Francesco Machina Grifeo (Guida al
Diritto
Gli articoli precedenti
Contributo unificato: inamissibile
la questione sollevata da tre giudici di Pace
Sta diventando una corsa ad
ostacoli la proposizione della questione di legittimità
costituzionale del contributo unificato per i casi
opposizione alle multe per violazione del codice della
strada. Infatti, dopo la bocciatura, per carenza di
interesse, della questione sollevata da chi aveva già
pagato il contributo; è arrivata quella per
“irrilevanza”, nel giudizio a quo, di chi non lo aveva
fatto, perché, chiariva la Corte, l’inadempimento non
inficiava la prosecuzione del procedimento. Ma a
sbarrare definitivamente questa strada è stata, nei
giorni scorsi, un’altra ordinanza della Consulta
(284/2011) che non ha ammesso neppure il ricorso del
giudice di pace di Bari il quale non aveva chiarito se
il contributo fosse stato pagato o meno.
Il ragionamento della Corte
Per la Consulta, infatti, ordinanza
284/2011, siccome “il rimettente non ha precisato nella
propria ordinanza se il contributo unificato sia stato o
meno pagato dalla parte ricorrente”, conseguentemente
“la questione è manifestamente inammissibile per difetto
di motivazione sulla rilevanza”, non essendo la Corte
“in condizione di verificare se effettivamente il
giudice a quo debba fare applicazione della norma
censurata”.
Tant’è che nel caso di specie i
giudici non hanno neppure preso in considerazione le
diverse ragioni sollevate dal Gdp (per esempio, il fatto
che un uguale onere non fosse previsto per il ricorso
dinnanzi al prefetto, con l’effetto di spingere le
doglianze verso quest’ultimo. E che, pertanto, la norma
censurata comprometterebbe la facoltà dei cittadini di
agire in giudizio, con conseguente lesione degli
articoli 3, 24 e 113 della Costituzione).
Mentre, nelle medesima ordinanza,
con riguardo alle prime due ipotesi, la Corte ha
ricordato che “se il contributo fosse già stato pagato
spontaneamente dalla parte, l’asserito vulnus ai
principi costituzionali invocati sarebbe, in ipotesi,
determinato da una disposizione che il rimettente non
deve applicare nel giudizio principale (ordinanze n. 195
e n. 143 del 2011)”. Nel caso in cui, invece, il
contributo non fosse stato versato “la questione
potrebbe essere rilevante solamente se il pagamento del
contributo unificato costituisse condizione di
ammissibilità o di procedibilità della domanda
(ordinanza n. 143 del 2011)”.
La strada della commissione
tributaria
Sembrerebbe così esaurito il
ventaglio delle possibilità sul tappeto. In questi
giorni, tuttavia, proprio facendo tesoro di queste
pronunce, c’è chi prova un’altra strada. Ad imboccarla è
l’avvocato Fabrizio Bruni, Presidente dell’Associazione
degli avvocati romani, che ha presentato ricorso nei
confronti di una multa rifiutando di pagare il
“contributo unificato”, per poi sollevare la questione
di costituzionalità. E fini qui nulla di nuovo. Questa
volta però l’eccezione sarà presentata innanzi alla
Commissione Tributaria e non più davanti al giudice di
pace.
In tal modo si dovrebbero superare
le obiezioni alla base delle precedenti ordinanze della
Corte costituzionale (143 e 195 e 284 del 2011) che
hanno dichiarato l’inammissibilità delle questioni.
Il diniego della Corte, infatti,
ruota tutto intorno al fatto che quando il cittadino
ricorre contro una multa davanti al giudice di pace,
quel giudizio non ha come oggetto la verifica della
obbligazione tributaria - il contributo unificato -,
bensì la sanzione amministrativa irrogata al conducente
o al proprietario. Per cui la questione non è mai
rilevante a meno di non dimostrare che tale contributo
costituisca una condizione di ammissibilità o di
procedibilità del giudizio. Il che però non è.
Infatti, argomenta la Consulta, il
mancato pagamento dell’obbligazione tributaria (in base
agli articoli 16, 247 e 249 del Dpr 115/2002) determina
unicamente l'attivazione, da parte della cancelleria del
magistrato dove è depositato l'atto introduttivo del
giudizio, della procedura per la riscossione coattiva
del contributo stesso, nonché l'applicazione della
relativa sanzione.
|