Mara G. ha promosso davanti al
Tribunale di Savona un giudizio diretto ad ottenere la
condanna del marito Paolo G. al risarcimento del danno
biologico ed esistenziale causatole dalla violazione dei
doveri nascenti dal matrimonio e, in particolare,
dell'obbligo di fedeltà, avvenuta con modalità per lei
particolarmente frustranti, stante la notorietà della
relazione da lui intrattenuta con altra donna, anch'essa
sposata. Il convenuto si è difeso sostenendo che la
domanda doveva ritenersi inammissibile in quanto la
violazione dei doveri coniugali poteva essere denunciata
solo nell'ambito di un procedimento di separazione
personale. Egli ha fatto presente che la moglie, dopo
aver chiesto la separazione con addebito era addivenuta
a una separazione personale. Sia il Tribunale, che in
grado di appello, la Corte di Genova hanno ritenuto la
domanda inammissibile. La Corte d'Appello ha affermato
che la domanda di risarcimento proposta in relazione
alla violazione di un dovere nascente dal matrimonio non
può trovare accoglimento in mancanza della pronuncia di
addebito in sede di giudizio di separazione. Mara G. ha
proposto ricorso per cassazione censurando la decisione
della Corte di Genova per vizi di motivazione e
violazione di legge.
La Suprema Corte (Prima Sezione
Civile n. 18853 del 15 settembre 2011, Pres. Luccioli,
Rel. Felicetti) ha accolto il ricorso, affermando il
seguente principio di diritto: "I doveri che derivano ai
coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro
violazione non trova necessariamente sanzione unicamente
nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia,
quale l'addebito della separazione, discendendo dalla
natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa
violazione, ove cagioni la lesione di diritti
costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi
dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei
danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ.
senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede
di separazione sia preclusiva dell'azione di
risarcimento relativa a detti danni". |