(Pres. Luccioli – Rel. Bisogni)
Rilevato in fatto
1. Il Tribunale di Messina, con
ordinanza del 20 marzo 2009, accoglieva parzialmente il
ricorso di M..B. ex articolo 710 c.p.c. e riduceva, da
700 a 600 Euro, l'importo dell'assegno dovuto alla
moglie Al..Bo., a titolo di contributo al mantenimento
dei due figli minori. Il provvedimento si basava
sull'inizio di una nuova attività lavorativa da parte di
B.A. ma, allo stesso tempo, rilevava, ai fini del
rigetto della richiesta di maggior riduzione
dell'importo dell'assegno, che la dedotta cessazione
dell'attività imprenditoriale svolta in precedenza da
M..B. era stata predisposta artatamente al fine di
ottenere la maggior riduzione possibile dell'assegno;
2. M..B. ha impugnato il
provvedimento insistendo nella deduzione di cessione
dell'attività di lavoro autonomo, per sopravvenute
difficoltà economiche, e della sua successiva assunzione
come lavoratore part-time alle dipendenze della
cessionaria;
3. La Corte di appello di Messina
ha respinto il reclamo ribadendo la sussistenza di forti
elementi indiziari tali da far ritenere la simulazione
della cessione dell'attività;
4. Ricorre per cassazione ex art.
111 della Costituzione B.M. deducendo quattro motivi di
impugnazione;
5. Con il primo motivo di ricorso
si deduce l'erroneità della decisione della Corte di
appello che ha ritenuto insussistente l'intervenuto
peggioramento delle condizioni reddituali del B.. Il
ricorrente chiede alla Corte se vi sia stata violazione
di legge inerente alla valutazione della prova ex artt.
2697 e 2722 c.c., non avendo la Corte rivisitato
autonomamente tutte le prove documentali proposte dal
ricorrente e per aver ammesso e attribuito rilevanza ad
una prova testimoniale in violazione all'art. 2722 e. e.
e se sia stato violato l'art. 115 c.p.c. non avendo essa
Corte posto a fondamento delle proprie decisioni le
prove proposte dal ricorrente e avendo basato il proprio
convincimento esclusivamente su semplici presunzioni;
6. Con il secondo motivo il
ricorrente denuncia l'omessa pronuncia sulla richiesta,
con specifico motivo di appello, di equa
rideterminazione dell'assegno, anche solo sulla base dei
presupposti già riconosciuti della intervenuta nascita
di un altro figlio e dell'intervenuto miglioramento
delle condizioni reddituali della resistente. Il
ricorrente chiede alla Corte se tale omissione di
pronuncia abbia determinato violazione del principio di
corrispondenza fra chiesto e pronunciato; se vi sia
stata violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e
156 c.c. non avendo la Corte interpretato (rectius
applicato) il principio di proporzionalità nell'adeguare
l'assegno alle effettive capacità reddituali dei
genitori; se vi sia stata violazione e falsa
applicazione dell'art. 112 c.p.c. da parte della Corte
di appello che ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta
di affido condiviso dei minori con violazione del
principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e
dell'art. 155 bis c.c. (che imponeva alla Corte di
motivare specificamente le ragioni di tale diniego per
sussistenti ragioni contrarie all'interesse dei minori;
7. Con il terzo motivo di ricorso
si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. e del
principio di retroattività delle pronunce giudiziali
nonché l'inesistenza della motivazione(avendo la Corte
messinese omesso di pronunciarsi sulla richiesta di
specificare la decorrenza della rideterminazione
dell'assegno;
8. Con il quarto motivo di ricorso
il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia e motivazione
sulla richiesta di affido condiviso dei figli e di
modifica degli orari di visita;
9. Si difende con controricorso
Al..Bo. che eccepisce la nullità della procura
rilasciata da B. al proprio difensore e chiede il
rigetto per infondatezza del ricorso;
10. La Corte, riunita in camera di
consiglio,ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
Ritenuto in diritto
1. L'eccezione relativa alla
invalidità della procura è infondata in quanto l'errore
materiale rilevato da parte della controricorrente non
inficia la chiara volontà del B. di conferire mandato
per la proposizione del ricorso ex art. 111 Cost.
avverso il provvedimento emesso il 5 ottobre 2009 e
depositato il 6 ottobre 2009 dalla Corte di appello di
Messina nel procedimento di reclamo avente ad oggetto
l'ordinanza del Tribunale di Messina del 20 marzo 2009;
2. Il primo motivo di ricorso è
inammissibile. Sebbene articolato come deduzione di una
violazione di legge il motivo censura la decisione sotto
il profilo del merito e lo fa con assoluta genericità e
mancanza di autosufficienza;
3. Il secondo motivo di ricorso è
infondato. È indiscutibile che la Corte messinese abbia
preso in esame la richiesta di rideterminazione
dell'assegno e che l'abbia respinta in seguito ad una
esauriente valutazione delle deduzioni del reclamante
che ha ritenuto infondate. Quanto alla pretesa mancata
considerazione delle circostanze relative alla nascita
del figlio del B. e alla modestissima retribuzione
percepita dalla Bo. è lo stesso ricorrente a rilevare
che il Tribunale di Messina aveva riconosciuto tali
circostanze e, per l'effetto, aveva rideterminato
l'assegno di mantenimento per i due figli, nati nel
corso del matrimonio con Al..Bo., riducendolo da 700 a
600 Euro mensili. Il Tribunale di Messina aveva invece
disconosciuto il dedotto peggioramento delle condizioni
economiche del B. ritenendo del tutto strumentale la
cessione della sua azienda alla giovanissima segretaria
e nipote che lo aveva poi assunto come responsabile
tecnico. Su tale profilo della controversia si è
incentrata quindi la valutazione della Corte di appello
di Messina che ha implicitamente ritenuto adeguatamente
valutate le due circostanze sopra indicate. Né il
ricorrente ha portato all'attenzione di questa Corte
circostanze attinenti ad esse che non sarebbero state
valutate o valutate adeguatamente dalla Corte di
appello. Su questi presupposti la censura relativa alla
eccessiva modestia della riduzione dell'assegno anche
sulla base delle sole circostanze riconosciute assume la
consistenza di una censura di merito,come tale
inammissibile oltre che generica;
4. Il terzo e il quarto motivo di
ricorso sono invece fondati perché non è stata
determinata la decorrenza della riduzione dell'assegno
che trovando la sua ragion d'essere in circostanze
fattuali specifiche doveva essere oggetto di una
esplicita presa di posizione del collegio del reclamo.
Allo stesso modo la Corte di appello avrebbe dovuto
valutare la richiesta di modifica del regime di
affidamento dei figli.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il
primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, accoglie il
terzo e quarto motivo, cassa e rinvia alla Corte di
appello di Messina che, in diversa composizione,
deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di
cassazione. Dispone che, in caso di diffusione del
presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli
altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del
decreto legislativo n. 196/2003. |