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E' AMMISSIBILE L'AZIONE GIUDIZIARIA DIRETTA AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTA' CONIUGALE - Anche se non vi sia stata separazione con addebito (Cassazione Prima Sezione Civile n. 18853 del 15 settembre 2011, Pres. Luccioli, Rel. Felicetti)-Legge e giustizia.it

 

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Mara G. ha promosso davanti al Tribunale di Savona un giudizio diretto ad ottenere la condanna del marito Paolo G. al risarcimento del danno biologico ed esistenziale causatole dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e, in particolare, dell'obbligo di fedeltà, avvenuta con modalità per lei particolarmente frustranti, stante la notorietà della relazione da lui intrattenuta con altra donna, anch'essa sposata. Il convenuto si è difeso sostenendo che la domanda doveva ritenersi inammissibile in quanto la violazione dei doveri coniugali poteva essere denunciata solo nell'ambito di un procedimento di separazione personale. Egli ha fatto presente che la moglie, dopo aver chiesto la separazione con addebito era addivenuta a una separazione personale. Sia il Tribunale, che in grado di appello, la Corte di Genova hanno ritenuto la domanda inammissibile. La Corte d'Appello ha affermato che la domanda di risarcimento proposta in relazione alla violazione di un dovere nascente dal matrimonio non può trovare accoglimento in mancanza della pronuncia di addebito in sede di giudizio di separazione. Mara G. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Genova per vizi di motivazione e violazione di legge.

 

La Suprema Corte (Prima Sezione Civile n. 18853 del 15 settembre 2011, Pres. Luccioli, Rel. Felicetti) ha accolto il ricorso, affermando il seguente principio di diritto: "I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni".

 

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