Per distinguere l'opposizione
all'esecuzione da quella agli atti esecutivi, bisogna
considerare che la prima investe l'"an" delle esecuzioni
cioè il diritto della parte istante di procedere ad
esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto
del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
L'opposizione agli atti esecutivi
consiste, invece, nella contestazione della legittimità
dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il
processo: in questa la parte fa valere vizi formali
degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel
corso del processo esecutivo e di quelli preliminari
all'azione esecutiva, come il titolo esecutivo ed il
precetto, nonché la notifica di essi
[La S.C. accoglie il ricorso e
stabilisce che il giudice di rinvio dovrà stabilire se
nel nuovo sistema delineato a seguito del decreto
legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999 - che prevede la
emissione di cartelle esattoriali anche per crediti
diversi da quelli relativi alle imposte sui redditi
nascenti da rapporti di diritto privato, possa
costituire titolo esecutivo nei confronti della
compagnia assicuratrice che abbia prestato la garanzia
fideiussoria la revoca delle agevolazioni concesse alla
debitrice principale]
L.D.
Cassazione, sez. III, 4 ottobre
2011, n. 20289
(Pres. Petti – Rel. Filadoro)
Svolgimento del processo
Con sentenza 20-23 gennaio 2009 il
Tribunale di Roma rigettava la opposizione proposta
dalla V. assicurazioni s.p.a. avverso la cartella
esattoriale emessa dalla GEI spa per conto del Ministero
della Economia e delle Finanze, relativa al pagamento di
una fideiussione contratta dalla compagnia di
Assicurazione a favore della ditta P. F. M. per il
pagamento della somma complessiva di Euro 326.624,01
(relativa all'obbligo della ditta di restituzione delle
somme da questa ottenute a seguito della richiesta di
cui all'art. 30 e segg. D.P.R. n. 633 del 1972, per
l'ottenimento di una eccedenza di imposta (IVA) relativa
all'anno 1999).
Nel caso di specie, rilevava il
Tribunale, si trattava di opposizione agli atti
esecutivi, per cui doveva trovare applicazione l'art.
617 c.p.c. con il termine di venti giorni per la
proposizione della opposizione. La opposizione era stata
proposta invece in data 26 aprile 2006, mentre la
cartella era stata notificata in data 3 marzo 2006.
Avverso tale decisione ha proposto
ricorso per cassazione la V. assicurazioni s.p.a. con
unico motivo. Gli intimati non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere parzialmente
accolto, poiché alcuni motivi di opposizione
concretavano opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
essendo, attraverso gli stessi (nn.3,4 e 5 della
opposizione) contestato il diritto alla esecuzione.
La decisione impugnata deve essere
cassata nella parte in cui ha rigettato per intero la
opposizione "mista" anche con riferimento a quei motivi
che riguardavano il diritto del Ministero e del
concessionario di procedere ad esecuzione mediante
cartella esattoriale denunciando difetti del titolo
esecutivo (paragrafo 2, 3, 4, 5 della opposizione).
Per distinguere l'opposizione
all'esecuzione da quella agli atti esecutivi, bisogna
considerare che la prima investe l'"an" delle esecuzioni
cioè il diritto della parte istante di procedere ad
esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto
del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
L'opposizione agli atti esecutivi
consiste, invece, nella contestazione della legittimità
dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il
processo: in questa la parte fa valere vizi formali
degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel
corso del processo esecutivo e di quelli preliminari
all'azione esecutiva, come il titolo esecutivo ed il
precetto, nonché la notifica di essi.
Nel paragrafo 1 della opposizione
era contenuta la richiesta (non accolta) di riunione con
altro giudizio connesso, pendente innanzi al Tribunale
di Avellino. Il primo motivo di opposizione, di cui al
secondo paragrafo, concerneva la nullità della cartella
esattoriale per mancanza di indicazione della causale e,
più in generale per la cripticità della cartella, oltre
che per la fuorviante indicazione dei mezzi di ricorso.
Non vi è dubbio che la decisione
impugnata non meriti censura alcuna per quanto riguarda
la censura formulata con questo motivo. A diverse
conclusioni deve giungersi per gli altri motivi di
opposizione, riguardanti tutti l'an della esecuzione.
Il secondo motivo di opposizione
(terzo paragrafo) riguardava la insussistenza del
diritto del Ministero a procedere in executivis per
mancanza di valido titolo esecutivo per iscrivere a
ruolo somme aventi causa in negozi di diritto privato e
conseguente violazione dell'art. 21 d.l.vo n, 46 del 26
febbraio 1999. Il terzo motivo (quarto paragrafo) aveva
ad oggetto la nullità e/o inefficacia ex art. 1387 c.c.
della polizza fideiussoria sottesa alla cartella per
difetto di procura in capo all'agente assicurativo che
lo aveva emesso.
Il quarto motivo (quinto paragrafo)
concerneva la in operatività della garanzia per decorso
del periodo massimo di validità previsto dall'art.2
delle condizioni contrattuali.
Il quinto motivo (sesto paragrafo)
riguardava il superamento da parte del Ministero dei
limiti monetari dell'eventuale obbligazione di pagamento
della Compagnia fissati dalle condizioni di polizza.
Con l'unico motivo di ricorso la
Vittoria assicurazioni s.p.a. denuncia errata
qualificazione dell'atto di opposizione proposto dalla
Vittoria Assicurazioni, violazione dell'art. 112 c.p.c.
e conseguente falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c.
con riferimento all'art. 360, primo comma, punto 3
c.p.c..
Osserva la ricorrente che - con una
motivazione assai stringata - il Tribunale aveva
qualificato l'intero atto di citazione in opposizione
proposto dalla V. assicurazioni come opposizione agli
atti esecutivi, assoggettandola alla disciplina dettata
dall'art. 617 c.p.c., ritenendo applicabile a tutta la
opposizione il termine di venti giorni per la
proponibilità della opposizione.
In tal modo, il primo giudice aveva
omesso ogni esame dei motivi di opposizione con i quali
si contestava il diritto del Ministero a procedere in
via esecutiva con il mezzo della cartella esattoriale
nei confronti della compagnia di assicurazione, sulla
base della polizza fideiussoria rilasciata a
cauzionamento dell'obbligo della ditta P. F. M. per la
restituzione delle somme da questa ottenute a seguito
della richiesta ex art. 30 e segg. D.P.R. 633 del 1972
(per l'ottenimento di una eccedenza di. imposta IVA
relativa all'anno 1999).
Il quesito di diritto formulato
dalla società ricorrente è del seguente testuale tenore:
"Dica la Suprema Corte di
Cassazione se nella ipotesi in cui si spieghi
opposizione avverso cartella esattoriale formata per
conseguire forzatamente somme di denaro aventi causa in
un contratto di diritto privato, e con essa opposizione
si contesti quindi:
la inidoneità ex art.21 decreto
legislativo 46 del 1999 del titolo sostanziale per la
iscrizione a ruolo delle somme pretese;
b) la nullità e/o l'inefficacia del
contratto sotteso alla cartella;
c) la inoperatività della polizza
fideiussoria sempre sottesa alla cartella, l'azione
fondata su siffatti motivi debba qualificarsi come
opposizione alla esecuzione ex art.615 c.p.c. e
conseguentemente se detta azione sia assoggettabile al
termine di venti giorni previsto invece dall'art. 617
c.p.c. per la proposizione della opposizione agli atti
esecutivi o piuttosto non sia soggetta ad alcun termine
decadenziale". Le censure formulate con il motivo di
ricorso sono fondate.
Il ricorso deve essere accolto con
rinvio ad altro giudice che dovrà prendere in
considerazione tutti i motivi di opposizione alla
esecuzione, non esaminati dalla sentenza impugnata, che
deve essere cassata sul punto.
Va ricordato che la società V.
assicurazioni aveva assunto un impegno di pagare un
determinato importo alla Amministrazione nel caso di
inadempimento della prestazione dovuta dalla società che
aveva beneficiato del contributo comunitario
(agevolazione IVA).
La V. assicurazioni - fin dalla
opposizione a cartella esattoriale - ha tuttavia dedotto
che il decreto di revoca dei benefici a suo tempo
concessi non poteva assumere efficacia di titolo
esecutivo nei confronti della società garante.
La questione non è stata affrontata
dal Tribunale di Roma, che ha ritenuto la tardività
della intera opposizione.
Una volta risolte le questioni
preliminari (come quella di carenza di legittimazione
passiva sollevata dalla concessionaria GEI), non
esaminate dal Tribunale, il giudice di rinvio dovrà
stabilire - innanzi tutto - se nel nuovo sistema
delineato a seguito del decreto legislativo n. 46 del 26
febbraio 1999 - che prevede la emissione di cartelle
esattoriali anche per crediti diversi da quelli relativi
alle imposte sui redditi nascenti da rapporti di diritto
privato, possa costituire titolo esecutivo nei confronti
della compagnia assicuratrice che abbia prestato la
garanzia fideiussoria la revoca delle agevolazioni
concesse alla debitrice principale.
In tale prospettiva dovrà essere
esaminato anche l'art. 24, comma 32 del decreto
legislativo n. 449 del 1997, secondo il quale:
"32. il provvedimento di revoca
delle agevolazioni disposte dal ministro dell'industria.
del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi
all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo,
ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del
presidente della repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
successive modificazioni, degli importi corrispondenti
degli interessi e delle sanzioni".
In particolare, dovrà essere
stabilito se il riconoscimento della efficacia di titolo
per la iscrizione a ruolo diretta debba essere limitato
alla società beneficiarla del contributo (unica
destinataria del provvedimento di revoca) ovvero se lo
stesso spieghi i suoi effetti anche nei confronti della
compagnia di assicurazione che abbia assunto l'impegno
in adempimento di una obbligazione contrattuale di
garanzia a prima richiesta.
È appena il caso, infine, di
precisare che dinanzi al Tribunale, il Ministero opposto
aveva precisato che nel caso di specie alla base della
iscrizione a ruolo non vi era la polizza, ma lo speciale
procedimento ingiunzionale previsto dal T.U. n. 639 del
14 aprile 1910 sulla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato che consente la riscossione per
crediti certi, liquidi ed esigibili.
Neppure questo aspetto della
questione è stato esaminato dal Tribunale romano che ha
sbrigativamente ritenuto inammissibile per tardività la
intera opposizione proposta. La sentenza impugnata deve
pertanto essere cassata, con rinvio - per nuovo esame -
ad altro giudice che dovrà provvedere anche in ordine
alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa
e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione,
anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
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