Ai fini della impugnazione delle
sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità,
la presunzione di pari responsabilità dei due guidatori,
in caso di scontro tra veicoli, di cui all'art. 2054,
secondo comma, cod. civ., costituisce principio
informatore della materia
Cassazione, sez. III, 29 settembre
2011, n. 19871
(Pres. Filadoro – Rel. Amendola)
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 28
luglio 2004 P.A. convenne in giudizio innanzi al Giudice
di Pace di Roma Pa.Gi. e gi..pa. nonché Allianz
Subalpina s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento
della somma di Euro 650,00, pari alla metà degli esborsi
sostenuti per la riparazione dei danni subiti
dall'autovettura di sua proprietà, a seguito di un
incidente stradale.
Sostenne che il sinistro si era
verificato per la concorrente responsabilità sua e di
gi..pa. , che, al momento del fatto, era alla guida di
una Fiat Uno di proprietà di Pa.Gi. .
Si costituì in giudizio la sola
società assicuratrice, che contestò l'avversa domanda.
Con sentenza del 30 settembre 2005
il giudice adito l'ha rigettata.
Avverso detta pronuncia propone
ricorso per cassazione P.A. , formulando due motivi e
notificando l'atto ad Allianz, a Pa.Gi. e a gi..pa..
Nessuno degli intimati ha svolto
attività difensiva.
Motivi della decisione
1.1 Col primo motivo l'impugnante
denuncia violazione del principio informatore della
presunzione di responsabilità concorrente dei due
guidatori nella causazione del sinistro, di cui all'art.
2054, secondo comma, cod. civ.. Ricorda che tale
responsabilità è presunta dalla legge ed è configurabile
tutte le volte in cui non venga fornita la prova
liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a
carico di uno dei conducenti.
1.2 Con il secondo mezzo deduce
nullità della sentenza per vizi motivazionali, non
avendo il decidente dato rilievo a circostanze decisive
come l'accertato slittamento del veicolo antagonista,
indice evidente di una condotta di guida non conforme
alle condizioni della strada.
2. I due motivi, che si prestano a
essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente
connessione, sono fondati.
Le Sezioni Unite di questa Corte
hanno tracciato, sin dalla sentenza 15 ottobre 1999, n.
716, i limiti del controllo esercitabile nei confronti
delle sentenze pronunziate dal Giudice di Pace secondo
equità, cui certamente appartiene, per ragioni di
valore, la presente controversia. A tal fine hanno
enunciato il principio per cui il ricorso per cassazione
avverso le suddette sentenze è ammissibile per
violazione di norme processuali, ex art. 360, comma 1,
nn. 1, 2 e 4 cod. proc. civ., ivi compresa l'ipotesi di
inesistenza della motivazione, per radicale e insanabile
contraddittorietà o mera apparenza della stessa, ai
sensi del n. 5 della predetta norma, quando il vizio
attenga a un punto decisivo della controversia, e, con
riferimento agli errores in iudicando, per violazione di
norme costituzionali, di norme comunitarie di rango
superiore a quelle ordinarie, nonché, a seguito della
pronuncia della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n.
206 (e con l'avvertenza che ci si riferisce alla
situazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs.
n. 40 del 2006 che ha, entro certi limiti, reintrodotto
in parte qua, il rimedio dell'appello) per violazione
dei principi informatori della materia.
La successiva elaborazione della
giurisprudenza di legittimità ha poi evidenziato che
questi differiscono dai principi regolatori, che
vincolavano il conciliatore, perché, mentre quest'ultimo
doveva osservare le regole fondamentali del rapporto,
traendole dal complesso delle norme preesistenti con le
quali il legislatore lo aveva disciplinato, il Giudice
di pace non deve applicare una regola equitativa
desunta, per via di astrazione generalizzante, dalla
disciplina positiva, ma deve solo curare che essa non
contrasti con i principi ai quali si è ispirato il.
legislatore nel dettare una determinata regolamentazione
della materia (Cass. civ. 3 17 gennaio 2005, n. 743;
Cass. civ. 2, 18 giugno 2008, n. 16545).
3 Con particolare riguardo alle
questioni poste dal presente giudizio, merita poi
precisare che questa Corte, sia pure nel precedente
assetto normativo, aveva già avuto modo di ravvisare
nella disciplina dettata dall'art. 2054 cod. civ. -
secondo cui, in caso di scontro tra veicoli, il concorso
di ciascun conducente alla produzione del danno si
presume, in difetto di prova totalmente o parzialmente
liberatoria da parte dell'uno, uguale a quello
dell'altro - un principio regolatore della materia della
responsabilità civile per danni causati dalla
circolazione di veicoli, principio al cui rispetto
doveva pertanto conformarsi la decisione equitativa del
conciliatore (confr. Cass. civ. 1 aprile 1996, n. 2967;
Cass. civ. 4 febbraio 2002, n. 1432).
La successiva giurisprudenza di
legittimità non ha mai smentito tale affermazione, pur
essendosi divisa sulla qualificabilità in termini di
principio informatore della materia dei criteri
normativi sul riparto dell'onere della prova,
riconoscendosi in alcune pronunce tale natura alla
disposizione racchiusa nell'art. 2697 cod. civ. (confr.
Cass. civ. 27 luglio 2006, n. 17144; Cass. civ. 16
maggio 2006, n. 11413; Cass. civ. 6 maggio 2005, n.
9403); in altre ravvisandosi invece nella stessa una
regola di diritto sostanziale, la cui violazione darebbe
luogo a un mero error in iudicando (confr. Cass. civ. 21
ottobre 2009, n. 22279; Cass. civ. 18 marzo 2004, n.
5484).
Le oscillazioni giurisprudenziali
sul punto, peraltro risolte dalle sezioni unite di
questa Corte in senso conforme al secondo orientamento
(Cass. civ. sez. un. 14 gennaio 2009, n. 564), non
infirmano tuttavia, a giudizio del collegio, la
perdurante validità dell'opzione ermeneutica che
ravvisava nella presunzione di pari responsabilità dei
due guidatori, in caso di scontro tra veicoli, un
principio regolatore della materia, né precludono la
possibilità di qualificarlo, nel vigente assetto
normativo, principio informatore. Valga al riguardo
considerare che esso, senza dettare regole in punto di
incidenza del rischio della mancata prova di una
circostanza rimasta incerta nel giudizio, stabilisce una
presunzione che costituisce applicazione dei criteri
generalissimi in materia di concorso di cause, criteri
ai quali risulta conformata tutta la disciplina della
responsabilità da fatto illecito (art. 41 cod. pen.).
4 Venendo al caso di specie, è
fuori discussione che vi è stato uno scontro tra veicoli
e che, in ragione di tanto, e del principio di cui al
secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., l'attore ha
chiesto al convenuto la metà degli esborsi sostenuti per
riparare la sua autovettura. Conseguentemente il Giudice
di Pace non poteva, dopo avere ammesso l'impossibilità
di ricostruire in maniera precisa la dinamica del
sinistro, essendo incerti gli stessi punti d'urto tra i
due mezzi, rigettare la domanda, disattendendo il
criterio sussidiario che specificamente esonerava
l'attore dall'onere di provare la concorrente
responsabilità dell'altro guidatore, onere che il
decidente gli ha invece erroneamente addossato.
5 Consegue da tanto che, in
accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve
essere cassata, con rinvio al Giudice di Pace di Taranto
in diversa composizione, che, nel decidere, si atterrà
al seguente principio di diritto: ai fini della
impugnazione delle sentenze pronunciate dal Giudice di
Pace secondo equità, la presunzione di pari
responsabilità dei due guidatori, in caso di scontro tra
veicoli, di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ.,
costituisce principio informatore della materia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa
la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del
giudizio di cassazione al giudice di Pace di Taranto in
diversa composizione.
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