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Sulle condizioni per il ricongiungimento familiare di un cittadino dell’Unione (Cass. civ. 18384/2011 testo)-Diritto.it

 

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Rinaldi Manuela, MC redazione

 

Massima

 

Ai fini dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di un cittadino comunitario può ritenersi irrilevante la condotta del soggetto richiedente il quale abbia concorso alla determinazione dello stato di bisogno del familiare stesso.

 

 

 

1.     Premessa

 

 

 

Con la sentenza che qui si commenta i giudici  della prima sezione della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato che l’articolo  3 del d.lgs. 30/2007 dispone che, senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone, ossia:

 

a) ogni altro familiare (anche fratello), qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

 

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

 

 

 

 

 

2. Conclusioni

 

 

 

Nella sentenza in oggetto, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato da una cittadina italiana al fine di ottenere il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore del fratello affetto da malattia cronica invalidante.

 

La cittadina aveva presentato il ricorso contro la Corte d’Appello che aveva negato il ricongiungimento, accogliendo il reclamo presentato dal Ministero degli Affari Esteri e revocando il provvedimento del Tribunale che, invece, aveva dato parere favorevole all’ingresso per motivi familiari del fratello (familiare extracomunitario di cittadina comunitaria).

 

I giudici di Appello avevano ritenuto fondato il ricorso del Ministero basandosi su ciò: la cittadina, conseguita la cittadinanza italiana, aveva ottenuto il ricongiungimento con i propri genitori, ma, di fatto, aveva, determinato una situazione di abbandono del fratello (1).

 

Pertanto, se il soggetto si trovava nella condizioni previste dal citato decreto n. 30/2007 ciò era dipeso da una scelta consapevole e volontaria della sorella.

 

Secondo quanto precisato dai giudici, quindi, tale situazione non era meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.

 

I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, in quanto, come sopra già evidenziato, l’articolo 3, al comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007 non richiede nessun altro requisito (2) se non quello di essere a carico o convivente (3) con il cittadino dell’Unione, che sia titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, ovvero la ricorrenza di gravi motivi di salute che impongano che il citato cittadino debba assisterlo personalmente.

 

Motivi che la decisione impugnata ha riconosciuto ma che ha, però, ritenuto essere neutralizzati da un precedente comportamento della cittadina italiana.

 

Per tali motivazioni il provvedimento deve essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo esame e per il regolamento delle spese.

 

 

 

Manuela Rinaldi

Avvocato foro Avezzano Aq, Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di formazione professionale; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano (Aq)

 

 

 

_________

(1) Che, tra l’altro, era affetto da malattia cronica invalidante.

(2) Ai fini dell’esercizio del diritto al ricongiungimento con altro familiare diverso da quelli definiti all’art. 2.

(3) Nel paese di provenienza.

Rapporto di lavoro – Ricongiungimento familiare – Condizioni – Sussistenza - D.lgs. 30/2007 – Art. 3 Cost. (Cass. n. 18384/2011)

Corte di Cassazione Civile n. 18384/2011, sez. I del 7/9/2011

 

 

               

               

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Ritenuto in fatto e in diritto

1.- Il Tribunale di Bologna, con decreto del 20.1.2009, ha accolto il ricorso proposto da F. L. (cittadina italiana) tendente ad ottenere il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore del fratello O. L. e la Corte di appello di Bologna, con decreto del 14.5.200S, ha accolto il reclamo del Ministero degli Affari Esteri, così revocando il provvedimento del Tribunale.

Ha osservato la Corte di appello che F. L, conseguita la cittadinanza italiana, ha ottenuto il ricongiungimento con i suoi genitori pur non potendo ignorare che si sarebbe determinata una situazione di abbandono del fratello, affetto da malattia cronica invalidante. Talché se O. L. si trovava nelle condizioni previste dall’art. 3 del decreto_legislativo_30_2007 ciò era dipeso da scelte consapevoli e volontarie della sorella e siffatta situazione non era meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.

Contro il provvedimento della Corte di appello F. L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

1. 1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

Con l’unico motivo

di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2007.

Formula il quesito: se: l’art. 3, comma 2, lettera a) d .lqs. n. 30 del 2007 che testualmente prevede <<Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;>>

richiede, ai fini della sua applicazione, che venga accertato che il soggetto richiedente il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare non abbia determinato o concorso a determinare la situazione che impone che il cittadino dell’Unione assista personalmente il familiare che versi in gravi condizioni di salute>>.

2. Osserva la Corte che l’unico motivo di ricorso è fondato perché l’art. 3, comma 2, lettera a) d.lgs. n. 30 del 2007 non richiede altro requisito- ai fini dell’esercizio del diritto al ricongiungimento con altro familiare diverso da quelli definiti all’art. 2 che quello di essere a carico o di convivere, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale ovvero la ricorrenza di gravi motivi di salute che impongano che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente. Gravi motivi che il provvedimento impugnato espressamente riconosce come sussistenti ma erroneamente ritenuti neutralizzati da un precedente comportamento della cittadina italiana non contemplato dalla norma.

Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.

 

 

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