La consulenza tecnica d'ufficio non
può essere disposta al fine di esonerare la parte dal
fornire la prova di quanto assume ed è quindi
legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda
con essa a supplire alla deficienza delle proprie
allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere
un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti
o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è
consentito derogare unicamente quando l'accertamento di
determinate situazioni di fatto possa effettuarsi
soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni
tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che
denunzia la mancata ammissione della consulenza ha
l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come
l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire
sulla decisione impugnata. La consulenza tecnica non è
mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice
di merito lo stabilire se essa è necessaria o opportuna,
fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la
relativa valutazione, se adeguatamente motivata in
relazione al punto di merito da decidere, non può essere
sindacata in sede di legittimità; legittimamente non è
disposta dal giudice se è richiesta per compiere
un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze,
il cui onere di allegazione è invece a carico delle
parti. |