L’automobilista che incurante dei
semafori indicanti il rosso attraversa due incroci
consecutivi commette due distinte infrazioni, alle quali
dunque non si applica la disciplina di favore della
continuazione, con relativo “sconto” sulla sanzione. La
Corte di cassazione, con la sentenza n. 20222/2011 ha
accolto il ricorso del prefetto del Trieste che aveva
impugnato la sentenza emessa dal giudice di pace della
stessa città per aver applicato la sanzione della pena
minima edittale aumentata del 20 per cento per via della
continuazione.
Per la Suprema corte, infatti, “in
tema di sanzioni amministrative, la norma di cui
all’articolo 8 della legge n. 689 del 1981, nel
prevedere l’applicabilità dell’istituto del cosiddetto
cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di
concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) tra le
violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di
violazioni plurime, ma commesse con una unica azione od
omissione -, non è legittimamente invocabile con
riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale –
di concorso cioè tra violazioni commesse con più azioni
od omissioni”.
Del resto, “Non è neppure
applicabile – prosegue la sentenza censurando la
pronuncia di primo grado – a tale ultima ipotesi, in via
analogica, la normativa dettata dall’articolo 81 del
codice penale in tema di continuazione tra reati”.
Infatti, da una parte “il citato articolo 8 della legge
689/81 prevede espressamente tale possibilità soltanto
per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza
(con evidente intento del legislatore di non estendere
la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti
amministrativi)”; dall’altra “la differenza morfologica
fra illecito penale ed illecito amministrativo non
consente che, attraverso un procedimento di integrazione
analogica, le norme di favore previste in materia penale
vengano tout court estese alla materia degli illeciti
amministrativi”.
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