Non esiste un numero chiuso di
provvedimenti impugnabili, tuttavia non esiste neppure
una impugnabilità generalizzata, essendo la stessa
necessariamente limitata, anche ai fini di consentire
che il procedimento sia definito in tempi contenuti, ai
provvedimenti tradizionalmente impugnabili e a quelli
intrinsecamente idonei a incidere significativamente sui
beni quali la tutela della persona da turbamenti e
sofferenze che appaiano ingiustificati. Il procedimento
di fissazione dell’udienza di trattazione del
procedimento disciplinare e la relativa citazione non
presentano un’incidenza autonoma sui beni protetti, ma
sono conseguenza fisiologica e esecutiva dell’apertura
del procedimento disciplinare e, quindi, non sono
suscettibili di impugnazione autonoma trattandosi di
atti meramente interni al procedimento e strumentali
allo stesso, in quanto tali inidonei a determinare
autonomo pregiudizio.
Così la Cassazione con la Sentenza
n. 22377/2011. Il caso. Un avvocato è condannato per
corruzione. Nei confronti dello stesso, il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma delibera l’apertura
di un procedimento disciplinare e, con successivo
provvedimento il Consiglio fissa l’udienza di
trattazione del procedimento. L’avvocato impugna tali
atti, ma, il Consiglio Nazionale Forense dichiarava
inammissibile il ricorso, affermando che lo stesso
risultava tardivo avverso l’atto assoggettabile a
impugnazione, rappresentato dalla delibera di apertura
del procedimento disciplinare e inammissibile avverso il
provvedimento di fissazione dell’udienza dibattimentale
poiché tale provvedimento non è suscettibile di
impugnazione, trattandosi di atto intermedio dovuto e
previsto dalle norme a garanzia dell’esercizio dei
diritti di difesa nella legittimità della costituzione
del rapporto processuale. L’avvocato promuove ricorso
per Cassazione. Il punto della questione riguarda gli
atti impugnabili. Ad avviso del ricorrente il
provvedimento di fissazione dell’udienza dibattimentale
è un atto impugnabile, in quanto la citazione
dell’incolpato per l’udienza con cui ha inizio il
giudizio disciplinare non rientrerebbe nella categoria
degli atti meramente interni e strumentali. Di diverso
avviso la Corte. E’ ammissibile il ricorso avverso la
delibera di apertura del procedimento disciplinare, al
fine di privilegiare la necessità di un rapido
intervento di un giudice terzo e imparziale che
verifichi la legittimità dell’avvio di tale
procedimento, arrestandone subito la prosecuzione in
caso di mancanza dei presupposti. Si valorizza la
considerazione che ogni processo costituisce di per sé
fonte di pregiudizio in quanto comporta turbamenti e
sofferenze. Ma, ciò non stravolge la consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia che nega
l’impugnabilità immediata degli atti processuali aventi
natura intermedia o interlocutoria. L’avvio del
procedimento disciplinare è determinato dalla
deliberazione di apertura del procedimento, non da
quella che fissa l’udienza. Non è prevista una fase
ulteriore in cui il procedimento possa essere definito
in modo diverso dalla fissazione dell’udienza, laddove
l’intervento del Gup costituisce una prima verifica
della non infondatezza dell’azione penale intrapresa.
L’intervento del giudice terzo è anticipato al momento
dell’apertura del procedimento disciplinare. La
successiva fissazione dell’udienza è priva di contenuti
decisori, è inidonea a determinare pregiudizio autonomo
e ulteriore rispetto all’apertura del procedimento, è
solo un necessario atto di impulso processuale, in
quanto tale non immediatamente ricorribile.
Anna Teresa Paciotti
Corte di Cassazione – Sentenza n.
22377/2011
Consiglio dell’Ordine avvio di
procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato
condannato per corruzione - Il provvedimento di
fissazione dell’udienza dibattimentale non è
suscettibile di impugnazione
Corte di Cassazione Se. Unite Civ.
- Sent. del 27.10.2011, n. 22377
Svolgimento del processo
1 - Il 19 febbraio 2009 il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma deliberò
l’apertura di procedimento disciplinare nei confronti
dell’iscritto G. A., essendo passata in giudicato la
sentenza penale che lo aveva riconosciuto colpevole del
reato di corruzione e condannato alla pena di anni
cinque e mesi due di reclusione. Con successivo
provvedimento del 23 giugno 2009 il Consiglio fissò
l’udienza di trattazione del procedimento.
2 - Con decisione in data 23
gennaio - 25 ottobre 2010 il Consiglio Nazionale Forense
dichiarava inammissibile il ricorso dell’A., affermando
che esso risultava tardivo avverso l’atto assoggettabile
ad impugnazione, rappresentato dalla delibera di
apertura del procedimento disciplinare, assunta in data
24 febbraio 2009 e inammissibile avverso il
provvedimento in data 23 giugno 2009 di fissazione
dell’udienza dibattimentale poiché esso non è
suscettibile di impugnazione, trattandosi di atto
intermedio dovuto e previsto dalle norme a garanzia
dell’esercizio dei diritti di difesa nella legittimità
della costituzione del rapporto processuale.
3 - L’A. ha proposto rituale
ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
affidato ad un unico motivo
Gli intimati non hanno espletato
difese.
Motivi della decisione
1 - Il ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 50 R.D.L 27
novembre 1933 n. 1578, anche in correlazione con gli
artt. 47 e 48 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37; connesso
additivo
vizio di carenza e/o illogicità
della motivazione. Premette di avere proposto il ricorso
oggetto della decisione impugnata avverso il
provvedimento 23 giugno 2009 con cui era stata fissata
la citazione nel giudizio disciplinare e che il punto
nodale della questione era l’individuazione delle
tipologie di provvedimenti dei Consigli degli Ordini
locali suscettibili di immediato ricorso ex art. 50
r.d.l. citato. Al riguardo affermava non essere
condivisibile l’interpretazione restrittiva del
Consiglio Nazionale Forense, secondo cui in tale
tipologia rientrerebbero solo le delibere di apertura
del procedimento disciplinare.
A sostegno della tesi, il
ricorrente ripercorre i passaggi che ritiene
maggiormente significativi della sentenza delle Sezioni
Unite 15 dicembre 2008, n. 29294 (erroneamente indicata
con il n. 29429) per inferirne che essa, nell’affermare
la ricorribilità della delibera di apertura del
procedimento, conferma - o almeno non esclude - la
possibile “impugnatività” di altri provvedimenti resi
dagli Ordini locali; tuttavia riconosce (pag. 6 del
ricorso) che non sono impugnabili quelli aventi natura
meramente “interna e strumentale”.
Per superare tale ostacolo, l’A.
sostiene che la citazione dell’incolpato per l’udienza
con cui ha inizio il giudizio disciplinare non rientra
nella categoria degli atti meramente interni e
strumentali per le ragioni che possono essere così
sintetizzate: a) la correlazione con l‘impugnabile
delibera di apertura del procedimento disciplinare; b)
la citazione per l’udienza nel procedimento disciplinare
è atto omologo al decreto di rinvio a giudizio nel
processo penale, ove la richiesta del P.M. passa
attraverso il vaglio del giudice terzo; c) solo con
l’atto di citazione viene cristallizzata l’ncolpazione
ai fini del giudizio; d) non sussiste una netta linea di
demarcazione tra i vari atti (delibera dispositiva
dell’apertura del procedimento disciplinare e atto di
citazione dell’ncolpato) che precedono l’instaurazione
del giudizio disciplinare.
2 - Lo stesso ricorrente ammette
che le Sezioni Unite, con sentenza 20 aprile - 7 ottobre
2010, n. 20771, si sono pronunciate in senso contrario a
quello prospettato, ma confida in una “rivisitazione” di
tale impostazione.
Le argomentazioni nuovamente
sottoposte al vaglio delle Sezioni Unite debbono,
dunque, essere raffrontate al paradigma normativo
delineato dall’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., a
mente del quale, quando - come nella specie - il
provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di
diritto in modo conforme alla giurisprudenza della
Corte, il ricorrente deve formulare motivi
che offrano elementi idonei a
mutare orientamento.
3 - La sentenza n. 29294/2008 ha
ritenuto ammissibile il ricorso avverso la delibera di
apertura del procedimento disciplinare privilegiando la
necessità di un più rapido intervento di un giudice
terzo e imparziale che verifichi la
legittimità dell’avvio del suddetto procedimento,
arrestandone subito la prosecuzione in caso di mancanza
dei presupposti. A tal fine ha valorizzato la
considerazione che ogni processo
costituisce di per sé fonte di pregiudizio in quanto
comporta comunque turbamenti e sofferenze.
Ma non ha inteso stravolgere
l’orientamento più che consolidato che nega la
impugnabilità immediata degli atti processuali aventi
natura intermedia o interlocutoria (confronta, ex
multis, Cass. Sez. Un, 10 settembre 2009, n. 19448;
Cass. Sez. Un. 5 aprile 2007, n. 8520; Cass. Sez. III,
23 maggio 2006, n. 12115).
Anche a voler ammettere - come
sostiene il ricorrente - che, in virtù dell’orientamento
più recente e costituzionalmente orientato delle Sezioni
Unite, non esista un numero chiuso di provvedimenti
impugnabili, occorre tuttavia
precisare che non esiste neppure una impugnabilità
generalizzata, essendo essa necessariamente limitata -
anche ai fini di consentire che il procedimento sia
definito in tempi contenuti - ai
provvedimenti tradizionalmente impugnabili e a quelli
intrinsecamente idonei ad incidere significativamente
sui beni sopra indicati (tutela della persona da
turbamenti e sofferenze che appaiano ingiustificati).
Alla stregua delle argomentazioni
che precedono si deve necessariamente pervenire alla
conclusione che il procedimento di fissazione
dell’udienza di trattazione del procedimento
disciplinare e la relativa
citazione non presentano un’incidenza autonoma sui beni
protetti, ma sono conseguenza fisiologica e esecutiva
dell’apertura del procedimento disciplinare e, quindi,
non sono suscettibili di
impugnazione autonoma trattandosi di atti meramente
interni al procedimento e ad esso strumentali, come tali
inidonei a determinare autonomo pregiudizio.
4 - Le argomentazioni addotte nel
delineare il carattere omologo della delibera di
apertura del procedimento disciplinare e del decreto di
rinvio a giudizio nel processo penale hanno trovato
anticipata risposta nella sentenza
n. 20771/2010 delle Sezioni Unite.
L’avvio del procedimento
disciplinare è determinato dalla deliberazione di
apertura del procedimento, non da quella che fissa
l’udienza. Non è prevista una fase ulteriore in cui il
procedimento possa essere definito
in modo diverso dalla fissazione dell’udienza, laddove
l’intervento del GUP costituisce una prima verifica
della non infondatezza dell’azione penale
intrapresa. Nel sistema risultante
dalle precedenti decisioni delle Sezioni Unite,
l’intervento del giudice terzo è anticipato al momento
dell’apertura del procedimento disciplinare. La
successiva fissazione dell’udienza
è priva di contenuti decisori, è inidonea a determinare
pregiudizio autonomo e ulteriore rispetto all’apertura
del procedimento, è solo un necessario atto di impulso
processuale, come tale non immediatamente ricorribile.
5 - Il ricorrente sostiene che la
cristallizzazione dell’incolpazione si ha solo con
l’atto di citazione.
L’argomentazione risulta priva del
presupposto fattuale, dal momento che non risulta - e
del resto egli neppure lo sostiene - che la incolpazione
“cristallizzata” nell’atto di citazione fosse diversa da
quella prospettata in sede di apertura del procedimento.
Se, dunque, la relativa delibera può essere
immediatamente impugnata, non vi è ragione di
procrastinare ad una fase successiva le possibili
censure avverso una incolpazione già “cristallizzata”.
Ma, anche a voler prescindere dalla
peculiarità della fattispecie, non si ravvisano ragioni
che inducano a discostarsi dall’orientamento già
espresso dalla sentenza n. 20771/2010 : la
riformulazione di addebiti già comunicati ha effetto
interno al procedimento e strumentale alla prosecuzione
del medesimo, ha lo scopo di tutelare il diritto di
difesa dell’incolpato, ha natura
interlocutoria e inerisce
esclusivamente ai fatti di cui all’incolpazione.
6 - Non è condivisibile neppure il
tema dell’asserita assenza di una netta linea di
demarcazione tra la delibera che dispone l’apertura del
procedimento disciplinare e l’atto di citazione
dell’incolpato.
Infatti si tratta di attività
scandite nel tempo e aventi natura giuridica e
caratteristiche tecniche diverse e individuanti. Ove,
come argomenta l’A., accadesse che i due atti venissero
notificati contestualmente, resterebbe la facoltà di
impugnare la delibera di apertura del procedimento
disciplinare, in tal modo paralizzando la citazione a
giudizio.
7 - Pertanto il ricorso va
rigettato. Nulla spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
Depositata in Cancelleria il
27.10.2011 |