Le valutazioni del datore di lavoro
in ordine al rendimento ed alla capacità professionale
del lavoratore, espresse con le note di qualifica, sono
sindacabili dal giudice in riferimento ai parametri
oggettivi previsti dal contratto collettivo ed agli
obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui
agli artt. 1175 e 1375, cod. civ., e, quindi, sul datore
di lavoro grava l'onere di motivare queste note, allo
scopo di permettere il controllo da parte del giudice
dell'osservanza di siffatti parametri. Peraltro detto
controllo non è limitato alla mera verifica della
coerenza estrinseca del giudizio riassuntivo della
valutazione, ma ha ad oggetto la verifica della
correttezza del procedimento di formazione del medesimo,
che richiede di prendere in esame i dati sia positivi
sia negativi rilevanti al fine della valutazione, non
potendo invece tenersi conto di quelli estranei alla
prestazione lavorativa. Nel caso in cui ad una
determinata valutazione del datore di lavoro sia
collegata l'attribuzione di un beneficio retributivo, il
lavoratore ha l'onere di dedurre che la valutazione
corretta avrebbe comportato l'attribuzione del
beneficio, mentre la prova dell'esistenza di cause
ostative ricade sul datore di lavoro. |