Con la sentenza n. 22377,
depositata il 27 ottobre 2011, la Corte di Cassazione ha
stabilito che il provvedimento di fissazione
dell'udienza di trattazione del procedimento
disciplinare e la relativa citazione non sono
suscettibili di impugnazione autonoma, trattandosi di
atti meramente interni al procedimento e ad esso
strumentali, dunque inidonei a determinare autonomo
pregiudizio. È questo il contenuto della sentenza con
cui le Sezioni Unite del Palazzaccio hanno deciso la
questione relativa all'autonoma impugnabilità del
provvedimento di fissazione dell'udienza del
procedimento disciplinare. Secondo quanto si apprende
dalla sentenza di legittimità, un avvocato, dopo essere
stato ritenuto colpevole del reato di corruzione e
condannato alla pena di 5 anni e due mesi di reclusione,
veniva sottoposto a procedimento disciplinare. Il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati deliberava quindi
l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti
dell'avvocato e, con successivo provvedimento, fissava
l'udienza di trattazione del procedimento. In seguito,
il Consiglio Nazionale Forense dichiarava inammissibile
il ricorso dell'avvocato, in riferimento
all'impugnazione della delibera di apertura del
procedimento in quanto tardivo e dichiarava, allo stesso
modo, inammissibile il ricorso anche in riferimento
all'impugnazione del provvedimento di fissazione
dell'udienza dibattimentale in quanto non suscettibile
di autonoma impugnazione, trattandosi di atto
intermedio. Investita della questione, il massimo
consesso di Piazza Cavour, preso atto di un contrasto
giurisprudenziale in materia, dopo aver illustrato i
vari orientamenti, ha spiegato che la circostanza
secondo cui la giurisprudenza di legittimità abbia
ritenuto ammissibile il ricorso avverso la delibera di
apertura del procedimento disciplinare privilegiando la
necessità di un più rapido intervento di un giudice
terzo e imparziale che verifichi la legittimità
dell'avvio del suddetto procedimento non si risolve
nello stravolgimento dell'orientamento più che
consolidato che nega l'impugnabilità immediata degli
atti processuali aventi natura intermedia o
interlocutoria Anche a voler ammettere che non esista un
numero chiuso di provvedimenti impugnabili, occorre
tuttavia precisare che non esiste neppure
un'impugnabilità generalizzata, essendo essa
necessariamente limitata ai provvedimenti
tradizionalmente impugnabili e a quelli intrinsecamente
idonei a incidere significativamente sulla tutela della
persona da turbamenti e sofferenze che appaiano
ingiustificati.
- Autore: Luisa Foti) -
(Fonte: StudioCataldi.it) |