Rinaldi Manuela, MC redazione
Massima
Ai fini dell’esercizio del diritto
al ricongiungimento familiare di un cittadino
comunitario può ritenersi irrilevante la condotta del
soggetto richiedente il quale abbia concorso alla
determinazione dello stato di bisogno del familiare
stesso.
1. Premessa
Con la sentenza che qui si commenta
i giudici della prima sezione della Suprema Corte di
Cassazione hanno precisato che l’articolo 3 del d.lgs.
30/2007 dispone che, senza pregiudizio del diritto
personale di libera circolazione e di soggiorno
dell'interessato, lo Stato membro ospitante,
conformemente alla legislazione nazionale, agevola
l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone, ossia:
a) ogni altro familiare (anche
fratello), qualunque sia la sua cittadinanza, se è a
carico o convive, nel paese di provenienza, con il
cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno
a titolo principale o se gravi motivi di salute
impongono che il cittadino dell'Unione lo assista
personalmente;
b) il partner con cui il cittadino
dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente
attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.
2. Conclusioni
Nella sentenza in oggetto, i
giudici di legittimità hanno accolto il ricorso
presentato da una cittadina italiana al fine di ottenere
il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento
familiare in favore del fratello affetto da malattia
cronica invalidante.
La cittadina aveva presentato il
ricorso contro la Corte d’Appello che aveva negato il
ricongiungimento, accogliendo il reclamo presentato dal
Ministero degli Affari Esteri e revocando il
provvedimento del Tribunale che, invece, aveva dato
parere favorevole all’ingresso per motivi familiari del
fratello (familiare extracomunitario di cittadina
comunitaria).
I giudici di Appello avevano
ritenuto fondato il ricorso del Ministero basandosi su
ciò: la cittadina, conseguita la cittadinanza italiana,
aveva ottenuto il ricongiungimento con i propri
genitori, ma, di fatto, aveva, determinato una
situazione di abbandono del fratello (1).
Pertanto, se il soggetto si trovava
nella condizioni previste dal citato decreto n. 30/2007
ciò era dipeso da una scelta consapevole e volontaria
della sorella.
Secondo quanto precisato dai
giudici, quindi, tale situazione non era meritevole di
tutela da parte dell’ordinamento giuridico.
I giudici di legittimità hanno
ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, in quanto,
come sopra già evidenziato, l’articolo 3, al comma 2,
del decreto legislativo n. 30 del 2007 non richiede
nessun altro requisito (2) se non quello di essere a
carico o convivente (3) con il cittadino dell’Unione,
che sia titolare del diritto di soggiorno a titolo
principale, ovvero la ricorrenza di gravi motivi di
salute che impongano che il citato cittadino debba
assisterlo personalmente.
Motivi che la decisione impugnata
ha riconosciuto ma che ha, però, ritenuto essere
neutralizzati da un precedente comportamento della
cittadina italiana.
Per tali motivazioni il
provvedimento deve essere cassato con rinvio alla Corte
d’Appello per un nuovo esame e per il regolamento delle
spese.
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq,
Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici
“Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in
corsi di formazione professionale; già docente a
contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto
Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso
Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di
Avezzano (Aq)
_________
(1) Che, tra l’altro, era affetto
da malattia cronica invalidante.
(2) Ai fini dell’esercizio del
diritto al ricongiungimento con altro familiare diverso
da quelli definiti all’art. 2.
(3) Nel paese di provenienza.
Rapporto di lavoro –
Ricongiungimento familiare – Condizioni – Sussistenza -
D.lgs. 30/2007 – Art. 3 Cost. (Cass. n. 18384/2011)
Corte di Cassazione Civile n.
18384/2011, sez. I del 7/9/2011
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Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Il Tribunale di Bologna, con
decreto del 20.1.2009, ha accolto il ricorso proposto da
F. L. (cittadina italiana) tendente ad ottenere il
rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento
familiare in favore del fratello O. L. e la Corte di
appello di Bologna, con decreto del 14.5.200S, ha
accolto il reclamo del Ministero degli Affari Esteri,
così revocando il provvedimento del Tribunale.
Ha osservato la Corte di appello
che F. L, conseguita la cittadinanza italiana, ha
ottenuto il ricongiungimento con i suoi genitori pur non
potendo ignorare che si sarebbe determinata una
situazione di abbandono del fratello, affetto da
malattia cronica invalidante. Talché se O. L. si trovava
nelle condizioni previste dall’art. 3 del
decreto_legislativo_30_2007 ciò era dipeso da scelte
consapevoli e volontarie della sorella e siffatta
situazione non era meritevole di tutela da parte
dell’ordinamento giuridico.
Contro il provvedimento della Corte
di appello F. L. ha proposto ricorso per cassazione
affidato a un solo motivo.
Il Ministero intimato non ha svolto
difese.
1. 1.- La presente sentenza è
redatta con motivazione semplificata così come disposto
dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di
consiglio.
Con l’unico motivo
di ricorso la ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2,
d.lgs. n. 30 del 2007.
Formula il quesito: se: l’art. 3,
comma 2, lettera a) d .lqs. n. 30 del 2007 che
testualmente prevede <<Senza pregiudizio del diritto
personale di libera circolazione e di soggiorno
dell’interessato, lo Stato membro ospitante,
conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola
l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque
sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2,
comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese
di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare
del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi
motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione
lo assista personalmente;>>
richiede, ai fini della sua
applicazione, che venga accertato che il soggetto
richiedente il rilascio del visto di ingresso per
ricongiungimento familiare non abbia determinato o
concorso a determinare la situazione che impone che il
cittadino dell’Unione assista personalmente il familiare
che versi in gravi condizioni di salute>>.
2. Osserva la Corte che l’unico
motivo di ricorso è fondato perché l’art. 3, comma 2,
lettera a) d.lgs. n. 30 del 2007 non richiede altro
requisito- ai fini dell’esercizio del diritto al
ricongiungimento con altro familiare diverso da quelli
definiti all’art. 2 che quello di essere a carico o di
convivere, nel paese di provenienza, con il cittadino
dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo
principale ovvero la ricorrenza di gravi motivi di
salute che impongano che il cittadino dell’Unione lo
assista personalmente. Gravi motivi che il provvedimento
impugnato espressamente riconosce come sussistenti ma
erroneamente ritenuti neutralizzati da un precedente
comportamento della cittadina italiana non contemplato
dalla norma.
Il provvedimento impugnato, dunque,
deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di
Bologna per nuovo esame e per il regolamento delle
spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa
il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e
per le spese alla Corte di appello di Bologna, in
diversa composizione.
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