
controversia pendente tra sette passeggeri e l‟Air
France SA (in prosieguo: l‟«Air France»), avente ad
oggetto il risarcimento dei danni che essi affermano di
aver subito a causa dei ritardi prolungati e dei disagi
causati dai problemi tecnici emersi sul velivolo della
citata compagnia aerea durante il volo che collegava
Parigi (Francia) a Vigo (Spagna).
Contesto normativo
Il
diritto internazionale
3 La
Comunità europea ha partecipato alla conferenza
diplomatica internazionale di diritto aereo svoltasi a
Montreal dal 10 al 28 maggio 1999, che ha portato all‟adozione,
il 28 maggio 1999, della convenzione per l‟unificazione
di alcune norme relative al trasporto aereo
internazionale (in prosieguo: la «convenzione di
Montreal»), e ha firmato tale convenzione il 9 dicembre
1999.
4 Il 5
aprile 2001 il Consiglio dell‟Unione europea ha adottato
la decisione 2001/539/CE, relativa alla conclusione da
parte della Comunità europea della convenzione per
l‟unificazione di alcune norme relative al trasporto
aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194, pag. 38).
Tale convenzione è entrata in vigore, per quanto
riguarda l‟Unione, il 28 giugno 2004.
5
L‟art. 19 della convenzione di Montreal, intitolato
«Ritardo», contenuto nel capitolo III della medesima,
intitolato «Responsabilità del vettore ed entità del
risarcimento per danni», prevede quanto segue:
«Il
vettore è responsabile del danno derivante da ritardo
nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci.
Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da
ritardo se dimostri che egli stesso e i propri
dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure
necessarie e possibili, secondo la normale diligenza,
per evitare il danno oppure che era loro impossibile
adottarle».
6
L‟art. 22, n. 1, di tale convenzione, intitolato
«Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il
bagaglio e per le merci», rientrante nel medesimo
capitolo III, così recita:
«Nel
trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così
come specificato all‟articolo 19, la responsabilità del
vettore è limitata alla somma di 4 150 diritti speciali
di prelievo per passeggero».
7
L‟art. 29 della convenzione di Montreal, intitolato
«Fondamento della richiesta risarcitoria», dispone
quanto segue:
«Nel
trasporto di passeggeri, bagagli e merci, ogni azione di
risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo, in
base alla presente convenzione o in base a un contratto
o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, può
essere esercitata unicamente alle condizioni e nei
limiti di responsabilità previsti dalla presente
convenzione (...)».
Il
diritto dell’Unione
Il
regolamento (CE) n. 2027/97
8
L‟art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre
1997, n. 2027, sulla responsabilità del vettore aereo
con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei
loro bagagli (GU L 285, pag. 1),
come modificato dal
regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio
13 maggio 2002, n. 889 (GU L 140, pag. 2; in prosieguo:
il «regolamento n. 2027/97»), così dispone:
«Il
presente regolamento attua le pertinenti disposizioni
della convenzione di Montreal (…)».
9
L‟art. 3, n. 1, del citato regolamento così recita:
«La
responsabilità di un vettore aereo comunitario in
relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è disciplinata
dalle pertinenti disposizioni della convenzione di
Montreal».
Il
regolamento n. 261/2004
10 I
„considerando‟ decimo e diciassettesimo del regolamento
n. 261/2004 sono del seguente tenore:
«(10)
I passeggeri non consenzienti a cui viene negato
l‟imbarco dovrebbero avere la possibilità di annullare
il volo, usufruendo del rimborso del prezzo del
biglietto, o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti
e dovrebbero beneficiare di un‟adeguata assistenza
durante il periodo di attesa di un volo successivo.
(...)
(17) I
passeggeri il cui volo subisce un ritardo di durata
definita dovrebbero beneficiare di un‟adeguata
assistenza e dovrebbero avere la possibilità di
annullare il volo usufruendo del rimborso del prezzo del
biglietto o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti».
11
L‟art. 1, n. 1, di tale regolamento, intitolato
«Oggetto», prevede quanto segue:
«Il
presente regolamento stabilisce, alle condizioni in esso
specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di:
a)
negato imbarco a passeggeri non consenzienti;
b)
cancellazione del volo;
c)
ritardo del volo».
12
L‟art. 2 del citato regolamento, intitolato
«Definizioni», alla sua lett. l), prevede quanto segue:
«Ai
sensi del presente regolamento, si intende per:
(...)
l)
“cancellazione del volo”: la mancata effettuazione di un
volo originariamente previsto e sul quale sia stato
prenotato almeno un posto».
13
L‟art. 5, nn. 1-3, del medesimo regolamento, intitolato
«Cancellazione del volo», è così formulato:
«1. In
caso di cancellazione del volo, ai passeggeri
interessati:
a) è
offerta l‟assistenza del vettore operativo a norma
dell‟articolo 8;
b) è
offerta l‟assistenza del vettore operativo a norma
dell‟articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e
dell‟articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo
alternativo quando l‟orario di partenza che si può
ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato
di almeno un giorno rispetto all‟orario di partenza
previsto per il volo cancellato, l‟assistenza di cui
all‟articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
c)
spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo
operativo a norma dell‟articolo 7, a meno che:
i)
siano stati informati della cancellazione del volo
almeno due settimane prima dell‟orario di partenza
previsto; oppure
ii)
siano stati informati della cancellazione del volo nel
periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima
dell‟orario di partenza previsto e sia stato loro
offerto di partire con un volo alternativo non più di
due ore prima dell‟orario di partenza previsto e di
raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore
dopo l‟orario d‟arrivo previsto; oppure
iii)
siano stati informati della cancellazione del volo meno
di sette giorni prima dell‟orario di partenza previsto e
sia stato loro offerto di partire con un volo
alternativo non più di un‟ora prima dell‟orario di
partenza previsto e di raggiungere la destinazione
finale meno di due ore dopo l‟orario d‟arrivo previsto.
2.
Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono
informati delle eventuali alternative di trasporto
possibili.
3. Il vettore aereo
operativo non è tenuto a pagare una compensazione
pecuniaria a norma dell‟articolo 7, se può dimostrare
che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze
eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare
anche se fossero state adottate tutte le misure del
caso».
14
L‟art. 6, n. 1, del regolamento n. 261/2004, intitolato
«Ritardo», prevede quanto segue:
«Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo
sarà ritardato, rispetto all‟orario di partenza
previsto:
a) di
due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori
a 1500 km; o
b) di
tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie
superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree
comprese tra 1500 e 3500 km; o
c) di
quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che
non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
il
vettore aereo operativo presta ai passeggeri:
i)
l‟assistenza prevista nell‟articolo 9, paragrafo 1,
lettera a), e nell‟articolo 9, paragrafo 2; e
ii)
quando l‟orario di partenza che si può ragionevolmente
prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto
all‟orario di partenza precedentemente previsto,
l‟assistenza di cui all‟articolo 9, paragrafo 1, lettere
b) e c); e
iii)
quando il ritardo è di almeno cinque ore, l‟assistenza
prevista nell‟articolo 8, paragrafo 1, lettera a)».
15
L‟art. 7, n. 1, di detto regolamento, intitolato
«Diritto a compensazione pecuniaria » così dispone:
«Quando è fatto riferimento al presente articolo, i
passeggeri interessati ricevono una compensazione
pecuniaria pari a:
a) 250
EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500
chilometri;
(…)».
16
L‟art. 8 del citato regolamento, intitolato «Diritto a
rimborso o all‟imbarco su un volo alternativo», prevede
quanto segue:
«1.
Quando è fatto riferimento al presente articolo, al
passeggero è offerta la scelta tra:
a) -
il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto
nell‟articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del
biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato
acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate
e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo
in questione è divenuto inutile rispetto al programma di
viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso:
- un
volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non
appena possibile;
b)
l‟imbarco su un volo alternativo verso la destinazione
finale, in condizioni di trasporto comparabili, non
appena possibile; o
c)
l‟imbarco su un volo alternativo verso la destinazione
finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una
data successiva di suo gradimento, a seconda delle
disponibilità di posti.
(...)
3.
Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti
ed un vettore aereo operativo offra ad un passeggero
l‟imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione
diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di
trasferimento del passeggero dall‟aeroporto di arrivo
all‟aeroporto per il quale era stata effettuata la
prenotazione o ad un‟altra destinazione vicina,
concordata con il passeggero, sono a carico del vettore
aereo operativo».
17
L‟art. 9, nn. 1 e 2, del regolamento 261/2004,
intitolato «Diritto ad assistenza», prevede quanto
segue:
«1.
Quando è fatto riferimento al presente articolo, il
passeggero ha diritto a titolo gratuito:
a) a
pasti e bevande in congrua relazione alla durata
dell‟attesa;
b)
alla sistemazione in albergo:
–
qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o
–
qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a
quello previsto dal passeggero;
c) al
trasporto tra l‟aeroporto e il luogo di sistemazione
(albergo o altro).
2. Inoltre, il passeggero
ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate
telefoniche o messaggi via telex, fax o posta
elettronica».
18
L‟art. 12, n. 1, di detto regolamento, intitolato
«Risarcimenti supplementari», così recita:
«Il
presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del
passeggero ad un risarcimento supplementare. Il
risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento
può essere detratto da detto risarcimento».
Causa principale e questioni pregiudiziali
19 I
ricorrenti nella causa principale hanno concluso con
l‟Air France un contratto di trasporto aereo per il
trasferimento da Parigi (Francia) a Vigo (Spagna) con il
volo n. 5578 della citata compagnia. Detto volo era
fissato per il 25 settembre 2008, con partenza
dall‟aeroporto di Paris-Charles de Gaulle alle ore
19.40.
20
Alcuni minuti dopo il decollo dell‟aereo all‟ora
prevista, il pilota ha deciso di rientrare al punto di
partenza, l‟aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, a
causa di un guasto tecnico dell‟aereo. Non c‟è alcun
elemento del fascicolo del procedimento principale che
indichi che, dopo il rientro all‟aeroporto di origine,
l‟aereo sia poi ripartito e abbia raggiunto, con
ritardo, la sua destinazione.
21 Tre
dei passeggeri del volo in questione sono stati invitati
a prendere un volo con partenza l‟indomani, 26 settembre
2008, alle ore 7.05, dall‟aeroporto di Parigi Orly, con
destinazione Oporto (Portogallo), da dove hanno
raggiunto in taxi la città di Vigo. Ad un altro
viaggiatore è stato proposto di prendere, lo stesso
giorno, un volo da Parigi a Vigo, via Bilbao. Quanto ai
restanti passeggeri, l‟Air France li ha ricollocati sul
suo volo Parigi-Vigo, anch‟esso decollato il 26
settembre 2008, alla stessa ora di quello che aveva
subito l‟avaria (19.40). A nessuno dei passeggeri del
volo del giorno precedente, eccezion fatta per uno,
sarebbe stata offerta una sistemazione in albergo a
spese dell‟Air France o una qualsivoglia assistenza da
parte di tale compagnia aerea.
22
Sette dei passeggeri del volo n. 5578, vale a dire i
ricorrenti nella causa principale, hanno citato in
giudizio l‟Air France dinanzi allo Juzgado de lo
Mercantil n. 1 de Pontevedra (tribunale di commercio di
Pontevedra) per ottenere il risarcimento dei danni
occasionati dall‟inadempimento del contratto di
trasporto aereo.
23 I
ricorrenti nella causa principale chiedono la
compensazione pecuniaria di cui all‟art. 7 del
regolamento n. 261/2004 fino a concorrenza dell‟importo
forfettario di EUR 250 pro capite, come previsto da
detta disposizione. Uno dei ricorrenti chiede, inoltre,
il rimborso delle spese sopportate per lo spostamento in
taxi dall‟aeroporto di Oporto a Vigo. Un altro
ricorrente chiede il rimborso delle spese relative ai
pasti consumati all‟aeroporto di Parigi, nonché alla
custodia del proprio cane prolungatasi di un giorno
rispetto alle previsioni. Tutti i ricorrenti chiedono,
infine, che l‟Air France venga condannata a
corrispondere loro un importo supplementare a titolo di
risarcimento del danno morale che affermano di aver
subito.
24
Alla luce di tali fatti, lo Juzgado de lo Mercantil n. 1
de Pontevedra ha deciso di sospendere il procedimento e
di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se
la nozione di “cancellazione del volo” definita all‟art.
2, lett. l), del [regolamento n. 261/2004] debba essere
interpretata nel senso che si riferisce esclusivamente
alla mancata partenza del volo nei termini
originariamente previsti o se, invece, possa comprendere
anche qualunque circostanza in cui il volo sul quale è
stato prenotato un posto, pur essendo partito, non
giunga al luogo di destinazione, inclusa l‟ipotesi del
rientro forzato all‟aeroporto di origine per cause
tecniche.
2) Se
la nozione di “risarcimento supplementare” di cui
all‟art. 12 dello stesso regolamento debba essere
interpretata nel senso che consente al giudice
nazionale, in caso di cancellazione del volo, di
concedere un risarcimento dei danni, inclusi i danni
morali, per inadempimento del contratto di trasporto
aereo, conformemente ai criteri stabiliti dalla
normativa e dalla giurisprudenza nazionali in materia di
responsabilità contrattuale o se, al contrario, tale
risarcimento debba limitarsi alle spese sostenute dai
passeggeri debitamente comprovate e non sufficientemente
rimborsate dal vettore aereo, conformemente agli artt. 8
e 9 del [regolamento n. 261/2004], senza che tali
disposizioni
siano state invocate, o
se, infine, tali due nozioni di risarcimento
supplementare siano tra loro compatibili».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
25 Ai
fini della compensazione pecuniaria ai passeggeri sulla
base del combinato disposto degli artt. 5 e 7 del
regolamento n. 261/2004, il giudice del rinvio, chiamato
a stabilire se il volo in questione possa essere
qualificato come «cancellato» ai sensi dell‟art. 2,
lett. l), del medesimo regolamento, chiede, in sostanza,
se la nozione di «cancellazione del volo» si riferisca
esclusivamente all‟ipotesi in cui l‟aereo in questione
non sia affatto partito, oppure se essa comprenda anche
il caso in cui detto aereo, pur essendo partito, sia
stato costretto a rientrare all‟aeroporto di partenza a
causa di un guasto tecnico.
26
Occorre anzitutto ricordare che l‟art. 2, lett. l), del
citato regolamento definisce la «cancellazione del volo»
come «la mancata effettuazione di un volo
originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato
almeno un posto». Per poter determinare il senso della
nozione di «cancellazione del volo», occorre dunque
precisare prima quello della nozione di «volo», ai sensi
di tale articolo.
27 A
tale proposito la Corte ha già avuto modo di dichiarare
che un volo consiste, sostanzialmente, in un‟operazione
di trasporto aereo, e costituisce, quindi, in un certo
modo, un‟«unità» di tale trasporto, realizzata da un
vettore aereo che fissa il suo itinerario (sentenza 10
luglio 2008, causa C-173/07, Emirates Airlines, Racc.
pag. I-5237, punto 40). Essa ha inoltre precisato che
l‟itinerario costituisce un elemento fondamentale del
volo, in quanto quest‟ultimo è effettuato in conformità
ad un programma previamente stabilito dal vettore
(sentenza 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e
C-432/07, Sturgeon e a., Racc. pag. I-10923, punto 30).
28
Poiché con il termine «itinerario» si indica il percorso
che l‟aereo effettua dall‟aeroporto di partenza a quello
di destinazione, secondo una determinata tempistica, ne
deriva che, affinché un volo possa essere considerato
come effettuato, non è sufficiente che l‟aereo sia
partito conformemente all‟itinerario previsto, ma è
necessario anche che esso raggiunga la sua destinazione
come prevista dal medesimo itinerario. Orbene, la
circostanza che il decollo sia stato garantito, ma che
l‟aereo sia poi rientrato all‟aeroporto di partenza
senza aver raggiunto la destinazione prevista
dall‟itinerario, fa sì che il volo, così come era
inizialmente previsto, non può essere considerato
effettuato.
29
Inoltre, dalla definizione di cui all‟art. 2, lett. l),
del regolamento n. 261/2004 non discende affatto che la
«cancellazione» di detto volo richiederebbe, ai sensi
del medesimo articolo, oltre alla mancata effettuazione
del volo inizialmente previsto, l‟adozione di una
decisione esplicita di cancellazione.
30 A
tal riguardo, la Corte ha precisato che, in linea di
principio, si poteva parlare di una cancellazione quando
il volo inizialmente previsto e ritardato si riversa in
un altro volo, ossia quando la programmazione del volo
originario è abbandonata e i passeggeri di quest‟ultimo
si uniscono a quelli di un volo a sua volta programmato,
indipendentemente dal volo per il quale i passeggeri in
tal modo trasferiti avevano effettuato la loro
prenotazione (sentenza Sturgeon e a., cit., punto 36).
31 In
una siffatta situazione, non è affatto necessario che
tutti i passeggeri che avevano prenotato un posto sul
volo inizialmente previsto siano trasferiti su un altro
volo. A tal riguardo rileva esclusivamente la situazione
individuale di ciascun passeggero trasportato, vale a
dire il fatto che, per quanto riguarda il passeggero
interessato, la programmazione iniziale del volo sia
stata abbandonata.
32 A
tal riguardo si deve osservare che tanto l‟art. 1, n. 1,
lett. b), quanto i „considerando‟ decimo e
diciassettesimo del regolamento n. 261/2004, nelle
differenti versioni linguistiche del regolamento, fanno
riferimento alla cancellazione del [«loro»] volo.
33 È
infatti pacifico che tutti i ricorrenti nella causa
principale siano stati trasferiti su altri voli,
programmati all‟indomani del giorno previsto per la
partenza, che hanno consentito loro di
raggiungere la
destinazione finale, vale a dire Vigo, in taluni casi
tramite coincidenza. Il «loro» volo inizialmente
previsto deve pertanto essere qualificato come
«cancellato».
34
Infine, va osservato che il motivo per il quale l‟aereo
è stato costretto a rientrare all‟aeroporto di partenza,
e non ha raggiunto dunque la sua destinazione, non
incide sulla qualificazione della «cancellazione del
volo» ai sensi della succitata definizione di cui
all‟art. 2, lett. l), del regolamento n. 261/2004.
Infatti, detto motivo è rilevante soltanto al fine di
stabilire, nell‟ambito del risarcimento del danno
sofferto dai passeggeri a causa della cancellazione del
volo, se, eventualmente, tale cancellazione «è dovuta a
circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque
potute evitare anche se fossero state adottate tutte le
misure del caso», ai sensi dell‟art. 5, n. 3, del
regolamento n. 261/2004, ipotesi in cui non è dovuto
alcun risarcimento.
35
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre
risolvere la prima questione dichiarando che la nozione
di «cancellazione del volo», come definita dall‟art. 2,
lett. l), del regolamento n. 261/2004, in una situazione
come quella in discussione nella causa principale, non
si riferisce esclusivamente all‟ipotesi in cui l‟aereo
in questione non sia affatto partito, bensì comprende
anche il caso in cui tale aereo è partito, ma, per una
qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare
all‟aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo
sono stati trasferiti su altri voli.
Sulla seconda questione
36 Con
la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se, a titolo del risarcimento supplementare di
cui all‟art. 12 del regolamento n. 261/2004, il giudice
nazionale, conformemente alle norme nazionali, possa
condannare il vettore aereo a risarcire qualunque tipo
di danno, incluso quello di natura morale, risultante da
un inadempimento del contratto di trasporto aereo. Esso
si interroga, in particolare, sulla questione se tale
risarcimento supplementare possa comprendere le spese
che i passeggeri hanno dovuto sostenere a causa
dell‟inadempimento da parte del vettore aereo
dell‟obbligo di offrire sostegno e assistenza ad esso
incombente in forza degli artt. 8 e 9 del regolamento n.
261/2004.
37
Occorre anzitutto ricordare che l‟art. 1 del regolamento
n. 261/2004 sottolinea il carattere minimo dei diritti
che esso istituisce a vantaggio dei passeggeri aerei in
caso di negato imbarco contro la loro volontà,
cancellazione o ritardo del volo. Inoltre, l‟art. 12 di
tale regolamento, intitolato «risarcimenti
supplementari», prevede che il citato regolamento lascia
impregiudicati i diritti dei passeggeri ad un
risarcimento supplementare. È altresì precisato che il
risarcimento concesso ai sensi del medesimo regolamento
può essere detratto da detto risarcimento.
38 Da
tali disposizioni risulta che il risarcimento concesso
ai passeggeri aerei sulla base dell‟art. 12 del
regolamento n. 261/2004 è destinato a completare
l‟applicazione delle misure previste dal citato
regolamento, di modo che i passeggeri siano risarciti
del danno complessivo subito a causa dell‟inadempimento
da parte del vettore aereo dei suoi obblighi
contrattuali. Tale disposizione consente quindi al
giudice nazionale di condannare il vettore aereo a
risarcire il danno occasionato ai passeggeri
dall‟inadempimento del contratto di trasporto aereo
sulla base di un fondamento giuridico diverso dal
regolamento n. 261/2004, vale a dire, segnatamente, alle
condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal
diritto nazionale.
39 A
tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già
avuto modo di dichiarare che le misure uniformi e
immediate adottate ai sensi del regolamento n. 261/2004
non ostano di per sé a che i passeggeri interessati, nel
caso in cui lo stesso inadempimento del vettore aereo
dei suoi obblighi contrattuali causi loro anche danni
che facciano sorgere un diritto a indennizzo, possano
intentare comunque le azioni di risarcimento dei detti
danni alle condizioni previste dalla convenzione di
Montreal (v., in tal senso, sentenza 10 gennaio 2006,
causa C-344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I-403, punto
47).
40 In
particolare, le disposizioni degli artt. 19, 22 e 29
della convenzione di Montreal, applicabili, in virtù
dell‟art. 3, n. 1, del regolamento n. 2027/97, alla
responsabilità di un vettore aereo stabilito sul
territorio di uno Stato membro, precisano le condizioni
in cui, successivamente al ritardo o alla cancellazione
di un volo, i passeggeri interessati possono esperire le
azioni dirette ad ottenere il
risarcimento dei danni su
base individuale da parte dei vettori responsabili di un
danno derivante dall‟inadempimento del contratto di
trasporto aereo.
41 A
tal riguardo, occorre ricordare che, nella sua sentenza
6 maggio 2010, causa C-63/09, Walz (non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 29), la Corte ha
dichiarato che i termini «préjudice» e «dommage»,
contemplati al capitolo III della convenzione di
Montreal, nella sua versione francese, debbono essere
intesi nel senso che includono tanto i danni di natura
materiale quanto quelli di natura morale. Ne consegue
che il danno suscettibile di risarcimento, ai sensi
dell‟art. 12 del regolamento n. 261/2004, può essere un
danno di natura non solo materiale, ma anche morale.
42 Per
contro, a titolo di risarcimento supplementare, sulla
base dell‟art. 12 del regolamento n. 261/2004, il
giudice nazionale non può condannare un vettore aereo a
rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito un
ritardo oppure è stato cancellato, le spese che questi
ultimi hanno dovuto sostenere a causa dell‟inadempimento
da parte di tale vettore aereo degli obblighi di
sostegno (rimborso del biglietto o imbarco su un volo
alternativo per la destinazione finale, assunzione a
proprio carico delle spese di trasferimento
dall‟aeroporto di arrivo all‟aeroporto inizialmente
previsto) e di assistenza (rimborso delle spese di
ristorazione, sistemazione in albergo e comunicazione)
ad esso incombenti in virtù degli artt. 8 e 9 di detto
regolamento.
43
Infatti, le domande dei passeggeri aerei fondate sui
diritti ad essi conferiti dal citato regolamento, come
quelli enunciati dagli artt. 8 e 9 di quest‟ultimo, non
si possono considerare come rientranti in un
risarcimento «supplementare» nell‟accezione accolta al
punto 38 della presente sentenza.
44
Tuttavia, quando un vettore viene meno agli obblighi ad
esso incombenti in forza degli artt. 8 e 9 del
regolamento n. 261/2004, i passeggeri aerei possono
legittimamente far valere un diritto al risarcimento
sulla base degli elementi di cui ai citati articoli.
45
Infine, poiché il giudice nazionale ha sollevato la
questione se i diritti dei passeggeri aerei sanciti
dagli artt. 8 e 9 del regolamento n. 261/2004 siano
subordinati alla circostanza che dette disposizioni
siano invocate da questi ultimi, occorre precisare che,
come osservato dall‟avvocato generale al paragrafo 61
delle sue conclusioni, nel regolamento n. 261/2004 non
sussiste alcun elemento che precluda l‟attribuzione di
un risarcimento in seguito all‟inadempimento degli
obblighi di cui agli artt. 8 e 9 del citato regolamento
se tali disposizioni non sono state indicate dai
passeggeri aerei.
46
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre
risolvere la seconda questione dichiarando che la
nozione di «risarcimento supplementare», di cui all‟art.
12 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretata
nel senso che consente al giudice nazionale, alle
condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal
diritto nazionale, di concedere il risarcimento del
danno, incluso quello di natura morale, occasionato
dall‟inadempimento del contratto di trasporto aereo. Per
contro, il giudice nazionale non può utilizzare la
nozione di «risarcimento supplementare» quale fondamento
giuridico per condannare il vettore aereo a rimborsare
ai passeggeri, il cui volo ha subito un ritardo oppure è
stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto
sostenere a causa dell‟inadempimento da parte del citato
vettore degli obblighi di sostegno e assistenza di cui
agli artt. 8 e 9 di tale regolamento.
Sulle spese
47 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi
al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle
spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per
questi motivi,
la
Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
La nozione di «cancellazione del volo», come definita
dall’art. 2, lett. l), del regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n.
261, che istituisce regole comuni in materia di
compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di
negato imbarco, di
cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il
regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretata
nel senso che, in una situazione come quella in
discussione nella causa principale, essa non si
riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui l’aereo in
questione non sia affatto partito, bensì comprende anche
il caso in cui tale aereo è partito, ma, per una
qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare
all’aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo
sono stati trasferiti su altri voli.
2)
La nozione di «risarcimento supplementare», di cui
all’art. 12 del regolamento n. 261/2004, deve essere
interpretata nel senso che consente al giudice
nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione
per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto
aereo o dal diritto nazionale, di concedere il
risarcimento del danno, incluso quello di natura morale,
occasionato dall’inadempimento del contratto di
trasporto aereo. Per contro, il giudice nazionale non
può utilizzare la nozione di «risarcimento
supplementare» quale fondamento giuridico per condannare
il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo
ha subito un ritardo oppure è stato cancellato, le spese
che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa
dell’inadempimento da parte del citato vettore degli
obblighi di sostegno e assistenza di cui agli artt. 8 e
9 di tale regolamento.
(* Fonte
http://curia.europa.eu/)
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