L'appello non può essere
considerato inesistente in quanto in ogni caso ha
raggiunto una persona e un luogo che hanno un
riferimento certo con il destinatario dell'atto
La notificazione dell'atto di
appello tributario presso lo studio dell'avvocato,
domiciliatario del contribuente, cancellato dall'albo
professionale, in quanto eseguita in un luogo avente un
riferimento con il destinatario dell'atto, non è
inesistente ma piuttosto affetta da nullità, sanabile
anche mediante la costituzione in giudizio della parte
intimata.
Questo il principio riaffermato
dalla Cassazione con la sentenza 19325 del 22 settembre,
dove è stato anche ribadito che nel processo tributario
le variazioni di domicilio hanno effetto soltanto dopo
la notifica di apposita denuncia.
La vicenda di merito e il ricorso
di legittimità
Un contribuente impugnava il
silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria
formatosi a seguito di mancata risposta all'istanza di
rimborso di ritenute fiscali, e l'adita Commissione
tributaria provinciale accoglieva il ricorso.
Su appello dell'ufficio, la
pronuncia di primo grado veniva riformata dal giudice
regionale.
Contro la sentenza della Ctr, la
parte presentava ricorso di legittimità ribadendo, per
quanto d'interesse in questa sede, l'eccezione di
nullità/inesistenza della notifica dell'appello
dell'ufficio, eccezione già sollevata nel secondo grado
di merito.
In particolare, l'istante sosteneva
che l'appello era stato notificato presso il proprio
avvocato, difensore domiciliatario, quando questi era
già stato cancellato dall'albo professionale con
delibera dell'Ordine competente.
L'Agenzia delle Entrate resisteva
con controricorso.
La pronuncia della Suprema corte
Con la sentenza 19325/2011, la
Cassazione, dichiarando inammissibili per motivi di rito
le doglianze sollevate dal ricorrente rispetto alla
ritualità della notifica dell'appello, ha richiamato nel
merito l'insegnamento secondo il quale la notificazione
dell'impugnazione della sentenza di primo grado
effettuata mediante consegna al domicilio eletto
dall'interessato presso il domiciliatario nominato anche
procuratore, ma cancellatosi dall'albo nel corso del
giudizio di primo grado e sostituito da altro difensore,
"risultando eseguita presso soggetto e luogo aventi un
riferimento certo con i destinatari dell'atto…, non è
inesistente, bensì affetta da nullità sanabile… in virtù
della costituzione degli appellati-destinatari,… con
conseguente inutilità di una nuova notificazione ex art.
291 cod. proc. civ. (Cass. 22293/2004)".
Nell'occasione, il collegio di
piazza Cavour ha altresì ricordato che nel processo
tributario le variazioni di domicilio "hanno effetto
soltanto dopo la notifica di una apposita denuncia
(D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17), che nella specie non
risulta notificata".
Osservazioni
La pronuncia in commento
costituisce l'ennesima presa di posizione della
Cassazione in materia di notificazioni, con particolare
riguardo al luogo in cui le stesse devono essere
eseguite e alle conseguenze dell'eventuale violazione
delle regole.
Nel processo tributario,
un'apposita disposizione - l'articolo 17 del Dlgs
546/1992, non a caso rubricato "Luogo delle
comunicazioni e notificazioni" - stabilisce le regole
relative al "dove" devono essere eseguite, per essere
rituali e valide, le attività formali per portare
legalmente a conoscenza degli interessati il contenuto
degli atti del giudizio davanti alle Commissioni
tributarie provinciali e regionali.
A parte le specifiche disposizioni
dettate dal richiamato articolo 17 (che si aggiungono a
quelle riguardanti il "come" le notifiche devono essere
eseguite, stabilite dal precedente articolo 16), nel
processo tributario trovano poi applicazione anche le
regole di diritto, e i relativi principi interpretativi
elaborati dalla giurisprudenza, che riguardano in
generale la notificazione degli atti processuali.
Nel caso esaminato dalla sentenza
19325/2011, ad esempio, la sezione tributaria della
Cassazione ha ritenuto di fare applicazione di una
regola iuris già enunciata nella sentenza 22293/2004, in
cui si discuteva della ritualità della notifica di un
atto d'appello eseguita presso un avvocato che,
precedentemente alla notificazione, era stato cancellato
dall'albo professionale.
In quell'occasione, i giudici anno
avuto modo di enunciare il principio per cui, a fronte
di elezione di domicilio presso lo studio di un
professionista successivamente deceduto o cancellato
dall'albo, se l'organizzazione di tale studio continui a
esistere, l'elezione di domicilio deve considerarsi come
fatta con riferimento all'organizzazione in sé,
indipendentemente dalla persona del domiciliatario,
testualmente affermando quindi che "ove l'organizzazione
del procuratore continui ad operare dopo la sua morte o
dopo la cancellazione dall'albo professionale, la
notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi
nulla e non inesistente" (in senso analogo, Cassazione
9797/2011).
Dalla sentenza 19325/2011 non
emerge se nel caso de quo la notifica venne eseguita
presso uno studio professionale che aveva continuato a
esistere anche dopo la cancellazione dell'avvocato
dall'albo.
Sebbene tale circostanza si possa
ritenere concreta, sta di fatto che la nullità (anziché
l'inesistenza) della notifica è stata affermata dalla
Cassazione anche facendo applicazione di un ulteriore
principio, di carattere generale, che costituisce un
cardine guida del sistema dei vizi di notifica: soltanto
l'inesistenza - che ricorre quando la notificazione
venga eseguita in un luogo o nei confronti di una
persona che non ha alcun "collegamento" con il
destinatario oppure quando la stessa venga effettuata
secondo modalità che non rispettano neppure i parametri
minimi stabiliti al riguardo dalla legge - costituisce
vizio che non ammette sanatoria.
Di contro, quando il vizio si
qualifichi come di nullità perché, nonostante questo
"vizio", sia comunque rinvenibile un qualche
"collegamento" con il destinatario - come nel caso di
cui all'odierno arresto o come nell'ipotesi (Cassazione
19755/2010, commentata in Fiscooggi del 5 ottobre 2010)
in cui la notificazione venga effettuata presso il
difensore, ancorché non domiciliatario della parte - la
sanatoria è possibile o attraverso l'ordine del giudice
di rinnovare il procedimento notificatorio, ai sensi
dell'articolo 291 cpc, o attraverso la costituzione in
giudizio della parte intimata.
Nel caso in cui la notifica,
nonostante il vizio, ha comunque raggiunto il suo scopo
(di portare l'atto nella sfera di legale conoscenza del
destinatario), si realizza ex se la sanatoria della
nullità, essendo contestualmente esclusa la necessità di
disporre la rinnovazione della notifica stessa.
E' quest'ultima l'ipotesi che si è
verificata nella sentenza in esame, avendo la Cassazione
ritenuto che la notifica, ancorché viziata, era stata
comunque eseguita e la stessa non poteva considerarsi
inesistente ma solo nulla e, dunque, sanabile (come
effettivamente accaduto) attraverso la costituzione in
giudizio della parte cui la notifica viziata era
diretta.
Massimo Cancedda |