(Alfredo Matranga – Roberta
Perrotta)
Candidata non supera la prova
scritta per mancanza di uno dei tre elaborati
nell’apposita busta ed il TAR la riammette con riserva
alla prova orale a seguito del “ritrovamento” del
compito
Con questa motivazione il TAR
Puglia, Sezione III di Bari (Pres. Morea, Rel.
Giansante), con l’ordinanza in commento n. 829 del 7
ottobre 2011 ha accolto l’istanza cautelare connessa al
ricorso principale, proposto da una candidata che non
aveva superato le prove scritte dell’esame per
l’abilitazione alla professione forense, a causa
dell’asserito mancato ritrovamento del compito di
diritto civile nell’apposita busta.
In particolare, la Commissione
aveva adottato tale gravoso provvedimento, nonostante la
candidata avesse preso, nelle due restanti prove, un
voto complessivo superiore ai 90 punti (45 al compito di
penale e 46 all’atto giudiziario), punteggio che come
noto consente l’ammissione alla successiva prova orale.
A seguito dell’istanza di accesso
agli atti, da parte della ricorrente, l’elaborato di
diritto civile veniva, tuttavia, ritrovato.
La candidata chiedeva, pertanto,
alla Commissione la correzione del compito ritrovato e
la conseguente ammissione alla prova orale avendo, come
detto, già raggiunto la sufficienza con la valutazione
conseguita nei due restanti elaborati.
Al rifiuto opposto dalla
Commissione alla suddetta istanza di accesso, seguiva il
ricorso della candidata.
Il TAR adito ha accolto il ricorso,
rilevando come “il ritrovamento dell’elaborato di
diritto civile imponeva una valutazione postuma
dell’elaborato stesso da parte della Commissione per
l’esame di Avvocato, tenuto conto che la ricorrente
aveva ottenuto il punteggio di 91 superiore a 90
previsto dalla legge, già dalla sommatoria del punteggio
attribuito agli altri due elaborati”.
Pertanto, il Giudice Amministrativo
ha ordinato alla Commissione di procedere alla
correzione dell’elaborato ritrovato, ammettendo con
riserva alla prova orale la ricorrente.
TAR Puglia – Bari, Sez. III, 7
ottobre 2011, n. 829
(Pres. Morea, Rel. Giansante)
OMISSIS
- CONSIDERATO che, ad un primo
esame sommario proprio della fase cautelare, emergono
profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, alla
luce della palese violazione dell’art. 23, comma 5, del
R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 che recita: “La commissione
assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori
raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la
lettura di tutti e tre, con le norme stabilite
nell'articolo 17-bis”, come risultante dal verbale della
Sottocommissione di concorso presso la Corte di Appello
di Napoli;
RITENUTO che il ritrovamento
dell’elaborato di diritto civile imponeva una
valutazione postuma dell’elaborato stesso da parte della
Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso
la Corte di Appello di Napoli, tenuto conto che la
dott.ssa ……….. aveva ottenuto il punteggio di 91
superiore a 90 previsto dall’art. 17-bis del suddetto
R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 già dalla sommatoria del
punteggio attribuito agli altri due elaborati;
RITENUTO altresì che si rinviene il
presupposto del pregiudizio grave e irreparabile
richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2
luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura
cautelare;
RITENUTO quanto alle spese che,
alla luce dell’esito della presente fase cautelare,
sussistono tuttavia giusti motivi per compensare
integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la
suindicata domanda incidentale di sospensione e per
l’effetto ordina alla Commissione per l’esame di
Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di
Napoli di valutare l’elaborato di diritto civile
ritrovato dalla Commissione per l’esame di Avvocato
sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari ed
ordina altresì a quest’ultima di ammettere con riserva
la dott.ssa …….. a sostenere le relative prove orali;
Fissa l'udienza pubblica del 22
marzo 2012 per la discussione del ricorso nel merito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita
dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di
consiglio del giorno 6 ottobre 2011
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