L'azione diretta a far valere la
illegittimità del termine apposto al contratto di
lavoro, per violazione delle disposizioni che
individuano le ipotesi in cui è consentita l'assunzione
a tempo determinato, si configura come azione di nullità
parziale del contratto per contrasto con nome imperative
ex art. 1418 cod. civ. e art. 1419 cod. civ., comma 2.
Essa, pertanto, ai sensi dell'art. 1422 cod. civ., è
imprescrittibile, pur essendo soggetti a prescrizione i
diritti che discendono dal rapporto a tempo
indeterminato risultante dalla conversione ex lege per
illegittimità del termine apposto. Ne consegue che il
mero decorso del tempo tra la scadenza del contratto e
la proposizione di siffatta azione giudiziale non può,
di per sé solo, costituire elemento idoneo ad esprimere
in maniera inequivocabile la volontà della parti di
risolvere il rapporto a tempo indeterminato risultante
dalla conversione ovvero, in un ottica che svaluti il
ruolo e la rilevanza della volontà delle parti intesa in
senso psicologico, elemento obiettivo, socialmente e
giuridicamente valutabile come risoluzione per tacito
mutuo consenso. Comunque, consentendo l'ordinamento di
esercitare il diritto entro limiti di tempo
predeterminati, o l'azione di nullità senza limiti, il
tempo stesso non può contestualmente e
contraddittoriamente produrre, da solo e di per sé,
anche un effetto di contenuto opposto, cioè l'estinzione
del diritto ovvero una presunzione in tal senso, atteso
che una siffatta conclusione sostanzialmente finirebbe
per vanificare il principio dell'imprescrittibilità
dell'azione di nullità e/o la disciplina della
prescrizione, la cui maturazione verrebbe contra legem
anticipata secondo contingenti e discrezionali
apprezzamenti. Per tali ragioni appare necessario, per
la configurabilità dì una risoluzione per mutuo
consenso, manifestatasi in pendenza del termine per
l'esercizio del diritto o dell'azione, che il decorso
del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze
oggettive le quali, per le loro caratteristiche di
incompatibilità con la prosecuzione del rapporto,
possano essere complessivamente interpretate nel senso
di denotare una volontà chiara e certa della parti di
volere, d'accordo tra loro, porre definitivamente fine
ad ogni rapporto lavorativo. |