Corresponsabilità della Banca che
lo girato e dell’Istituto di credito che lo ha incassato
Una Banca chiede e ottiene decreto
ingiuntivo a carico di una correntista per il pagamento
di una somma, quale saldo debitore del conto corrente
intestato alla cliente. Quest’ultima si oppone,
deducendo essere apocrifa la sua firma, sia in calce al
contratto di conto corrente, sia sul retro dell’assegno
circolare, a suo favore, emesso dalla stessa Banca. Il
Tribunale di Firenze autorizza la Banca a chiamare in
causa un altro Istituto di Credito, ovvero quello che ha
negoziato l’assegno.
Quindi, il Tribunale revoca il
decreto ingiuntivo opposto, assolvendo la presunta
debitrice da ogni pretesa e, di contro, condannando la
chiamata seconda banca a pagare la somma di Euro
4.424,72 per avere negoziato l’assegno della prima
Banca, con il quale sarebbe avvenuta la erogazione del
prestito alla cliente, pur non avendo questa
sottoscritto alcun contratto né firmato l’assegno non
trasferibile. La Corte di Appello di Firenze ribalta la
pronuncia di primo grado. Nulla può essere addebitato
alla banca negoziatrice, in quanto la negligenza va
imputata alla banca che ha aperto il conto corrente,
stante che è stata quest’ultima a stipulare il contratto
di conto corrente e concesso apertura di credito a
soggetto diverso dalla cliente. Inevitabile il ricorso
per Cassazione. La prima Banca denuncia la violazione
dell’art. 43 RD 1736 del 1933 per avere la Corte
obliterato l’autonomo titolo di responsabilità della
banca negoziatrice che paghi un assegno non trasferibile
a soggetto diverso dal prenditore. Con la Sentenza n.
22366/2011, la Suprema Corte accoglie il ricorso. Coglie
nel segno la censura nella parte in cui lamenta la
perpetrata totale disapplicazione dell’art. 43 del RD
1736 del 1933 inteso anche quale fonte di precetto
regolatore della responsabilità nei rapporti tra banche
(trattaria e negoziatrice). La Corte precisa che, ove
prevede la responsabilità di “colui che paga un assegno
non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal
banchiere giratario per l’incasso”, il la norma si
riferisce sia alla banca trattaria sia alla banca
girataria, analogamente all’art. 41 stesso Decreto, che
espressamente equipara a quella del trattario la
responsabilità del banchiere presso il quale sia stato
posto all’incasso un assegno sbarrato. Infatti, la banca
cui sia presentato per l’incasso un assegno bancario, ha
il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità dei
requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale
diligenza inerente all’attività bancaria, che coincide
con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre
attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o
chimici al fine di un controllo dell’autenticità delle
sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli
presentati per la riscossione. Questo principio deve
ritenersi operante anche per la banca trattaria, perché,
quando il titolo le viene rimesso in sede di stanza di
compensazione, ha la possibilità di rilevarne
l’alterazione.
Qualora la banca trattataria sia
stata negligente nella verifica del titolo in stanza di
compensazione, tale condotta può qualificarsi quale
fatto colposo del creditore e pertanto può concorrere
con la responsabilità della banca negoziatrice che abbia
accettato in pagamento l’assegno irregolarmente girato.
In altri termini, la responsabilità di una delle due
banche, non esclude quella dell’altra.
Anna Teresa Paciotti
Corte di Cassazione – Sentenza n.
22336/2011
Assegno con firma apocrifa -
Corresponsabilità della Banca che lo girato e
dell’Istituto di credito che lo ha incassato
Corte di Cassazione Sez. Prima Civ.
- Sent. del 26.10.2011, n. 22336
Svolgimento del processo
Banco di (…) chiese ed ottenne
decreto ingiuntivo a carico di I.L. per il pagamento di
lire 8.567.449 quale saldo debitore del conto corrente
alla stessa intestato. La L. si oppose innanzi al
Tribunale di Firenze deducendo essere apocrifa la sua
firma (sia in calce al contratto di c.c. sia sul retro
dell’A.C. a suo favore emesso da Banco … per lire
9.980.000) e l’adito giudice autorizzò l’opposto a
chiamare in causa la Cassa di Risparmio di (…). Il
Tribunale con sentenza 29.9.2003 ebbe a revocare il d.i.
opposto, assolvendo la L. da ogni pretesa e di contro
condannando la chiamata Cassa a pagare al Banco (…) la
somma di Euro 4.424,72 per avere negoziato l’assegno del
Banco di (…) con il quale sarebbe avvenuta la erogazione
del prestito alla L. pur non avendo ella sottoscritto
alcun contratto né firmato l’assegno non trasferibile.
La sentenza venne impugnata dalla Cassa di Risparmio di
(…) che sosteneva la addebitabilita a negligenza del
Banco di (…) della vicenda e si costituì il solo Banco
di (…). La Corte di Firenze con sentenza 31.5.2006
andando di contrario avviso respinse la domanda del
Banco di (…) nei confronti della Cassa e condannò
l’appellata alla refusione delle spese in favore della
Cassa, affermando in motivazione: che la decisione del
Tribunale di ritenere Cassa di Risparmio di (…)
responsabile era fondata sulla violazione dell’art. 43
del RD 1736 del 1933, per avere pagato con negligenza
l’assegno non trasferibile a soggetto diverso
dall’intestatario; che in realtà all’atto della
negoziazione sul conto della L. presso la Cassa era
stato accreditato l’importo di lire 9.400.000 si da far
ritenere che le somme erano comunque pervenute sul conto
della apparente prenditrice; che per il residuo di lire
580.000 il fatto generatore del danno era comunque
riconducibile solo al Banco di (…) che aveva stipulato
il contratto di c.c. e concesso apertura di credito a
soggetto diverso dalla L. e che aveva apposto firma
apocrifa; che per tal ragione era stata esattamente
revocata l’ingiunzione chiesta da Banco di (…) a carico
della L. e per la stessa ragione nulla poteva essere
chiesto alla Cassa negoziatrice dal soggetto che aveva
dato causa, con la sua negligenza, all’illecito.
Per la cassazione di tale sentenza
Banco di (…) ha proposto ricorso con tre motivi il
4.12.2006, resistiti da controricorso della cassa di
Risparmio di (…) del 27.1.2007. Entrambe le parti hanno
depositato memorie.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che il ricorso
sia meritevole di accoglimento. Primo motivo: si
denunzia violazione dell’art. 43 RD 1736 del 1933 per
avere la Corte obliterato l’autonomo titolo di
responsabilità della banca negoziatrice che paghi un
assegno non trasferibile a soggetto diverso dal
prenditore. Secondo motivo: si lamenta violazione
dell’art. 1992 c.c. per avere affermato l’esistenza di
un effetto liberatorio della responsabilità della Cassa
collegandolo all’avvenuto accreditamento di somma sul
conto della L., che peraltro di tal conto si limitava a
ridurre lo scoperto, nel mentre nessun effetto
liberatorio era configurabile nel caso di colpa grave
della negoziatrice (per le ragioni esposte anche nel
primo motivo). Terzo motivo: si censura di carenza di
motivazione l’argomentazione diretta a far gravare solo
sul Banco di (…) la responsabilità della vicenda,
dimenticando che il Banco di (…) non era stato
negligente (dato che L. non aveva mai contestato gli
estratti conto, non aveva eccepito alcunché alla
disdetta del 18.9.1991, aveva invece fruito del prestito
e provveduto ad effettuare rimesse solutorie dal conto
di Cassa di …).
Coglie nel segno certamente la
censura nella parte in cui lamenta la perpetrata totale
disapplicazione dell’art. 43 del RD 1736 del 1933 inteso
anche come fonte di precetto regolatore della
responsabilità nei rapporti tra banche (trattaria e
negoziatrice). Questa Corte, di recente, (Cass. 6624 del
2010) ha avuto occasione di rammentare che la Corte di
legittimità ha precisato che, ove prevede la
responsabilità di “colui che paga un assegno non
trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal
banchiere giratario per l’incasso”, il R.D. n. 1736 del
1933, art. 43, comma 2 si riferisce sia alla banca
trattataria sia alla banca girataria, analogamente
all’art. 41 stesso Decreto, “che espressamente equipara
a quella del trattario la responsabilità del banchiere
presso il quale sia stato posto all’incasso un assegno
sbarrato” (S.U. 26 giugno 2007, n. 14712). Ed infatti,
la banca cui sia presentato per l’incasso un assegno
bancario, ha il dovere di pagarlo se l’eventuale
irregolarità (falsificazione o alterazione) dei
requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale
diligenza inerente all’attività bancaria, e che coincide
con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre
attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o
chimici al fine di un controllo dell’autenticità delle
sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli
presentati per la riscossione. Questo principio deve
ritenersi operante anche per la banca trattataria,
perché, quando il titolo le viene rimesso in sede di
stanza di compensazione, ha la possibilità di rilevarne
l’alterazione.
Coglie altrettanto nel segno la
(seconda censura) nella parte in cui sottolinea il
chiaro fraintendimento che vizia l’argomentare della
sentenza in relazione al rilievo dato al “fatto” che sul
conto L. aperto presso Cassa di Risparmio di (…),
comunque, all’atto della negoziazione dell’assegno de
quo pervenne la somma di lire 9.400.000: la notazione
afferente il carattere “satisfattivo” del pagamento
avrebbe avuto infatti senso se l’azione in discorso
fosse stata proposta dalla L., che avesse lamentato la
indebita operazione commessa a suo danno (ed alla quale
ben si sarebbe potuto replicare osservando che la somma
“comunque” era pervenuta sul conto), ma non ha senso
alcuno, come esattamente denunziato, le volte in cui si
verta in una ipotesi di azione di danno proposta dalla
banca trattataria diretta a far valere responsabilità
nei suoi confronti della banca negoziatrice per
l’indebito incasso di quell’assegno scorrettamente
emesso, scorrettamente girato per l’incasso ed (in tesi)
negligentemente negoziato.
Quanto al terzo motivo, teso a far
emergere incongruità argomentative della sentenza sulla
imputazione esclusiva ed assorbente della responsabilità
a Banco di (…), ritenuta pertanto accollatala esclusiva
delle conseguenze di una vicenda che essa aveva, con la
sua negligenza, ingenerato e che essa stessa ebbe, con
la sua conclusiva negligenza, contribuito a consolidare
(avendo perpetrato la sua omessa vigilanza anche in sede
di stanza di compensazione), esso pone questioni di
fatto che devono intendersi assorbite nell’accoglimento
dei primi due motivi potendosi pervenire a formulare
siffatte valutazioni solo dopo aver applicato le regole
sulla esistenza di responsabilità assorbente o di
concorso tra diverse responsabilità.
L’azione intrapresa da Banco di
(…), pervero, è certamente ricollegabile ad una azione
contrattuale: devesi al proposito rammentare che le S.U.
di questa Corte, a composizione di contrasto, hanno
affermato (vd. S.U. 14612 del 2007, cui adde Cass. 7618
del 2010) la natura contrattuale della responsabilità
della banca negoziatrice di assegni bancari (o
circolari), la quale abbia pagato detti assegni in
violazione delle specifiche regole poste dalla Legge
assegno, art. 43, comma 1, nei confronti di tutti i
soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e
che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un
danno: prima di tutti il prenditore, ma eventualmente
anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non
trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo
indebitamente utilizzata la provvista costituita presso
la banca trattataria (o emittente), nonché, se del caso,
questa stessa banca. La Corte di merito - come rilevato
dianzi nella disamina dei due motivi - non ha dunque
mostrato piena comprensione della suddetta natura
dell’azione e quindi della possibilità, affatto
compatibile con la affermata natura contrattuale della
azione della trattaria, che sussistano responsabilità
della trattaria e della negoziatrice, che quella
dell’una o dell’altra sia ritenuta assorbente, e che in
tal ambito debba trovare applicazione il disposto
dell’art. 1227 commi 1 e 2 C.C., per contenere o
addirittura escludere il credito risarcitorio della
attrice. Ed è stata, del resto, la sopra richiamata
pronunzia delle S.U. di questa Corte a ritenere - al
seguito di pronunziati delle Sezioni semplici - la piena
applicabilità del disposto dell’art. 1227 c.c. là dove
ha precisato che, qualora la banca trattataria sia stata
negligente nella verifica del titolo in stanza di
compensazione, tale condotta può qualificarsi come fatto
colposo del creditore, rilevante ai sensi dell’art. 1227
c.c. e pertanto può concorrere con la responsabilità
della banca negoziatrice che abbia accettato in
pagamento l’assegno irregolarmente girato.
L’accoglimento del ricorso comporta
quindi la cassazione della sentenza ed il rinvio atta
stessa Corte perché provveda a nuovo giudizio facendo
applicazione del principio di diritto sopra formulato, e
sottolineato, e perché, conclusivamente, regoli le
spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di
cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di
Firenze in diversa composizione.
Depositata in Cancelleria il
26.10.2011
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