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LA TARDIVITA' DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE E DEL LICENZIAMENTO INDUCE A RITENERE CHE IL DATORE DI LAVORO ABBIA RITENUTO NON GRAVE LA COLPA DEL LAVORATORE - A termini dell'art. 2119 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 18772 del 14 settembre 2011, Pres. Lamorgese, Rel. Tricomi).-Legge giustizia.it

 

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In materia disciplinare il "principio della immediatezza" trova fondamento nella legge n. 300 del 1970, art. 7, che riconosce al lavoratore incolpato il diritto di difesa: diritto da garantirsi nella sua effettività, soprattutto, in relazione ad una contestazione ad immediato ridosso dei fatti contestati, sì da poter consentire al lavoratore di mettere a punto il materiale difensivo (documentazione, testimonianze, ecc.) per contrastare nel modo più efficace il contenuto delle accuse rivoltegli dal datore di lavoro. L'immediatezza si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, proprio perché la tardività della contestazione e del provvedimento di recesso induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento, ritenendo non grave o, comunque, non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore. In altri termini, la tempestività della reazione del datore di lavoro all'inadempimento del lavoratore riveste un particolare rilievo in quanto, quando si tratti di licenziamento per giusta causa, il tempo, più o meno lungo, trascorso tra l'accertamento del fatto attribuibile al lavoratore e la successiva (contestazione ed) intimazione di licenziamento disciplinare può, in concreto, indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod. civ. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro) ed essere, quindi, sintomatico della mancanza d'interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare. Tale considerazione va, tuttavia, integrata con il rilievo secondo cui il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo (Cass. sentenza n. 15649 del 2010). La discrezionalità del giudice nel valutare il carattere della tempestività della contestazione disciplinare deve svolgersi nell'ambito dei presupposti alla base del principio dell'immediatezza, ossia del riconoscimento del pieno ed effettivo diritto di difesa garantito ex lege al lavoratore e del comportamento datoriale secondo buona fede (Cass. sentenza n. 8461 del 2007). In ogni caso, la valutazione della tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (Cass. sentenza n. 5546 del 2010).

 

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