Svolgimento del processo
1 - Il 19 febbraio 2009 il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma deliberò l'apertura di procedimento
disciplinare nei confronti dell'iscritto A.G., essendo
passata in giudicato la sentenza penale che lo aveva
riconosciuto colpevole del reato di corruzione e
condannato alla pena di anni cinque e mesi due di
reclusione. Con successivo provvedimento del 23 giugno
2009 il Consiglio fissò l'udienza di trattazione del
procedimento.
2 - Con decisione in data 23
gennaio - 25 ottobre 2010 il Consiglio Nazionale Forense
dichiarava inammissibile il ricorso dell' A., affermando
che esso risultava tardivo avverso l'atto assoggettabile
ad impugnazione, rappresentato dalla delibera di
apertura del procedimento disciplinare, assunta in data
24 febbraio 2009 e inammissibile avverso it
provvedimento in data 23 giugno 2009 di fissazione
dell'udienza dibattimentale poichè esso non è
suscettibile di impugnazione, trattandosi di atto
intermedio dovuto e previsto dalle norme a garanzia
dell'esercizio dei diritti di difesa nella legittimità
della costituzione del rapporto processuale.
3 - L' A. ha proposto rituale
ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
affidato ad un unico motivo.
Gli intimati non hanno espletato
difese.
Motivi della decisione
1 - Il ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art.
50, anche in correlazione con il R.D. 22 gennaio 1934,
n. 37, artt. 47 e 48; connesso additivo vizio di carenza
e/o illogicità della motivazione. Premette di avere
proposto il ricorso oggetto della decisione impugnata
avverso il provvedimento 23 giugno 2009 con cui era
stata fissata la citazione nel giudizio disciplinare e
che il punto nodale della questione era l'individuazione
delle tipologie di provvedimenti dei Consigli degli
Ordini locali suscettibili di immediato ricorso ex art.
50 R.D.L. citato. Al riguardo affermava non essere
condivisibile l'interpretazione restrittiva del
Consiglio Nazionale Forense, secondo cui in tale
tipologia rientrerebbero solo le delibere di apertura
del procedimento disciplinare. A sostegno della tesi, il
ricorrente ripercorre i passaggi che ritiene
maggiormente significativi della sentenza delle Sezioni
Unite 15 dicembre 2008, n. 29294 (erroneamente indicata
con il n. 29429) per inferirne che essa, nell'affermare
la ricorribilità della delibera di apertura del
procedimento, conferma - o almeno non esclude -la
possibile "impugnatività" di altri provvedimenti resi
dagli Ordini locali;
tuttavia riconosce (pag. 6 del
ricorso) che non sono impugnabili quelli aventi natura
meramente "interna e strumentale".
Per superare tale ostacolo, l' A.
sostiene che la citazione dell'incolpato per l'udienza
con cui ha inizio il giudizio disciplinare non rientra
nella categoria degli atti meramente interni e
strumentali per le ragioni che possono essere così
sintetizzate:
a) la correlazione con
l'impugnabile delibera di apertura del procedimento
disciplinare; b) la citazione per l'udienza nel
procedimento disciplinare è atto omologo al decreto di
rinvio a giudizio nel processo penale, ove la richiesta
del P.M. passa attraverso il vaglio del giudice terzo;
c) solo con l'atto di citazione viene cristallizzata
l'incolpazione ai fini del giudizio;
d) non sussiste una netta linea di
demarcazione tra i vari atti (delibera dispositiva
dell'apertura del procedimento disciplinare e atto di
citazione dell'incolpato) che precedono l'instaurazione
del giudizio disciplinare.
2 - Lo stesso ricorrente ammette
che le Sezioni Unite, con sentenza 20 aprile - 7 ottobre
2010, n. 20771, si sono già pronunciate in senso
contrario a quello prospettato, ma confida in una
"rivisitazione" di tale impostazione.
Le argomentazioni nuovamente
sottoposte al vaglio delle Sezioni Unite debbono,
dunque, essere raffrontate al paradigma normativo
delineato dall'art. 360 bis c.p.c., n. 1, a mente del
quale, quando - come nella specie - il provvedimento
impugnato abbia deciso le questioni di diritto in modo
conforme alla giurisprudenza della Corte, il ricorrente
deve formulare motivi che offrano elementi idonei a
mutare orientamento.
3 - La sentenza n. 29294/2008 ha
ritenuto ammissibile il ricorso avverso la delibera di
apertura del procedimento disciplinare privilegiando la
necessità di un più rapido intervento di un giudice
terzo e imparziale che verifichì la legittimità
dell'avvio del suddetto procedimento, arrestandone
subito la prosecuzione in caso di mancanza dei
presupposti. A tal fine ha valorizzato la considerazione
che ogni processo costituisce di per sè fonte di
pregiudizio in quanto comporta comunque turbamenti e
sofferenze.
Ma non ha inteso stravolgere
l'orientamento più che consolidato che nega la
impugnabilità immediata degli atti processuali aventi
natura intermedia o interlocutoria (confronta, ex
multis, Cass. Sez. Un, 10 settembre 2009, n. 19448;
Cass. Sez. Un. 5 aprile 2007, n. 8520;
Cass. Sez. 3^, 23 maggio 2006, n.
12115).
Anche a voler ammettere - come
sostiene il ricorrente - che, in virtù dell'orientamento
più recente e costituzionalmente orientato delle Sezioni
Unite, non esista un numero chiuso di provvedimenti
impugnabili, occorre tuttavia precisare che non esiste
neppure una impugnabilità generalizzata, essendo essa
necessariamente limitata - anche ai fini di consentire
che il procedimento sia definito in tempi contenuti - ai
provvedimenti tradizionalmente impugnabili e a quelli
intrinsecamente idonei ad incidere significativamente
sui beni sopra indicati (tutela della persona da
turbamenti e sofferenze che appaiano ingiustificati).
Alla stregua delle argomentazioni
che precedono si deve necessariamente pervenire alla
conclusione che il provvedimento di fissazione
dell'udienza di trattazione del procedimento
disciplinare e la relativa citazione non presentano
un'incidenza autonoma sui beni protetti, ma sono
conseguenza fisiologica ed esecutiva dell'apertura del
procedimento disciplinare e, quindi, non sono
suscettibili di impugnazione autonoma, trattandosi di
atti meramente interni al procedimento e ad esso
strumentali, come tali inidonei a determinare autonomo
pregiudizio.
4 - Le argomentazioni addotte ne
delineare il carattere omologo della delibera di
apertura del procedimento disciplinare e del decreto di
rinvio a giudizio nel processo penale hanno trovato
anticipata risposta nella sentenza n. 20771/2010 delle
Sezioni Unite.
L'avvio del procedimento
disciplinare è determinato dalla deliberazione di
apertura del procedimento, non da quella che fissa
l'udienza. Non è prevista una fase ulteriore in cui il
procedimento possa essere definito in modo diverso dalla
fissazione dell'udienza, laddove l'intervento del G.U.P.
costituisce una prima verifica della non infondatezza
dell'azione penale intrapresa. Nel sistema risultante
dalle precedenti decisioni delle Sezioni Unite,
l'intervento del giudice terzo è anticipato al momento
dell'apertura del procedimento disciplinare. La
successiva fissazione dell'udienza è priva di contenuti
decisori, è inidonea a determinare pregiudizio autonomo
e ulteriore rispetto all'apertura del procedimento, è
solo un necessario atto di impulso processuale, come
tale non immediatamente ricorribile.
5 - Il ricorrente sostiene che la
cristallizzazione dell'incolpazione si ha solo con
l'atto di citazione.
L'argomentazione risulta priva del
presupposto fattuale, dal momento che non risulta - e
del resto egli neppure lo sostiene - che la incolpazione
"cristallizzata" nell'atto di citazione fosse diversa da
quella prospettata in sede di apertura del procedimento.
Se, dunque, la relativa delibera può essere
immediatamente impugnata, non vi è ragione di
procrastinare ad una fase successiva le possibili
censure avverso una incolpazione già "cristallizzata".
Ma, anche a voler prescindere dalla
peculiarità della fattispecie, non si ravvisano ragioni
che inducano a discostarsi dall'orientamento già
espresso dalla sentenza n. 20771/2010: la riformulazione
di addebiti già comunicati ha effetto interno al
procedimento e strumentale alla prosecuzione del
medesimo, ha lo scopo di tutelare il diritto di difesa
dell'incolpato, ha natura interlocutoria e inerisce
esclusivamente ai fatti di cui all'incolpazione.
6 - Non è condivisibile neppure il
tema dell'asserita assenza di una netta linea di
demarcazione tra la delibera che dispone l'apertura del
procedimento disciplinare e l'atto di citazione
dell'incolpato.
Infatti si tratta di attività
scandite nel tempo e aventi natura giuridica e
caratteristiche tecniche diverse e individuanti. Ove,
come argomenta l' A., accadesse che i due atti venissero
notificati contestualmente, resterebbe la facoltà di
impugnare la delibera di apertura del procedimento
disciplinare, in tal modo paralizzando la citazione a
giudizio.
7 - Pertanto il ricorso va
rigettato. Nulla spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
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