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Rinviato alla Consulta il termine di decadenza per l'azione risarcitoria- Tar Sicilia - Sede di Palermo - Ordinanza 7 settembre 2011 n. 1628-Commento-- (Guida al Diritto)

 

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di Gianmario Palliggiano -

 

L’Osservatorio nasce da una collaborazione tra l 'Università "Luiss-Guido Carli" di Roma e Guida al Diritto, a pochi mesi dall’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, per seguirne l’attuazione in giurisprudenza e lo studio da parte della dottrina.

L’Osservatorio - realizzato nell’ambito del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” - è aperto a docenti e ricercatori universitari, magistrati del Consiglio di Stato e dei Tar, magistrati della Corte di Cassazione, avvocati di Stato e del libero foro. L’osservatorio opera con un comitato di coordinamento, un nucleo di collaboratori stabili e gruppi di ricerca istituiti per l’approfondimento di temi specifici. Per eventuali segnalazioni di sentenze sull'applicazione del Codice, con la specificazione del

 

principio giuridico in esse contenuto, può essere utilizzato il seguente indirizzo osservatoriocpa@luiss.it.

 

Rinviato alla Consulta il termine di decadenza per l'azione risarcitoria

 

 

 

di Gianmario Palliggiano

 

 

Il Tar Sicilia, sede di Palermo, con l’ordinanza 1628 del sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 30, comma 5, del codice del processo amministrativo, nella parte in cui sottopone l’azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi al termine di decadenza di centoventi giorni.

 

 

Sul punto, l’articolo 30 del Cpa ha adottato una soluzione di compromesso nel tentativo di superare lo scontro, in atto all’epoca dell’entrata in vigore del codice, tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Il primo, propenso ad ammettere l'azione risarcitoria pura, cioè in alcun modo sottoposta o comunque collegata al preventivo annullamento, giurisdizionale o in autotutela, dell'atto amministrativo all’origine del danno. Il secondo, invece, arroccato a difesa del legame pregiudiziale tra azione di annullamento e azione di risarcimento. Quest’ultima, una volta ammessa dalle corti amministrative, era concepita come mero strumento di integrazione dell’azione di annullamento dell’atto, allo scopo di attribuire una tutela completa al soggetto leso da attività illegittima della Pa.

 

 

Il compromesso consiste in ciò, l’articolo 30 ha ammesso l'azione risarcitoria autonoma, ma l'ha assoggettata ad un breve termine di decadenza, 120 giorni. Per le azioni di risarcimento del danno da attività illegittima dell’amministrazione, il comma 3 dell’articolo 30, Cpa prescrive, infatti, che: “La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo”. Il termine di decadenza è inoltre posticipato nel caso in cui sia proposta l’azione di annullamento; il comma 5 dell’articolo 30 sancisce, infatti, al riguardo che nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (questa previsione è il frutto del chiaro suggerimento fornito da Adunanza Plenaria del 22 ottobre 2007 n. 12, volto a “stimolato” l’esercizio dell’azione).

 

 

 

Rilevante poi la previsione, contenuta al menzionato comma 3, che introduce l’eventualità di ridurre o, al limite, escludere il risarcimento, nel caso in cui non sia stata proposta preventivamente l'azione di annullamento.

 

 

 

Con riferimento ad un caso precedente l’entrata in vigore del codice, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 23 marzo ritenuto ammissibile la domanda di risarcimento del danno presentata in via autonoma dall’impugnazione del provvedimento illegittimo, ritenuto lesivo. Tuttavia, ha considerato che, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Dlgs 104 del 'omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, elemento valutabile, alla stregua dei principi di buona fede e solidarietà, sanciti dall’articolo 1175 Cc, per escludere o attenuare il danno evitabile con l’ordinaria diligenza. Ebbene, che la soluzione di compromesso non fosse soddisfacente, è dimostrato dalla recente ordinanza del Tar Sicilia Palermo n. 1268 del 7 settembre 2011 che – nel sollevare la questione di costituzionalità dell’articolo 30, comma 5, Cpa per irragionevole compressione del diritto di difesa in giudizio della parte danneggiata (violazione degli articoli 3, 24, 103 e 113 della Costituzione) – ha scoperto uno dei punti deboli del codice.

 

 

 

È nota e condivisibile la ragione dell’esistenza di termini di decadenza previsti per l’annullamento di atti giuridici emanati da poteri pubblici e da soggetti privati: l’esigenza di garantire certezza del diritto e stabilità dei rapporti giuridici. L’atto amministrativo è destinato a regolare infatti un assetto di interessi rilevante anche sul piano meta-individuale e degli interessi pubblici, circostanza che rende allora insopportabile una condizione precaria perché esposta ad un’azione caducatoria per un arco temporale eccessivamente lungo.

 

 

Queste esigenze sono però estranee all’azione risarcitoria. Chiarisce, al riguardo, il Tar Palermo che “l’esposizione del debitore, pubblico o privato, alla domanda di risarcimento non incide minimamente sulla dinamica dei rapporti giuridici di cui lo stesso soggetto è titolare, né sulla certezza delle situazioni e posizioni giuridiche correlate, rilevando solo sul piano della reintegrazione patrimoniale dello spostamento di ricchezza conseguente all’illecito”.

 

L’argomento è delicato e la risposta che sull’argomento fornirà la Corte costituzionale è destinata, in ogni caso, ad imprimere un punto di svolta sul principio di effettività della tutela processuale nei confronti della pubblica amministrazione.

 

 

 

La massima

 

Tar Sicilia - Palermo, sezione I - Ordinanza 7 settembre 2011 n. 1628 - Pres. D’Agostino, Est. Tulumello - Costa (Avv.ti Licata e Ribaudo) c. Ministero della Salute (Avv.ra Stato) - (solleva q.l.c.).

 

 

 

Giustizia amministrativa - Risarcimento dei danni - Azione di annullamento – azione di condanna previsione termine di decadenza – questione legittimità costituzionale – (articolo 30, comma 5, c.p.a.)

 

 

 

È rilevante e va sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 30, comma 5, del Dlgs 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), in relazione agli articoli 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per la proposizione di una azione risarcitoria nei confronti della P.A., un termine decadenziale di centoventi giorni dall’avvenuta formazione del giudicato di annullamento.

 

 

 

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