La legge 15 luglio 2009 n. 94 (art.
3, comma 55, lett. b) - entrata in vigore l'8 agosto
2009 - ha stabilito il divieto del giudizio di
comparazione (anche di sola equivalenza) tra attenuanti
e l'aggravante “de qua”
Cassazione, sez. IV, 20 settembre,
n. 34372
(Pres. Morgigni – Rel. Romis)
Osserva
Con la sentenza indicata in
epigrafe il Tribunale di Bergamo, Sez. Dist. di
Treviglio, applicava a V. G., ai sensi dell'art. 444
c.p.p., la pena di mesi due di arresto ed euro 1.000,00
di ammenda per il reato di guida di un'auto in stato di
alterazione psichica dovuta all'uso di sostanze
stupefacenti - reato accertato il 12 settembre 2009 -
previa concessione delle attenuanti generiche valutate
equivalenti alla contestata aggravante (aver commesso il
fatto tra le ore 22,00 e le ore 7,00); il giudicante
disponeva altresì la sospensione della patente di guida
del V. per la durata di mesi 3, ed ordinava la confisca
dell'auto.
Avverso tale decisione ha proposto
ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello di Brescia il quale ha dedotto: 1)
violazione di legge per avere il giudice applicato
all'imputato la pena operando il giudizio di
comparazione (di equivalenza) tra le attenuanti
generiche e l'aggravante contestata e così violando la
disposizione di cui all'art. 187, comma 1 quater, del
codice della strada, introdotta con l'art. 3, comma 55,
lett. b), della legge 15 luglio 2009 n. 94, in forza
della quale non è consentito il giudizio di comparazione
tra le attenuanti e l'aggravante in argomento;
2) violazione di legge per avere il
giudice disposto la sospensione della patente di guida
del V. per la durata di tre mesi, e quindi per un
periodo inferiore al minimo legale di sei mesi quale
previsto in relazione alla legge in vigore al momento
del fatto.
Il ricorso del Procuratore Generale
deve essere accolto per quanto di ragione.
Quanto alla pena, il Tribunale ha
errato nel formulare il giudizio di comparazione tra le
attenuanti generiche e l'aggravante contestata al V.; la
legge 15 luglio 2009 n. 94 (art. 3, comma 55, lett. b) -
entrata in vigore l'8 agosto 2009, e quindi applicabile
in relazione alla data del reato addebitato al V. - ha
infatti stabilito il divieto del giudizio di
comparazione (anche di sola equivalenza) tra attenuanti
e l'aggravante “de qua”; in base a tale norma la pena
avrebbe dovuto essere determinata tenendo conto prima
dell'aggravante, per poi operare la diminuzione per le
attenuanti: donde l'illegalità della pena concordata tra
le parti ed applicata dal giudice al V..
L'illegalità della pena applicata
al V. comporta l'annullamento senza rinvio
dell'impugnata sentenza con trasmissione degli atti al
giudice di provenienza per quanto di competenza.
L'annullamento senza rinvio riveste
ovviamente carattere assorbente rispetto alla seconda
censura dedotta dal ricorrente, peraltro anch'essa
fondata posto che la durata minima della sospensione
della patente di guida, in relazione al reato contestato
al V., era superiore a tre mesi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza
rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Bergamo.
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