Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Sanabile la notifica allo studio del  legale cancellato dall'albo- Cassazione con la sentenza 19325 del 22 settembre-Fisco oggi.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

L'appello non può essere considerato inesistente in quanto in ogni caso ha raggiunto una persona e un luogo che hanno un riferimento certo con il destinatario dell'atto

 

La notificazione dell'atto di appello tributario presso lo studio dell'avvocato, domiciliatario del contribuente, cancellato dall'albo professionale, in quanto eseguita in un luogo avente un riferimento con il destinatario dell'atto, non è inesistente ma piuttosto affetta da nullità, sanabile anche mediante la costituzione in giudizio della parte intimata.

Questo il principio riaffermato dalla Cassazione con la sentenza 19325 del 22 settembre, dove è stato anche ribadito che nel processo tributario le variazioni di domicilio hanno effetto soltanto dopo la notifica di apposita denuncia.

 

La vicenda di merito e il ricorso di legittimità

Un contribuente impugnava il silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria formatosi a seguito di mancata risposta all'istanza di rimborso di ritenute fiscali, e l'adita Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.

Su appello dell'ufficio, la pronuncia di primo grado veniva riformata dal giudice regionale.

Contro la sentenza della Ctr, la parte presentava ricorso di legittimità ribadendo, per quanto d'interesse in questa sede, l'eccezione di nullità/inesistenza della notifica dell'appello dell'ufficio, eccezione già sollevata nel secondo grado di merito.

In particolare, l'istante sosteneva che l'appello era stato notificato presso il proprio avvocato, difensore domiciliatario, quando questi era già stato cancellato dall'albo professionale con delibera dell'Ordine competente.

L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

 

La pronuncia della Suprema corte

Con la sentenza 19325/2011, la Cassazione, dichiarando inammissibili per motivi di rito le doglianze sollevate dal ricorrente rispetto alla ritualità della notifica dell'appello, ha richiamato nel merito l'insegnamento secondo il quale la notificazione dell'impugnazione della sentenza di primo grado effettuata mediante consegna al domicilio eletto dall'interessato presso il domiciliatario nominato anche procuratore, ma cancellatosi dall'albo nel corso del giudizio di primo grado e sostituito da altro difensore, "risultando eseguita presso soggetto e luogo aventi un riferimento certo con i destinatari dell'atto…, non è inesistente, bensì affetta da nullità sanabile… in virtù della costituzione degli appellati-destinatari,… con conseguente inutilità di una nuova notificazione ex art. 291 cod. proc. civ. (Cass. 22293/2004)".

Nell'occasione, il collegio di piazza Cavour ha altresì ricordato che nel processo tributario le variazioni di domicilio "hanno effetto soltanto dopo la notifica di una apposita denuncia (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17), che nella specie non risulta notificata".

 

Osservazioni

La pronuncia in commento costituisce l'ennesima presa di posizione della Cassazione in materia di notificazioni, con particolare riguardo al luogo in cui le stesse devono essere eseguite e alle conseguenze dell'eventuale violazione delle regole.

Nel processo tributario, un'apposita disposizione - l'articolo 17 del Dlgs 546/1992, non a caso rubricato "Luogo delle comunicazioni e notificazioni" - stabilisce le regole relative al "dove" devono essere eseguite, per essere rituali e valide, le attività formali per portare legalmente a conoscenza degli interessati il contenuto degli atti del giudizio davanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

A parte le specifiche disposizioni dettate dal richiamato articolo 17 (che si aggiungono a quelle riguardanti il "come" le notifiche devono essere eseguite, stabilite dal precedente articolo 16), nel processo tributario trovano poi applicazione anche le regole di diritto, e i relativi principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza, che riguardano in generale la notificazione degli atti processuali.

 

Nel caso esaminato dalla sentenza 19325/2011, ad esempio, la sezione tributaria della Cassazione ha ritenuto di fare applicazione di una regola iuris già enunciata nella sentenza 22293/2004, in cui si discuteva della ritualità della notifica di un atto d'appello eseguita presso un avvocato che, precedentemente alla notificazione, era stato cancellato dall'albo professionale.

In quell'occasione, i giudici anno avuto modo di enunciare il principio per cui, a fronte di elezione di domicilio presso lo studio di un professionista successivamente deceduto o cancellato dall'albo, se l'organizzazione di tale studio continui a esistere, l'elezione di domicilio deve considerarsi come fatta con riferimento all'organizzazione in sé, indipendentemente dalla persona del domiciliatario, testualmente affermando quindi che "ove l'organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte o dopo la cancellazione dall'albo professionale, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente" (in senso analogo, Cassazione 9797/2011).

 

Dalla sentenza 19325/2011 non emerge se nel caso de quo la notifica venne eseguita presso uno studio professionale che aveva continuato a esistere anche dopo la cancellazione dell'avvocato dall'albo.

Sebbene tale circostanza si possa ritenere concreta, sta di fatto che la nullità (anziché l'inesistenza) della notifica è stata affermata dalla Cassazione anche facendo applicazione di un ulteriore principio, di carattere generale, che costituisce un cardine guida del sistema dei vizi di notifica: soltanto l'inesistenza - che ricorre quando la notificazione venga eseguita in un luogo o nei confronti di una persona che non ha alcun "collegamento" con il destinatario oppure quando la stessa venga effettuata secondo modalità che non rispettano neppure i parametri minimi stabiliti al riguardo dalla legge - costituisce vizio che non ammette sanatoria.

 

Di contro, quando il vizio si qualifichi come di nullità perché, nonostante questo "vizio", sia comunque rinvenibile un qualche "collegamento" con il destinatario - come nel caso di cui all'odierno arresto o come nell'ipotesi (Cassazione 19755/2010, commentata in Fiscooggi del 5 ottobre 2010) in cui la notificazione venga effettuata presso il difensore, ancorché non domiciliatario della parte - la sanatoria è possibile o attraverso l'ordine del giudice di rinnovare il procedimento notificatorio, ai sensi dell'articolo 291 cpc, o attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata.

Nel caso in cui la notifica, nonostante il vizio, ha comunque raggiunto il suo scopo (di portare l'atto nella sfera di legale conoscenza del destinatario), si realizza ex se la sanatoria della nullità, essendo contestualmente esclusa la necessità di disporre la rinnovazione della notifica stessa.

 

E' quest'ultima l'ipotesi che si è verificata nella sentenza in esame, avendo la Cassazione ritenuto che la notifica, ancorché viziata, era stata comunque eseguita e la stessa non poteva considerarsi inesistente ma solo nulla e, dunque, sanabile (come effettivamente accaduto) attraverso la costituzione in giudizio della parte cui la notifica viziata era diretta.

Massimo Cancedda

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici