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Multe: la Consulta "salva" ancora il contributo unificato-Corte costituzionale - Ordinanza 28 ottobre 2011 n. 284-Commento-guida diritto.it

 

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Contributo unificato: inamissibile la questione sollevata da tre giudici di Pace

 

 

 

Sta diventando una corsa ad ostacoli la proposizione della questione di legittimità costituzionale del contributo unificato per i casi opposizione alle multe per violazione del codice della strada. Infatti, dopo la bocciatura, per carenza di interesse, della questione sollevata da chi aveva già pagato il contributo; è arrivata quella per “irrilevanza”, nel giudizio a quo, di chi non lo aveva fatto, perché, chiariva la Corte, l’inadempimento non inficiava la prosecuzione del procedimento. Ma a sbarrare definitivamente questa strada è stata, nei giorni scorsi, un’altra ordinanza della Consulta (284/2011) che non ha ammesso neppure il ricorso del giudice di pace di Bari il quale non aveva chiarito se il contributo fosse stato pagato o meno.

 

 

Il ragionamento della Corte

Per la Consulta, infatti, ordinanza 284/2011, siccome “il rimettente non ha precisato nella propria ordinanza se il contributo unificato sia stato o meno pagato dalla parte ricorrente”, conseguentemente “la questione è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza”,  non essendo la Corte “in condizione di verificare se effettivamente il giudice a quo debba fare applicazione della norma censurata”.

 

 

Tant’è che nel caso di specie i giudici non hanno neppure preso in considerazione le diverse ragioni sollevate dal Gdp (per esempio, il fatto che un uguale onere non fosse previsto per il ricorso dinnanzi al prefetto, con l’effetto di spingere le doglianze verso quest’ultimo. E che, pertanto, la norma censurata comprometterebbe la facoltà dei cittadini di agire in giudizio, con conseguente lesione degli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione).

 

 

Mentre, nelle medesima ordinanza, con riguardo alle prime due ipotesi, la Corte ha ricordato che “se il contributo fosse già stato pagato spontaneamente dalla parte, l’asserito vulnus ai principi costituzionali invocati sarebbe, in ipotesi, determinato da una disposizione che il rimettente non deve applicare nel giudizio principale (ordinanze n. 195 e n. 143 del 2011)”. Nel caso in cui, invece, il contributo non fosse stato versato “la questione potrebbe essere rilevante solamente se il pagamento del contributo unificato costituisse condizione di ammissibilità o di procedibilità della domanda (ordinanza n. 143 del 2011)”.

 

 

La strada della commissione tributaria

Sembrerebbe così esaurito il ventaglio delle possibilità sul tappeto. In questi giorni, tuttavia, proprio facendo tesoro di queste pronunce, c’è chi prova un’altra strada. Ad imboccarla è l’avvocato Fabrizio Bruni, Presidente dell’Associazione degli avvocati romani, che ha presentato ricorso nei confronti di una multa rifiutando di pagare il “contributo unificato”, per poi sollevare la questione di costituzionalità. E fini qui nulla di nuovo. Questa volta però l’eccezione sarà presentata innanzi alla Commissione Tributaria e non più davanti al giudice di pace.

 

 

In tal modo si dovrebbero superare le obiezioni alla base delle precedenti ordinanze della Corte costituzionale (143 e 195 e 284 del 2011) che hanno dichiarato l’inammissibilità delle questioni.

 

 

Il diniego della Corte, infatti, ruota tutto intorno al fatto che quando il cittadino ricorre contro una multa davanti al giudice di pace, quel giudizio non ha come oggetto la verifica della obbligazione tributaria - il contributo unificato -, bensì la sanzione amministrativa irrogata al conducente o al proprietario. Per cui la questione non è mai rilevante a meno di non dimostrare che tale contributo costituisca una condizione di ammissibilità o di procedibilità del giudizio. Il che però non è.

 

 

Infatti, argomenta la Consulta, il mancato pagamento dell’obbligazione tributaria (in base agli articoli 16, 247 e 249 del Dpr 115/2002) determina unicamente l'attivazione, da parte della cancelleria del magistrato dove è depositato l'atto introduttivo del giudizio, della procedura per la riscossione coattiva del contributo stesso, nonché l'applicazione della relativa sanzione.

 

 

 

 

 

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