Il sindacato del giudice di
legittimità sul discorso giustificativo del
provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la
motivazione della pronuncia:
a) sia "effettiva" e non meramente
apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le
ragioni che il giudicante ha posto a base della
decisione adottata;
b) non sia "manifestamente
illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti
essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti
errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente
"contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili
incongruenze tra le sue diverse parti o da
inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa
contenute;
d) non risulti logicamente
"incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati
in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei
motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali
da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto
il profilo logico.
Cassazione, sez. I, 25 ottobre
2011, n. 38490
(Pres. Siotto – Rel. La Posta)
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 2.9.2010,
il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi
dell'art. 309 c.p.p., confermava il provvedimento emesso
dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso
tribunale, in data 4.8.2010, con il quale veniva
applicata la misura della custodia cautelare in carcere
nei confronti di G.A. (cl. ...) per il delitto di
partecipazione all'associazione di tipo mafioso
denominata 'ndrangheta, operante nel territorio di
Reggio Calabria e provincia, sul territorio nazionale ed
estero, costituita da molte "locali" e con organo di
vertice denominato "Provincia"; in particolare al G.
veniva contestato il ruolo di organizzatore nell'ambito
della "società" di Siderno unitamente ad altri
coindagati, con condotta perdurante.
2. Il Tribunale, dopo avere
ripercorso i temi delle indagini in relazione alle
strutture assoclative in contestazione rilevava in primo
luogo che già nell'ambito di procedimenti
definitivamente conclusi erano stati accertati i tratti
fondamentali dell'organizzazione dei gruppi criminali
'ndranghetisti nei diversi territori. Quindi, dalle
numerose conversazioni intercettate delle più recenti
indagini si traevano elementi univoci in ordine
all'attuale operatività delle "locali" di 'ndrangheta e
della esistenza di un organismo più ampio e
sovraordinato denominato "Provincia"; numerose, infatti,
sono le conversazioni riportate, captate tra personaggi
di spicco, nelle quali veniva fatto specifico
riferimento nel contesto organizzativo alla "Provincia".
Veniva, quindi, esaminato il materiale indiziario
relativo alle locali di 'ndrangheta della fascia ionica
della provincia di Reggio Calabria tra le quali Siderno.
I gravi indizi di partecipazione di
G.A. (cl. ...), alla predetta associazione venivano
individuati nel contenuto della conversazione tra C.G. e
B.C. , intercettata il 23 luglio 2009 all'interno della
lavanderia (omissis), gestita da C.G. ((omissis)) in
....., nella quale l'indagato viene indicato quale
affiliato con il ruolo di capo ‘ndrina.
Il tribunale rilevava che i due
conversanti, capo locale di ...... e di (omissis), si
dilungano sulle problematiche riguardanti le famiglie
canadesi; in tale contesto i predetti cambiano discorso
ed il B. racconta al C. di essersi recato da tale L. a
prendere un caffè; il C. , quindi, svela che anche L. è
affiliato. Il B. , quindi, domanda se anche A. faccia
parte della organizzazione dicendo: "il capo 'ndrina là,
come si chiama A. l'elettrauto?". Il C. , quindi, gli da
conferma ed il dialogo tra i due continua con
l'indicazione di ruoli e nomi di altri affiliati.
3. Avverso la predetta ordinanza
ricorre G.A. (cl. ...), a mezzo del difensore di
fiducia, articolando un unico motivo di ricorso con il
quale si contesta l'identificazione e la riferibilità al
G. delle circostanze indicate nella conversazione del 23
luglio 2009 dai coindagati.
Premesso infatti, che il G. , pur
in presenza di numerosissime conversazioni captate, non
compare in nessuna di queste, si contesta che Antonio
"l'elettrauto", cui si riferiscono i dialoganti nella
conversazione possa essere identificato nell'indagato
sulla base di elementi assolutamente equivoci che non
consentono di pervenire alla valutazione condivisa dal
tribunale del riesame, anche tenendo conto del contesto
del dialogo e della circostanza che effettivamente il G.
svolge attività di elettrauto.
Ribadisce, altresì, il ricorrente
che le argomentazioni difensive trovano conforto nella
costanza che i medesimi dialoganti in una conversazione
successiva indicavano alcune 'ndrine ed i soggetti posti
a capo delle stesse senza fare alcun riferimento al G. .
Veniva depositato, altresì, atto
con indicazione di motivi nuovi con i quali si censura
l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione e
violazione di legge per mancanza di gravi indizi di
colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi. In
particolare, il ricorrente rileva che in nessuna delle
numerose conversazioni captate in cui pure si fa
riferimento alle dinamiche organizzative delle 'ndrine
viene indicato l'indagato; in specie, si richiama a tal
fine la conversazione registrata tra S.R. e il G.G. .
In data 9.6.2011 è stata depositata
memoria difensiva nella quale si evidenzia che la frase
dalla quale vengono desunti i gravi indizi di
colpevolezza in relazione alla partecipazione
all'associazione mafiosa è di tenore dubitativo; tanto
conferma che il G. - da non confondere con l'omonimo cl.
..., indagato in questo ed altri procedimenti - non
aveva alcun ruolo nella cosca.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato in regione e
nei limiti di quanto di seguito.
Va ricordato che il sindacato del
giudice di legittimità sul discorso giustificativo del
provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la
motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non
meramente apparente, cioè realmente idonea a
rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a
base della decisione adottata; b) non sia
"manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta,
nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate
da evidenti errori nell'applicazione delle regole della
logica; c) non sia internamente "contraddittoria",
ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le
sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le
affermazioni in essa contenute; d) non risulti
logicamente "incompatibile" con "altri atti del
processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi
dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per
cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o
radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
Orbene, deve rilevarsi che la
motivazione del tribunale in ordine alla riferibilità al
ricorrente del narrato di cui alla conversazione captata
tra due interlocutori terzi non può ritenersi adeguata a
superare l'equivocità delle circostanze di fatto poste a
fondamento dell'assunto che A. "l'elettrauto" debba
identificarsi in G.A. cl. ..., anche tenuto conto del
coinvolgimento nel procedimento di un omonimo.
Il tribunale, infatti, ha affermato
che l'indicazione di A. l'elettrauto aveva consentito
agli investigatori di identificare con certezza lo
stesso in G.A. , di professione elettrauto, sia perché
il G. svolge effettivamente le attività di elettrauto,
sia perché secondo quanto indicato dagli investigatori
il predetto è notoriamente conosciuto in zona come A.
l'elettrauto. Non ha, invece, compiutamente motivato in
ordine agli argomenti difensivi quanto alla genericità
dell'indicazione dell'elettrauto ed alla circostanza che
vi fosse un soggetto omonimo coinvolto nell'indagine,
non potendo, invero, ritenersi sufficiente, tenuto conto
della oggettiva genericità della indicazione di tale "A.
l'elettrauto", il rilievo che la tesi difensiva sia
meramente ipotetica e, comunque indimostrata e che il
dato, persino notorio nel contesto di residenza, che
l'indagato svolgesse attività di elettrauto non lascia
margini di dubbio sulla esatta identificazione del G. .
Pertanto, lo sviluppo argomentativo
della motivazione non è fondato su una coerente analisi
critica degli elementi prospettati ad esso che come
acquirenti non sono sul punto oggettivamente univoci
quanto alla riferibilità al ricorrente dell'unica
conversazione - per quanto qualificata dalla fonte dalla
quale proviene - in cui viene fatto riferimento
all'Inserimento nella cosca di "A. l'elettrauto" ed al
ruolo da questi rivestito.
Si impone, conseguentemente,
l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per
nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
La cancelleria dovrà provvedere
all'adempimento prescritto dall'art. 94, comma 1 ter,
disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e
rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Dispone trasmettersi a cura della
cancelleria copia del provvedimento al Direttore
dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma
1 ter, disp. att. c.p.p.. |