Chi ha in affidamento anche
temporaneo un cane è tenuto alla custodia del medesimo,
obbligo di custodia che sorge ogni qualvolta sussista
una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale
e una data persona, in quanto l'art. 672 c.p. collega il
dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo
con le debite cautele al suo possesso, da intendere come
detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo
necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico
Cassazione, sez. IV, 5 ottobre
2011, n. 36069
(Pres. Brusco – Rel. Bianchi)
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 20.9. 2011
il giudice di pace di Aosta riteneva A.E.C. responsabile
delle lesioni subite da M.L. e la condannava a 300,00
Euro di multa. Il (omissis) , mentre la donna
passeggiava nel centro di (omissis) , portando al
guinzaglio un cane di grossa taglia, un Akita Inu,
l'animale aveva azzannato il cane di piccola taglia, uno
Schnauzer nano, di tale M. , parimenti al guinzaglio;
nel mentre quest'ultimo si chinava verso gli animali per
dividerli ed evitare che il proprio cane venisse ucciso,
veniva azzannato alla mano dall'altro cane e il morso
gli cagionava l'asportazione della falange; solo a
seguito dell'intervento di una terza persona, tale N. ,
che sferrava un calcio al grosso cane, fu posto fine
all'aggressione.
Il giudice di pace rilevava che
l'imputata, pur non essendo proprietaria del cane, lo
aveva avuto in affidamento dal proprietario e quindi era
responsabile del suo comportamento; che il cane non era
munito di museruola contrariamente a quanto prescritto
per i cani di grossa taglia; che era irrilevante che il
cane non avesse mai manifestato aggressività verso le
persone, essendo noto che nei comportamenti degli
animali domestici sussiste sempre un elemento di
imprevedibilità che deve comunque essere messo in conto;
che non poteva attribuirsi responsabilità alcuna alla
persona offesa per avere istintivamente tentato di porre
fine all'aggressione del cane Akita verso il proprio,
aggressione che si prospettava con esito grave per
l'animale più piccolo; concludeva che il comportamento
dell'imputata non era stato idoneo ad assicurare che il
cane non nuocesse ai terzi.
2. Avverso tale sentenza il
difensore della A. ha proposto ricorso per cassazione
deducendo inosservanza di legge ed in particolare della
ordinanza del Ministero della salute del 9 settembre
2003. Sostiene che gli effetti della zuffa tra i due
cani sarebbero rimasti circoscritti agli stessi se la
persona offesa non si fosse sciaguratamente determinata
a separare con le nude mani gli animali in lotta al fine
di sottrarre il proprio cane dal morso di quello
condotto dall'imputato. La sentenza non tiene conto di
due circostanze fondamentali risultanti dalla predetta
ordinanza, prodotta dalla difesa dell'imputata, e cioè
che il cane dell'imputato non figurava nella lista dei
cani pericolosi mentre vi era incluso lo schnauzer nano
condotto dalla persona offesa; dunque il cane
dell'imputata non era sottoposto all'obbligo di
museruola e guinzaglio e non poteva ritenersi una colpa
dell'imputata sotto tale aspetto, come invece aveva
fatto la sentenza impugnata. Con un secondo motivo
lamenta il difetto di motivazione non essendo possibile
conoscere dalla lettura della sentenza sulla base di
quali argomentazioni l'imputata è stata riconosciuta
colpevole e quale comportamento avrebbe dovuto tenere;
si sarebbe dovuto riconoscere il caso fortuito.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato risultando
correttamente accertata e motivata la responsabilità
dell'imputata.
Rileva in primo luogo il Collegio
che non rileva la circostanza dedotta dalla difesa circa
la mancata considerazione da parte della sentenza
impugnata della circolare del Ministero della salute da
cui deriverebbe l'obbligo della museruola per lo
schnauzer e non per l'akita inu, dal momento che
quand'anche quest'ultimo animale avesse avuto la
museruola l'incidente si sarebbe ugualmente verificato,
atteso che, come risulta dalla impugnata sentenza, il
cane di grossa taglia era sopraggiunto alle spalle dello
schnauzer e lo aveva azzannato; è invece evidente che se
l'akita avesse avuto la museruola, non avrebbe potuto
azzannare l'altro cane, tenendolo in bocca e scuotendolo
come risulta sempre dalla impugnata sentenza. Quanto
all'accertamento della colpa della A. la stessa risulta
evidente a prescindere dalla esistenza o meno
dell'obbligo della museruola, dal momento che la donna
non è stata in grado di controllare il comportamento del
cane. È pacifico, e peraltro non è contestato, che chi
ha in affidamento anche temporaneo un cane è tenuto alla
custodia del medesimo, obbligo di custodia che sorge
ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice
detenzione tra l'animale e una data persona, in quanto
l'art. 672 c.p. collega il dovere di non lasciare libero
l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo
possesso, da intendere come detenzione anche solo
materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto
di proprietà in senso civilistico (sez. IV 2.7.2010 n.34813
rv. 248090). Questo obbligo la donna non è stata in
grado di rispettare nel momento in cui il cane che ella
teneva al guinzaglio ha aggredito il cane di un'altra
persona, determinando la reazione del tutto legittima
del proprietario di tentare di separare gli animali; la
donna, che pure aveva al guinzaglio il proprio animale,
non è stata in grado di controllare l'animale e di
fronteggiare la situazione, certamente non imprevedibile
dal momento che nel comportamento degli animali vi è
sempre una componente di aggressività anche, e talvolta
specialmente, nei confronti degli altri animali, che
deve essere tenuta in conto. È evidente che se il cane
Akita avesse avuto la museruola, il cui uso si imponeva,
a prescindere dalla sussistenza di un obbligo legale,
proprio per la grossa taglia dell'animale e per non
essere la donna, proprio per la sua qualità di semplice
detentore momentaneo dell'animale, in grado di conoscere
le possibili reazioni dell'animale anche nei confronti
degli altri cani, il fatto non si sarebbe verificato;
come pure è evidente che la donna non è stata in grado
di intervenire tempestivamente, come poi ha fatto un
occasionale passante che ha sferrato un calcio
all'animale, per porre fine all'aggressione prima che il
cane rivolgesse la propria aggressività nei confronti
dell'uomo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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