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ESAME AVVOCATO. AMMESSO CON RISERVA DOPO IL RITROVAMENTO DI UN COMPITO-TAR Puglia – Bari, Sez. III, 7 ottobre 2011, n. 829-Diritto e processo.com

 

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Candidata non supera la prova scritta per mancanza di uno dei tre elaborati nell’apposita busta ed il TAR la riammette con riserva alla prova orale a seguito del “ritrovamento” del compito

 

Con questa motivazione il TAR Puglia, Sezione III di Bari (Pres. Morea, Rel. Giansante), con l’ordinanza in commento n. 829 del 7 ottobre 2011 ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale, proposto da una candidata che non aveva superato le prove scritte dell’esame per l’abilitazione alla professione forense, a causa dell’asserito mancato ritrovamento del compito di diritto civile nell’apposita busta.

 

In particolare, la Commissione aveva adottato tale gravoso provvedimento, nonostante la candidata avesse preso, nelle due restanti prove, un voto complessivo superiore ai 90 punti (45 al compito di penale e 46 all’atto giudiziario), punteggio che come noto consente l’ammissione alla successiva prova orale.

 

A seguito dell’istanza di accesso agli atti, da parte della ricorrente, l’elaborato di diritto civile veniva, tuttavia, ritrovato.

 

La candidata chiedeva, pertanto, alla Commissione la correzione del compito ritrovato e la conseguente  ammissione alla prova orale avendo, come detto, già raggiunto la sufficienza con la valutazione conseguita nei due restanti elaborati.

 

Al rifiuto opposto dalla Commissione alla suddetta istanza di accesso, seguiva il ricorso della candidata.

 

Il TAR adito ha accolto il ricorso, rilevando come “il ritrovamento dell’elaborato di diritto civile imponeva una valutazione postuma dell’elaborato stesso da parte della Commissione per l’esame di Avvocato, tenuto conto che la ricorrente aveva ottenuto il punteggio di 91 superiore a 90 previsto dalla legge, già dalla sommatoria del punteggio attribuito agli altri due elaborati”.

 

Pertanto, il Giudice Amministrativo ha ordinato alla Commissione di procedere alla correzione dell’elaborato ritrovato, ammettendo con riserva alla prova orale la ricorrente.

 

 

 

 

 

TAR Puglia – Bari, Sez. III, 7 ottobre 2011, n. 829

 

(Pres. Morea, Rel. Giansante)

 

 

 

 

 

OMISSIS

 

- CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, alla luce della palese violazione dell’art. 23, comma 5, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 che recita: “La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'articolo 17-bis”, come risultante dal verbale della Sottocommissione di concorso presso la Corte di Appello di Napoli;

 

RITENUTO che il ritrovamento dell’elaborato di diritto civile imponeva una valutazione postuma dell’elaborato stesso da parte della Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli, tenuto conto che la dott.ssa ……….. aveva ottenuto il punteggio di 91 superiore a 90 previsto dall’art. 17-bis del suddetto R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 già dalla sommatoria del punteggio attribuito agli altri due elaborati;

 

RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;

 

RITENUTO quanto alle spese che, alla luce dell’esito della presente fase cautelare, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e per l’effetto ordina alla Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli di valutare l’elaborato di diritto civile ritrovato dalla Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari ed ordina altresì a quest’ultima di ammettere con riserva la dott.ssa …….. a sostenere le relative prove orali;

 

Fissa l'udienza pubblica del 22 marzo 2012 per la discussione del ricorso nel merito.

 

Spese compensate.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011

 

 

 

 

 

 

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