In materia disciplinare il
"principio della immediatezza" trova fondamento nella
legge n. 300 del 1970, art. 7, che riconosce al
lavoratore incolpato il diritto di difesa: diritto da
garantirsi nella sua effettività, soprattutto, in
relazione ad una contestazione ad immediato ridosso dei
fatti contestati, sì da poter consentire al lavoratore
di mettere a punto il materiale difensivo
(documentazione, testimonianze, ecc.) per contrastare
nel modo più efficace il contenuto delle accuse
rivoltegli dal datore di lavoro. L'immediatezza si
configura quale elemento costitutivo del diritto al
recesso del datore di lavoro, proprio perché la
tardività della contestazione e del provvedimento di
recesso induce ragionevolmente a ritenere che il datore
di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento, ritenendo
non grave o, comunque, non meritevole della massima
sanzione la colpa del lavoratore. In altri termini, la
tempestività della reazione del datore di lavoro
all'inadempimento del lavoratore riveste un particolare
rilievo in quanto, quando si tratti di licenziamento per
giusta causa, il tempo, più o meno lungo, trascorso tra
l'accertamento del fatto attribuibile al lavoratore e la
successiva (contestazione ed) intimazione di
licenziamento disciplinare può, in concreto, indicare
l'assenza di un requisito della fattispecie prevista
dall'art. 2119 cod. civ. (incompatibilità del fatto
contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro)
ed essere, quindi, sintomatico della mancanza
d'interesse all'esercizio del diritto potestativo di
licenziare. Tale considerazione va, tuttavia, integrata
con il rilievo secondo cui il requisito della
immediatezza deve essere inteso in senso relativo,
potendo in concreto essere compatibile con un intervallo
di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la
valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale
maggiore ovvero quando la complessità della struttura
organizzativa dell'impresa possa far ritardare il
provvedimento di recesso, restando comunque riservata al
giudice del merito la valutazione delle circostanze di
fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo
(Cass. sentenza n. 15649 del 2010). La discrezionalità
del giudice nel valutare il carattere della tempestività
della contestazione disciplinare deve svolgersi
nell'ambito dei presupposti alla base del principio
dell'immediatezza, ossia del riconoscimento del pieno ed
effettivo diritto di difesa garantito ex lege al
lavoratore e del comportamento datoriale secondo buona
fede (Cass. sentenza n. 8461 del 2007). In ogni caso, la
valutazione della tempestività della contestazione
costituisce giudizio di merito, non sindacabile in
cassazione ove adeguatamente motivato (Cass. sentenza n.
5546 del 2010). |