Con la sentenza n. 22655,
depositata il 31 ottobre 2011, la Corte di Cassazione ha
stabilito che il professionista che chiede un decreto
ingiuntivo per il pagamento dei compensi deve produrre
la parcella corredata del parere dell'Ordine. La
sentenza è della seconda sezione civile che chiude una
vicenda che ha avuto origine da una opposizione a un
decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata, con il quale, ad istanza di un ragioniere,
era stato intimato il pagamento della somma di lire 2
milioni di lire per prestazioni professionali di
consulenza fiscale. Il giudice adito rigettava
l'opposizione e successivamente il tribunale di Torre
Annunziata rigettava l'appello. Per la cassazione della
sentenza proponeva ricorso la società, chiedendo altresì
la restituzione della somma versata in esecuzione della
sentenza di primo grado. In sostanza la società aveva
sostenuto di fronte alla Suprema Corte la legittimità
del decreto ingiuntivo opposto, emesso per un credito
relativo a prestazioni professionali, nonostante la
mancata produzione della parcella corredata dal parere
dell'Ordine, come previsto dall'art. 637 c.p.c. La
seconda sezione civile, accogliendo parzialmente il
ricorso della società di persone, ha spiegato che in
base al combinato disposto degli artt. 633 e 636 c.p.c.,
la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni
professionali deve essere accompagnata dalla parcella
delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione
del ricorrente e corredata dal parere della competente
associazione professionale.
(Fonte: StudioCataldi.it) |