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CARTELLA ESATTORIALE SU FIDEIUSSIONE: L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE O AGLI ATTI ESECUTIVI?Cassazione, sez. III, 4 ottobre 2011, n. 20289-Diritto e processo.it

 

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Per distinguere l'opposizione all'esecuzione da quella agli atti esecutivi, bisogna considerare che la prima investe l'"an" delle esecuzioni cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.

 

L'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: in questa la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, come il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notifica di essi

 

 

 

[La S.C. accoglie il ricorso e stabilisce che il giudice di rinvio dovrà stabilire se nel nuovo sistema delineato a seguito del decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999 - che prevede la emissione di cartelle esattoriali anche per crediti diversi da quelli relativi alle imposte sui redditi nascenti da rapporti di diritto privato, possa costituire titolo esecutivo nei confronti della compagnia assicuratrice che abbia prestato la garanzia fideiussoria la revoca delle agevolazioni concesse alla debitrice principale]

 

L.D.

 

 

 

 

 

Cassazione, sez. III, 4 ottobre 2011, n. 20289

 

 (Pres. Petti – Rel. Filadoro)

 

 

 

 

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza 20-23 gennaio 2009 il Tribunale di Roma rigettava la opposizione proposta dalla V. assicurazioni s.p.a. avverso la cartella esattoriale emessa dalla GEI spa per conto del Ministero della Economia e delle Finanze, relativa al pagamento di una fideiussione contratta dalla compagnia di Assicurazione a favore della ditta P. F. M. per il pagamento della somma complessiva di Euro 326.624,01 (relativa all'obbligo della ditta di restituzione delle somme da questa ottenute a seguito della richiesta di cui all'art. 30 e segg. D.P.R. n. 633 del 1972, per l'ottenimento di una eccedenza di imposta (IVA) relativa all'anno 1999).

 

Nel caso di specie, rilevava il Tribunale, si trattava di opposizione agli atti esecutivi, per cui doveva trovare applicazione l'art. 617 c.p.c. con il termine di venti giorni per la proposizione della opposizione. La opposizione era stata proposta invece in data 26 aprile 2006, mentre la cartella era stata notificata in data 3 marzo 2006.

 

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la V. assicurazioni s.p.a. con unico motivo. Gli intimati non hanno svolto difese.

 

Motivi della decisione

 

Il ricorso deve essere parzialmente accolto, poiché alcuni motivi di opposizione concretavano opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. essendo, attraverso gli stessi (nn.3,4 e 5 della opposizione) contestato il diritto alla esecuzione.

 

La decisione impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha rigettato per intero la opposizione "mista" anche con riferimento a quei motivi che riguardavano il diritto del Ministero e del concessionario di procedere ad esecuzione mediante cartella esattoriale denunciando difetti del titolo esecutivo (paragrafo 2, 3, 4, 5 della opposizione).

 

Per distinguere l'opposizione all'esecuzione da quella agli atti esecutivi, bisogna considerare che la prima investe l'"an" delle esecuzioni cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.

 

L'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: in questa la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, come il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notifica di essi.

 

Nel paragrafo 1 della opposizione era contenuta la richiesta (non accolta) di riunione con altro giudizio connesso, pendente innanzi al Tribunale di Avellino. Il primo motivo di opposizione, di cui al secondo paragrafo, concerneva la nullità della cartella esattoriale per mancanza di indicazione della causale e, più in generale per la cripticità della cartella, oltre che per la fuorviante indicazione dei mezzi di ricorso.

 

Non vi è dubbio che la decisione impugnata non meriti censura alcuna per quanto riguarda la censura formulata con questo motivo. A diverse conclusioni deve giungersi per gli altri motivi di opposizione, riguardanti tutti l'an della esecuzione.

 

Il secondo motivo di opposizione (terzo paragrafo) riguardava la insussistenza del diritto del Ministero a procedere in executivis per mancanza di valido titolo esecutivo per iscrivere a ruolo somme aventi causa in negozi di diritto privato e conseguente violazione dell'art. 21 d.l.vo n, 46 del 26 febbraio 1999. Il terzo motivo (quarto paragrafo) aveva ad oggetto la nullità e/o inefficacia ex art. 1387 c.c. della polizza fideiussoria sottesa alla cartella per difetto di procura in capo all'agente assicurativo che lo aveva emesso.

 

Il quarto motivo (quinto paragrafo) concerneva la in operatività della garanzia per decorso del periodo massimo di validità previsto dall'art.2 delle condizioni contrattuali.

 

Il quinto motivo (sesto paragrafo) riguardava il superamento da parte del Ministero dei limiti monetari dell'eventuale obbligazione di pagamento della Compagnia fissati dalle condizioni di polizza.

 

Con l'unico motivo di ricorso la Vittoria assicurazioni s.p.a. denuncia errata qualificazione dell'atto di opposizione proposto dalla Vittoria Assicurazioni, violazione dell'art. 112 c.p.c. e conseguente falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c. con riferimento all'art. 360, primo comma, punto 3 c.p.c..

 

Osserva la ricorrente che - con una motivazione assai stringata - il Tribunale aveva qualificato l'intero atto di citazione in opposizione proposto dalla V. assicurazioni come opposizione agli atti esecutivi, assoggettandola alla disciplina dettata dall'art. 617 c.p.c., ritenendo applicabile a tutta la opposizione il termine di venti giorni per la proponibilità della opposizione.

 

In tal modo, il primo giudice aveva omesso ogni esame dei motivi di opposizione con i quali si contestava il diritto del Ministero a procedere in via esecutiva con il mezzo della cartella esattoriale nei confronti della compagnia di assicurazione, sulla base della polizza fideiussoria rilasciata a cauzionamento dell'obbligo della ditta P. F. M. per la restituzione delle somme da questa ottenute a seguito della richiesta ex art. 30 e segg. D.P.R. 633 del 1972 (per l'ottenimento di una eccedenza di. imposta IVA relativa all'anno 1999).

 

Il quesito di diritto formulato dalla società ricorrente è del seguente testuale tenore:

 

"Dica la Suprema Corte di Cassazione se nella ipotesi in cui si spieghi opposizione avverso cartella esattoriale formata per conseguire forzatamente somme di denaro aventi causa in un contratto di diritto privato, e con essa opposizione si contesti quindi:

 

la inidoneità ex art.21 decreto legislativo 46 del 1999 del titolo sostanziale per la iscrizione a ruolo delle somme pretese;

 

b) la nullità e/o l'inefficacia del contratto sotteso alla cartella;

 

c) la inoperatività della polizza fideiussoria sempre sottesa alla cartella, l'azione fondata su siffatti motivi debba qualificarsi come opposizione alla esecuzione ex art.615 c.p.c. e conseguentemente se detta azione sia assoggettabile al termine di venti giorni previsto invece dall'art. 617 c.p.c. per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi o piuttosto non sia soggetta ad alcun termine decadenziale". Le censure formulate con il motivo di ricorso sono fondate.

 

Il ricorso deve essere accolto con rinvio ad altro giudice che dovrà prendere in considerazione tutti i motivi di opposizione alla esecuzione, non esaminati dalla sentenza impugnata, che deve essere cassata sul punto.

 

Va ricordato che la società V. assicurazioni aveva assunto un impegno di pagare un determinato importo alla Amministrazione nel caso di inadempimento della prestazione dovuta dalla società che aveva beneficiato del contributo comunitario (agevolazione IVA).

 

La V. assicurazioni - fin dalla opposizione a cartella esattoriale - ha tuttavia dedotto che il decreto di revoca dei benefici a suo tempo concessi non poteva assumere efficacia di titolo esecutivo nei confronti della società garante.

 

La questione non è stata affrontata dal Tribunale di Roma, che ha ritenuto la tardività della intera opposizione.

 

Una volta risolte le questioni preliminari (come quella di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla concessionaria GEI), non esaminate dal Tribunale, il giudice di rinvio dovrà stabilire - innanzi tutto - se nel nuovo sistema delineato a seguito del decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999 - che prevede la emissione di cartelle esattoriali anche per crediti diversi da quelli relativi alle imposte sui redditi nascenti da rapporti di diritto privato, possa costituire titolo esecutivo nei confronti della compagnia assicuratrice che abbia prestato la garanzia fideiussoria la revoca delle agevolazioni concesse alla debitrice principale.

 

In tale prospettiva dovrà essere esaminato anche l'art. 24, comma 32 del decreto legislativo n. 449 del 1997, secondo il quale:

 

"32. il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal ministro dell'industria. del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni".

 

In particolare, dovrà essere stabilito se il riconoscimento della efficacia di titolo per la iscrizione a ruolo diretta debba essere limitato alla società beneficiarla del contributo (unica destinataria del provvedimento di revoca) ovvero se lo stesso spieghi i suoi effetti anche nei confronti della compagnia di assicurazione che abbia assunto l'impegno in adempimento di una obbligazione contrattuale di garanzia a prima richiesta.

 

È appena il caso, infine, di precisare che dinanzi al Tribunale, il Ministero opposto aveva precisato che nel caso di specie alla base della iscrizione a ruolo non vi era la polizza, ma lo speciale procedimento ingiunzionale previsto dal T.U. n. 639 del 14 aprile 1910 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato che consente la riscossione per crediti certi, liquidi ed esigibili.

 

Neppure questo aspetto della questione è stato esaminato dal Tribunale romano che ha sbrigativamente ritenuto inammissibile per tardività la intera opposizione proposta. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio - per nuovo esame - ad altro giudice che dovrà provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

 

 

 

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