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"CAMBIO TURNO, CONFERMATO IL DANNO ESISTENZIALE" Cass. civ., sez. lav., 3 ottobre 2011, n. 20196, pres. Miani Canevari, rel. Bandini - "

 

 

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Cass. civ., sez. lav., 3 ottobre 2011, n. 20196, pres. Miani Canevari, rel. Bandini, ha confermato la pronuncia della Corte d’appello che aveva condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno morale e del danno esistenziale derivato da un illegittimo cambio di turno.

La Corte d'Appello aveva precisato che il danno morale è da intendersi quale mero dolore o patema d'animo interiore e il danno esistenziale come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva o interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno; tali danni, aveva aggiunto il giudice di merito, andavano liquidati a titolo equitativo e in misura forfettaria tenendo conto "della lunga durata dell'illegittima adibizione del lavoratore al turno diurno, della natura ontologicamente disciplinare e estorsiva del provvedimento aziendale, della visibile lesione della dignità e dell'immagine professionale subite dal lavoratore nel contesto aziendale, nonchè del rilevante disagio psichico e psicosomatico patito a causa dell'alterazione dell'abituale ritmo sonno/veglia e delle conseguenti ripercussioni sull'organizzazione della vita familiare e di relazione Un lavoratore convenne in giudizio il datore di lavoro, esponendo che:

- lavorava alle dipendenze della società convenuta dal 1996 con mansioni di operaio, da sempre addetto al turno notturno;

- aveva ricevuto una contestazione disciplinare per avere rifiutato, in un’occasione, durante il turno notturno, di seguire altri 5 telai, oltre agli 11 già attribuiti alle sue cure;

- aveva reso le proprie giustificazioni, alle quali non era seguita l'irrogazione di una sanzione disciplinare;

- la convenuta gli aveva comunicato il cambio di turno per "motivi inerenti l'attività produttiva e per evitare il verificarsi di fatti molto incresciosi;

- il provvedimento di cambio del turno aveva natura ontologicamente disciplinare e appariva altresì ritorsivo e non giustificato da ragioni tecnico-organizzative;

- a seguito del cambio di turno aveva contratto una patologia clinica da ansia, anche conseguente ai persistenti disturbi del sonno, che lo avevano costretto ad assumere farmaci psicotropi e sonniferi;

- aveva subito, sempre a causa del cambio di turno, un danno patrimoniale da riduzione salariale di circa 300 euro mensili, conseguente alla perdita della maggiorazione per il turno notturno;

- aveva ottenuto, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., provvedimento d'urgenza con cui era stato ordinato all'azienda di reintegrarlo immediatamente nel turno notturno, provvedimento peraltro rimasto ineseguito;

tutto ciò premesso, chiese dichiararsi l'invalidità e/o nullità del provvedimento di mutamento del turno e ordinarsi alla società convenuta di reintegrarlo nel turno notturno, con condanna della stessa al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, delle differenze salariali conseguenti alle decurtazioni subite sino all'effettiva reintegrazione e della somma di euro 50.000 a titolo di risarcimento dei danni biologico, morale ed esistenziale.

Il Giudice adito respinse il ricorso.

La Corte d'Appello di Torino, accogliendo il gravame proposto dal lavoratore, dichiarò illegittimo il cambio di turno, ordinò alla parte datoriale la riassegnazione del lavoratore a turno notturno e la condannò al risarcimento del danno patrimoniale e dei danni morale ed esistenziale.

A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne quanto segue:

- il trasferimento in esame era quindi illegittimo per l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2103 c.c.;

- risultava altresì svelata la natura ritorsiva ed ontologicamente disciplinare del provvedimento aziendale;

andavano risarciti il danno morale e il danno esistenziale subiti dal F., da intendere il primo quale mero dolore o patema d'animo interiore ed il secondo come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva o interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno; tali danni andavano liquidati a titolo equitativo e in misura forfettaria tenendo conto "della lunga durata dell'illegittima adibizione del sig. F. al turno diurno (che perdura dal gennaio 2003 a tutt'oggi, senza che la società appellata abbia dato esecuzione all'ordinanza cautelare del 10.4.2003, confermata in sede di reclamo), della natura ontologicamente disciplinare e estorsiva del provvedimento aziendale, della visibile lesione della dignità e dell'immagine professionale subite dal lavoratore nel contesto aziendale, nonchè del rilevante disagio psichico e psicosomatico patito a causa dell'alterazione dell'abituale ritmo sonno/veglia e delle conseguenti ripercussioni sull'organizzazione della vita familiare e di relazione".

 

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale la srl ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, tra l’altro, violazione degli artt. 1223, 2697 e 2059 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza dei danni morale ed esistenziale sulla base del mero cambio di turno e di una valutazione soggettiva della questione, non sostenuta da elementi testimoniali o presuntivi certi.

Ha formulato il seguente quesito di diritto: "dica la Corte se il mero cambio turno è fatto sufficiente a provare l'esistenza del danno esistenziale e/o di quello morale".

 

La S.C. non ha accolto il motivo, ritenendo il motivo medesimo non conferente rispetto alle ragioni poste a base della sentenza impugnata, che ha fondato la risarcibilità dei danni morale ed esistenziale non già sul "mero cambio di turno", ma sulle negative conseguenze che detto illegittimo provvedimento, nei termini già ampiamente richiamati nello storico di lite, aveva prodotto in pregiudizio del lavoratore.

 

 

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