In caso di assegno falso, la banca
è responsabile solo se l'alterazione è rilevabile ictu
oculi. Secondo il giudizio del Palazzaccio, il bancario
medio non è tenuto a mostrare qualità di eseprto
grafologo. Questo è il contenuto della sentenza n.
20292, depositata il 4 ottobre 2011, con cui la terza
sezione civile, conformandosi alla giurisprduenza sulla
materia (ex multis Cass. Civ. sez. I, 15 luglio 2005, n.
15066) ha stabilito che la banca può essere tenuta
responsabile del pagamento di un assegno falsificato non
a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei
casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu
oculi", sulla base di conoscenze del bancario medio, il
quale non è tenuto a disporre di particolari
attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la
falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un
esperto grafologo. Il caso preso in esame dalla Corte
riguarda una richiesta di condanna nei confronti di una
banca che aveva pagato un assegno bancario di 277
milioni di vecchie lire che però recava una
sottoscrizione apocrifa. Il tribunale aveva respinto la
domanda e il rigetto veniva confermato anche dalla corte
d'appello perché la difformità della firma rispetto al
campione depositato da correntista presso la banca
all'atto dell'apertura del conto corrente, non era
rilevabile attraverso un esame visivo del titolo. Per
questo l'omesso rilievo non poteva essere imputato
colpa.
Autore: Luisa Foti) - Cita nel tuo
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Tratto da: Cassazione: banca paga
assegno con firma falsa? Niente risarcimento se la
falsità non era evidente
(Fonte: StudioCataldi.it) |