Avv. Paolo Nesta


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Per la parcella dell'avvocato è competente il foro del cliente-Corte di cassazione - Sezione VI civile - Sentenza 12 ottobre 2011 n. 21000-Commento-Lex 24.it

 

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È nullo il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali di un avvocato emesso dal tribunale del luogo in cui vi è il domicilio del legale. Infatti, non trattandosi di una obbligazione liquida ed esigibile, il foro competente è quello del domicilio del debitore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 21000/2011.

 

 

La Suprema corte, infatti, ha affermato il seguente principio di diritto “Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; perciò il foro facoltativo del luogo ove eseguirsi l’obbligazione (art. 20 c.p.c., secondo ipotesi) va individuato, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo”. E dunque nel caso specifico non era competente il tribunale di Salerno bensì quello di Sant’Angelo dei Lombardi.

 

 

 

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