In materia di divorzio, anche nel
vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11
ha sostituito l'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n.
898, la disposizione del sesto comma di quest'ultima
norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non
attribuisce al giudice il potere di disporre
l'assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun
diritto - reale o personale - sull'immobile e che non
sia affidatario della prole minorenne o convivente con
figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro
colpa, di sufficienti redditi propri. Tale assegnazione,
pertanto, non può essere disposta come se fosse una
componente dell'assegno di divorzio, allo scopo di
sopperire alle esigenze economiche del coniuge più
debole.
Cassazione, sez. I, 16 settembre,
n. 18992
(Pres. Carnevale – Rel. Giancola)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 29.10-15.11.2007,
il Tribunale di Nola dichiarava la cessazione degli
effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
20.07.2004, da I.R. e N.C., al quale imponeva di
corrispondere alla moglie l'assegno divorzile di Euro
300,00 mensili, annualmente rivalutabile. Quanto alla
casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, non
provvedeva ad assegnarla alla I. e dichiarava
inammissibili le ulteriori domande riconvenzionali da
costei proposte e volte all'accertamento della sua
comproprietà su detto immobile o, in subordine, alla
condanna del coniuge al rimborso degli oneri di spesa da
lei sostenuti.
Con sentenza del 14 - 19.11.2008,
la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento
del gravame della I., elevava l'entità dell'assegno
divorzile ad Euro 400,00 mensili mentre respingeva il
motivo d'impugnazione inerente alla mancata assegnazione
della casa coniugale, assegnazione di cui l'appellante
aveva in precedenza beneficiato nel regime separatizio,
a tutela dell'unico figlio della coppia, successivamente
deceduto. Contro questa sentenza la I. ha proposto
ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo e
notificato il 9.03.2009 al N., che ha resistito con
controricorso.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata
l'inammissibilità del controricorso del N., per non
essere stato depositato l'avviso di ricevimento inerente
alla relativa notificazione, attuata ai sensi dell'art.
149 c.p.c..
A sostegno del ricorso la I.
denunzia, con conclusiva formulazione del quesito di
diritto "Violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., in
relazione all'art. 6 L. 898/70 e successive
modificazioni ed integrazioni".
La ricorrente censura il diniego di
assegnazione della casa coniugale, sostenendo che tale
beneficio spetta al coniuge economicamente più debole
anche nel caso di assenza di figli. Il motivo non ha
pregio.
In materia di divorzio, anche nel
vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11
ha sostituito l'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n.
898, la disposizione del sesto comma di quest'ultima
norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non
attribuisce al giudice il potere di disporre
l'assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun
diritto - reale o personale - sull'immobile e che non
sia affidatario della prole minorenne o convivente con
figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro
colpa, di sufficienti redditi propri. Tale assegnazione,
pertanto, non può essere disposta come se fosse una
componente dell'assegno di divorzio, allo scopo di
sopperire alle esigenze economiche del coniuge più
debole. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Non deve statuirsi sulle spese del
giudizio di legittimità in ragione del relativo esito e
dell'inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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