Con la sentenza n. 19754,
depositata il 27 settembre 2011, la Corte di Cassazione
ha stabilito che la sentenza con cui il giudice di primo
grado si dichiara privo di competenza ma decide nel
merito della domanda, è impugnabile unicamente con
regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.
In particolare, la Corte ha precisato che in questo
caso, la decisione sul merito sarebbe una statuizione
apparente e quindi insuscettibile di passare in
giudicato. Nella motivazione della sentenza i giudici di
legittimità spiegano infatti che se il giudice di primo
grado, dopo avere riconosciuto nella motivazione della
sentenza di essere privo del potere di pronunciarsi
sulla domanda per incompetenza territoriale, anziché
spogliarsi della causa, ne abbia poi erroneamente deciso
il merito, respingendo in dispositivo la domanda, detta
pronuncia è nondimeno impugnabile esclusivamente con il
regolamento necessario di competenza ai sensi
dell'articolo 42 Cpc, posto che - essendo la motivazione
sul fondo della controversia resa ad abundantiam da un
giudice che ha esaurito la propria potestas iudicandi
con l'emissione di una pronuncia in rito completamente
definitiva della causa dinanzi a sé - anche la
statuizione di rigetto contenuta nel dispositivo è
meramente apparente e, come tale, non solo
insuscettibile di passare in cosa giudicata, ma anche in
concreto inidonea a incidere sulla individuazione del
rimedio impugnatorio esperibile.
(Fonte: StudioCataldi.it) |