In base a consolidati e condivisi
orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in
materia di licenziamenti collettivi:
1) la procedura di cui agli artt. 4
e 5 della legge n. 223 del 1991 è finalizzata alla
tutela non solo degli interessi delle organizzazioni
sindacali, ma anche dell'interesse pubblico, correlato
alla occupazione in generale ed ai costi della mobilità,
e dell'interesse dei lavoratori alla conservazione del
posto di lavoro e, in particolare alla verifica dei
criteri di scelta sotto il profilo del loro carattere di
generalità, obiettività e coerenza con il fine
dell'istituto della mobilità, sicché è da escludere che
l'accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni
sindacali faccia perdere rilevanza al mancato
espletamento o al radicale stravolgimento della
procedura medesima che si trasmette anche al
licenziamento rendendolo inefficace;
2) l'impresa che intenda cessare
l'attività e licenziare tutti i dipendenti salvo un
gruppo individuato in base al possesso delle competenze
professionali necessarie per il compimento delle
operazioni di liquidazione, deve egualmente effettuare,
a pena di inefficacia del licenziamento, la
comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della legge n.
223 del 1991 con la precisazione delle modalità di
attuazione del criterio di scelta e la comparazione tra
tutte le professionalità del personale in servizio
rispetto allo scopo perseguito, senza che assuma rilievo
l'unicità del criterio adottato ancorché concordato con
le organizzazioni sindacali;
3) in tema di procedura di
mobilità, la previsione, di cui all'art. 4, comma 9,
della legge n. 223 del 1991, secondo cui il datore di
lavoro deve dare una "puntuale indicazione" dei criteri
di scelta e delle modalità applicative, comporta che,
anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore
di lavoro deve provvedere a specificare le sue modalità
applicative, in modo che essa raggiunga quel livello di
adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore
di percepire perché lui - e non altri dipendenti - sia
stato destinatario del collocamento in mobilità o del
licenziamento collettivo e, quindi, di poter
eventualmente contestare la legittimità della misura
espulsiva;
4) infatti, i criteri di scelta dei
lavoratori da collocare in mobilità, individuati dai
contratti collettivi ai sensi dell'art. 5 della legge 23
luglio 1991, n. 223, devono essere, tutti ed
integralmente, basati su elementi oggettivi e
verificabili, in modo da consentire la formazione di una
graduatoria rigida e da essere controllabili in fase
applicativa, e non possono implicare valutazioni di
carattere discrezionale, neanche sotto forma di
possibile deroga all'applicazione di criteri in sé
oggettivi. |