T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II -
26 luglio 2011, n. 1995
DIRITTO URBANISTICO - “Berceau” -
Permesso di costruire - Necessità - Esclusione.
Per la costruzione di manufatti di
tipo “berceau”, formati da intelaiatura metallica
scoperta, non appare necessario un titolo edilizio
costituito dal permesso di costruire (o dalla denuncia
di inizio attività alternativa a quest’ultimo): si
tratta, infatti, di strutture precarie e semplicemente
poggiate al suolo, facilmente amovibili, non idonee a
creare nuovi volumi e quindi a determinare la
<<trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio>>, che ai sensi dell’art. 10 del DPR 380/2001
impone il permesso di costruire. La giurisprudenza ha
del resto qualificato il c.d. “berceau” come un’opera
edilizia leggera, tipo pergolato, costituita soltanto da
una intelaiatura metallica o di legno, priva di pareti e
copertura, con eventuali piante rampicanti che hanno
però funzione meramente ornamentale (cfr. TAR Lombardia,
Brescia, sez. I, 17.11.2010, n. 4638).
Pres. De Zotti, Est. Zucchini -
G.C. (avv. Santamaria) c. Comune di Desio (avv. Viviani)
N. 01995/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01013/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 1013 del 2010, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Giovanbattista Cocciolo,
rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Santamaria, con
domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, Galleria
del Corso, 2;
contro
Comune di Desio, rappresentato e
difeso dall'avv. Mario Viviani, con domicilio eletto
presso il medesimo in Milano, Galleria San Babila, 4/A;
per l'annullamento,
dei seguenti atti:
- [ricorso] ordinanza 9 febbraio
2010 n. 45 (prot. n. 5476), notificata il 19.2.10, con
cui è stata disposta la demolizione di opere insistenti
su area agricola (foglio 31, mappale 90).
- [motivi aggiunti] (a) diniego di
proroga del termine per ottemperare all’ordine di
demolizione (provvedimento 21 giugno 2010, prot. n.
22628, del direttore Settore territorio); (b)
comunicazione 31 agosto 2010, prot. 30855, del direttore
Settore tecnico, avente ad oggetto “notifica
dell’accertamento di inosservanza” dell’ingiunzione di
demolizione; (c) comunicazione interna 6 agosto 2010,
prot. 1068/2010, avente ad oggetto le risultanze del
sopralluogo in data 31/07/10 e l’accertamento di
inosservanza dell’ingiunzione di demolizione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti
ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio del Comune di Desio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 7 luglio 2011 il dott. Giovanni Zucchini e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
Con ordinanza n. 45 notificata il
19.2.2010, il Direttore del Settore Territorio del
Comune di Desio ingiungeva al sig. Giovanbattista
Cocciolo ed alla sig.ra Rita Vecchio la demolizione di
una serie di opere abusive, realizzate sul fondo
contraddistinto al mappale 90 ed al foglio 31 del
catasto terreni.
L’ordinanza era adottata dopo che
il TAR Lombardia, Milano, sez. II, con sentenza n.
1327/2009 aveva respinto i quattro ricorsi contro
altrettanti dinieghi di sanatoria edilizia, proposti
dallo stesso sig. Cocciolo contro il Comune di Desio e
relativi a talune opere oggetto dell’ordinanza di
demolizione di cui è causa.
Contro la citata sentenza era
proposto - peraltro - ricorso in appello al Consiglio di
Stato, tuttora in attesa di decisione nel merito.
Questo, in sintesi, il solo ed
articolato motivo del presente ricorso principale:
illegittimità derivata per
violazione e falsa applicazione della legge 24.11.2003
n. 326 di conversione dell’art. 32 DL 269/2003;
violazione e falsa applicazione della circolare del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
2699/2005; violazione e falsa applicazione degli artt.
31 e ss. del DPR 380/2001 e della LR 12/2005; eccesso di
potere per travisamento ed errata valutazione dei
presupposti di fatto e di diritto, difetto di
istruttoria e di motivazione, perplessità,
contraddittorietà.
Si costituiva in giudizio il Comune
intimato, concludendo per la reiezione del gravame.
In esito all’udienza cautelare del
26.5.2010, il Collegio, con ordinanza n. 493/2010
respingeva in parte la domanda di sospensiva – laddove
la stessa era riferita alle opere già oggetto di diniego
di condono – mentre la accoglieva limitatamente agli
interventi edilizi diversi da quelli di cui al condono,
ritenendo tali interventi non soggetti ad obbligo di
titolo edilizio.
Alla luce della citata ordinanza
cautelare, l’esponente chiedeva al Comune la proroga del
termine per ottemperare all’ordine di demolizione,
preannunciando nel contempo che avrebbe proposto davanti
al Consiglio di Stato istanza di sospensione della
sentenza del TAR sopra indicata.
L’Amministrazione di Desio, però,
negava la proroga richiesta con provvedimento del
21.6.2010, procedendo ad accertare l’inottemperanza al
succitato ordine di demolizione.
A questo punto l’esponente
presentava ricorso per motivi aggiunti, con nuova
istanza di sospensiva, contro il diniego di proroga ed i
conseguenti atti di accertamento dell’inottemperanza,
per un solo ed articolato motivo, vale a dire violazione
degli articoli 31 e seguenti del DPR 380/2001 e della
legge 241/1990, dell’art. 24 della Costituzione, oltre
all’eccesso di potere per svariati profili
(pretestuosità, travisamento ed errata valutazione dei
presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta,
contraddittorietà, difetto di istruttoria e di
motivazione, violazione dei principi di buon andamento
della Pubblica Amministrazione).
Con ordinanza n. 1171 del
4.11.2010, il TAR accoglieva l’istanza di sospensiva
contenuta nei motivi aggiunti, ritenendo sussistente il
fumus del gravame.
Alla pubblica udienza del 7.7.2011,
la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1 Nell’unico motivo del ricorso
principale, proposto contro l’ordinanza di demolizione
(doc. 1 del ricorrente), l’esponente distingue le opere
già oggetto del diniego di sanatoria edilizia (indicate
ai punti da 1 a 4 e 6 del provvedimento impugnato), da
quelle individuate invece ex novo nell’ingiunzione di
demolizione, al punto 5 ed ai punti da 7 a 11 della
medesima.
Con riguardo alle prime opere, nel
ricorso sono riproposte sostanzialmente le censure già
contenute nei quattro ricorsi contro i dinieghi di
condono, ricorsi che sono stati riuniti e respinti da
questo Tribunale, sez. II, con la sentenza n. 1327 del
20.2.2009 (cfr. doc. 8 del ricorrente).
Contro la sentenza è stato proposto
appello al Consiglio di Stato, che ha però rigettato
l’istanza di sospensione della medesima con ordinanza n.
3710 del 29.7.2010, ritenendo l’appello non assistito da
sufficienti elementi di fondatezza (cfr. doc. 18 del
ricorrente).
Ciò premesso, i mezzi del ricorso
principale proposti in relazione ai punti da 1 a 4 e 6
dell’ingiunzione di demolizione devono ritenersi
infondati, per le medesime ragioni già poste dal TAR a
fondamento della sentenza citata: in particolare la
scrivente Sezione ha ritenuto che non vi sia alcuna
prova del completamento delle opere abusive entro il
31.3.2003, con conseguente legittimità del diniego di
sanatoria – e quindi in parte qua dell’ordine di
demolizione – relativamente a tali opere.
1.2 Con riguardo, invece, alle
altre strutture indicate ai punti n. 5 e da 7 a 11
dell’ingiunzione a demolire, si tratta – per i punti da
7 ad 11 - di manufatti di tipo “berceau”, formati da
intelaiatura metallica scoperta, in pratica semplici
pergolati.
Per la costruzione di tali opere,
effettivamente, non appare necessario un titolo edilizio
costituito dal permesso di costruire (o dalla denuncia
di inizio attività alternativa a quest’ultimo), sicché
l’intervento sanzionatorio del Comune non può essere
avvenire attraverso un ordine di demolizione, con
conseguente acquisizione gratuita del bene e dell’area
di sedime in caso di inottemperanza, come previsto
dall’art. 31 del DPR 380/2001.
Si tratta, infatti, di strutture
precarie e semplicemente poggiate al suolo, facilmente
amovibili, non idonee a creare nuovi volumi e quindi a
determinare la <<trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio>>, che ai sensi dell’art. 10 del DPR
380/2001 impone il permesso di costruire.
La giurisprudenza ha del resto
qualificato il c.d. “berceau” come un’opera edilizia
leggera, tipo pergolato, costituita soltanto da una
intelaiatura metallica o di legno, priva di pareti e
copertura, con eventuali piante rampicanti che hanno
però funzione meramente ornamentale (cfr. TAR Lombardia,
Brescia, sez. I, 17.11.2010, n. 4638).
Il semplice pergolato, appoggiato
al suolo, non richiede titolo edilizio, trattandosi di
struttura rimuovibile e priva di pareti (cfr. TAR
Puglia, Bari, sez. III, 6.2.2009, n. 222 e Consiglio di
Stato, sez. V, 7.11.2005, n. 6193).
In merito alla struttura di cui al
punto 5 dell’ordinanza (serra costituita da intelaiatura
metallica con copertura in materiale plastico),
anch’essa assume, nel caso di specie, le caratteristiche
di manufatto facilmente amovibile, non stabilmente
ancorata al suolo (sulla non necessità di titolo
edilizio, per una serra avente le caratteristiche di cui
sopra, si veda TAR Lombardia, Brescia, sez. I,
19.11.2009, n. 2223).
Ciò premesso, il ricorso contro i
punti n. 5 e da 7 a 11 dell’ingiunzione deve essere
accolto, con conseguente parziale annullamento del
provvedimento impugnato, laddove riferito alle opere
suindicate.
2. Il ricorso per motivi aggiunti è
rivolto contro il provvedimento con il quale il Comune
ha negato all’esponente la proroga del termine per
ottemperare all’ordine di demolizione, oltre che contro
gli atti di accertamento dell’inottemperanza.
Il ricorso merita accoglimento, in
quanto la condotta dell’Amministrazione di Desio non si
sottrae alle censure di eccesso di potere per
illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e
violazione del principio di buon andamento della
Pubblica Amministrazione.
Il ricorrente, infatti, a fronte
dell’ordinanza cautelare del TAR di parziale
accoglimento del gravame principale, chiedeva una
proroga di due mesi per il completamento della
demolizione, avvisando altresì che – attraverso il
proprio legale - avrebbe provveduto a chiedere al
Consiglio di Stato la sospensione della sentenza del TAR
di rigetto dei dinieghi di condono (cfr. doc. 15 del
ricorrente).
Il Comune, però, a fronte di tale
motivata richiesta, si limitava ad affermare, nell’atto
di diniego, che non esistevano ragioni per ritenere
inadeguato il termine di legge per ottemperare,
respingendo così l’istanza di proroga.
Il provvedimento comunale non ha
preso in alcun modo in considerazione quanto esposto dal
ricorrente e dal suo legale al momento di presentazione
della domanda di proroga, vale a dire non solo le
difficoltà tecniche nell’esecuzione della demolizione,
ma anche la proposizione, al Consiglio di Stato, di
istanza cautelare riferita alla sentenza del TAR
Lombardia del 2009 che aveva respinto i ricorsi contro i
dinieghi di condono edilizio.
L’attività amministrativa è quindi
stata caratterizzata da una evidente frettolosità e
lacunosità, che impongono di conseguenza l’annullamento
del diniego di proroga.
Parimenti e conseguentemente,
devono annullarsi gli atti successivi di accertamento
dell’inottemperanza dell’ingiunzione di demolizione,
tenendo anche conto, come del resto già evidenziato
dallo scrivente Tribunale in sede cautelare all’udienza
del 3.11.2010, che la superficie da acquisire al
patrimonio comunale risulta essere stata determinata
computando anche opere (i pergolati e la serra di cui al
punto 1.2 della presente narrativa), per le quali era
stata concessa misura cautelare all’esito dell’udienza
del 26.5.2010.
3. La reciproca soccombenza delle
parti induce il Collegio a compensare interamente le
spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul
ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe
proposti:
- accoglie in parte il ricorso
principale e per l’effetto annulla in parte qua il
provvedimento impugnato; respinge il ricorso per il
resto.
- accoglie il ricorso per motivi
aggiunti e per l’effetto annulla gli atti con lo stesso
impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera
di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento
dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo
Referendario, Estensore
Silvana Bini, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.) |