Ove prevede la responsabilità di
"colui che paga un assegno non trasferibile a persona
diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per
l'incasso", il R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2
si riferisce sia alla banca trattarla sia alla banca
girataria, analogamente all'art. 41 stesso Decreto, "che
espressamente equipara a quella del trattario la
responsabilità del banchiere presso il quale sia stato
posto all'incasso un assegno sbarrato”
Ed infatti, la banca cui sia
presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il
dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarità
(falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori
non sia rilevabile con la normale diligenza inerente
all'attività bancaria, e che coincide con la diligenza
media, non essendo tenuta a predisporre attrezzatura
qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di
un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di
altre contraffazioni dei titoli presentati per la
riscossione. Questo principio deve ritenersi operante
anche per la banca trattarla, perché, quando il titolo
le viene rimesso in sede di stanza di compensazione, ha
la possibilità di rilevarne l'alterazione.
Qualora la banca trattarla sia
stata negligente nella verifica del titolo in stanza di
compensazione, tale condotta può qualificarsi come fatto
colposo del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1227
c.c. e pertanto può concorrere con la responsabilità
della banca negoziatrice che abbia accettato in
pagamento l'assegno irregolarmente girato
Cassazione, sez. I, 26 ottobre
2011, n. 22336
(Pres. Plenteda – Rel. Macioce)
Svolgimento del processo
Banco di Sicilia chiese ed ottenne
decreto ingiuntivo a carico di I..L. per il pagamento di
lire 8.567.449 quale saldo debitore del conto corrente
alla stessa intestato. La L. si oppose innanzi al
Tribunale di Firenze deducendo essere apocrifa la sua
firma (sia in calce al contratto di c.c. sia sul retro
dell'A.C. a suo favore emesso da BdS per lire 9.980.000)
e l'adito giudice autorizzò l'opposto a chiamare in
causa la Cassa di Risparmio di Volterra. Il Tribunale
con sentenza 29.9.2003 ebbe a revocare il d.i. opposto,
assolvendo la L. da ogni pretesa e di contro condannando
la chiamata Cassa a pagare al B.d.S. la somma di Euro
4.424,72 per avere negoziato l'assegno del B.d.S. con il
quale sarebbe avvenuta la erogazione del prestito alla
L. pur non avendo ella sottoscritto alcun contratto né
firmato l'assegno non trasferibile. La sentenza venne
impugnata dalla Cassa di Risparmio di Volterra che
sosteneva la addebitabilita a negligenza del B.d.S.
della vicenda e si costituì il solo B.d.S. La Corte di
Firenze con sentenza 31.5.2006 andando di contrario
avviso respinse la domanda del B.d.S. nei confronti
della Cassa e condannò l'appellata alla refusione delle
spese in favore della Cassa, affermando in motivazione:
che la decisione del Tribunale di ritenere Cassa di
Volterra responsabile era fondata sulla violazione
dell'art. 43 del RD 1736 del 1933, per avere pagato con
negligenza l'assegno non trasferibile a soggetto diverso
dall'intestatario; che in realtà all'atto della
negoziazione sul conto della L. presso la Cassa era
stato accreditato l'importo di lire 9.400.000 si da far
ritenere che le somme erano comunque pervenute sul conto
della apparente prenditrice; che per il residuo di lire
580.000 il fatto generatore del danno era comunque
riconducibile solo al BdS che aveva stipulato il
contratto di c.c. e concesso apertura di credito a
soggetto diverso dalla L. e che aveva apposto firma
apocrifa; che per tal ragione era stata esattamente
revocata l'ingiunzione chiesta da BdS a carico della L.
e per la stessa ragione nulla poteva essere chiesto alla
Cassa negoziatrice dal soggetto che aveva dato causa,
con la sua negligenza, all'illecito.
Per la cassazione di tale sentenza
BdS ha proposto ricorso con tre motivi il 4.12.2006,
resistiti da controricorso della cassa di Risparmio di
Volterra del 27.1.2007. Entrambe le parti hanno
depositato memorie.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che il ricorso
sia meritevole di accoglimento. Primo motivo: si
denunzia violazione dell'art. 43 RD 1736 del 1933 per
avere la Corte obliterato l'autonomo titolo di
responsabilità della banca negoziatrice che paghi un
assegno non trasferibile a soggetto diverso dal
prenditore. Secondo motivo: si lamenta violazione
dell'art. 1992 c.c. per avere affermato l'esistenza di
un effetto liberatorio della responsabilità della Cassa
collegandolo all'avvenuto accreditamento di somma sul
conto della L., che peraltro di tal conto si limitava a
ridurre lo scoperto, nel mentre nessun effetto
liberatorio era configurabile nel caso di colpa grave
della negoziatrice (per le ragioni esposte anche nel
primo motivo). Terzo motivo: si censura di carenza di
motivazione l'argomentazione diretta a far gravare solo
sul BdS la responsabilità della vicenda, dimenticando
che il BdS non era stato negligente (dato che L. non
aveva mai contestato gli estratti conto, non aveva
eccepito alcunché alla disdetta del 18.9.1991, aveva
invece fruito del prestito e provveduto ad effettuare
rimesse solutorie dal conto di Cassa di Volterra).
Coglie nel segno certamente la
censura nella parte in cui lamenta la perpetrata totale
disapplicazione dell'art. 43 del RD 1736 del 1933 inteso
anche come fonte di precetto regolatore della
responsabilità nei rapporti tra banche (trattarla e
negoziatrice). Questa Corte, di recente, (Cass. 6624 del
2010) ha avuto occasione di rammentare che la Corte di
legittimità ha precisato che, ove prevede la
responsabilità di "colui che paga un assegno non
trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal
banchiere giratario per l'incasso", il R.D. n. 1736 del
1933, art. 43, comma 2 si riferisce sia alla banca
trattarla sia alla banca girataria, analogamente
all'art. 41 stesso Decreto, "che espressamente equipara
a quella del trattario la responsabilità del banchiere
presso il quale sia stato posto all'incasso un assegno
sbarrato" (S.U. 26 giugno 2007, n. 14712). Ed infatti,
la banca cui sia presentato per l'incasso un assegno
bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale
irregolarità (falsificazione o alterazione) dei
requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale
diligenza inerente all'attività bancaria, e che coincide
con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre
attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o
chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle
sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli
presentati per la riscossione. Questo principio deve
ritenersi operante anche per la banca trattarla, perché,
quando il titolo le viene rimesso in sede di stanza di
compensazione, ha la possibilità di rilevarne
l'alterazione.
Coglie altrettanto nel segno la
(seconda censura) nella parte in cui sottolinea il
chiaro fraintendimento che vizia l'argomentare della
sentenza in relazione al rilievo dato al "fatto" che sul
conto L. aperto presso Ca.RI.Volterra, comunque,
all'atto della negoziazione dell'assegno de quo pervenne
la somma di lire 9.400.000: la notazione afferente il
carattere "satisfattivo" del pagamento avrebbe avuto
infatti senso se l'azione in discorso fosse stata
proposta dalla L., che avesse lamentato la indebita
operazione commessa a suo danno (ed alla quale ben si
sarebbe potuto replicare osservando che la somma
"comunque" era pervenuta sul conto), ma non ha senso
alcuno, come esattamente denunziato, le volte in cui si
verta in una ipotesi di azione di danno proposta dalla
banca trattarla diretta a far valere responsabilità nei
suoi confronti della banca negoziatrice per l'indebito
incasso di quell'assegno scorrettamente emesso,
scorrettamente girato per l'incasso ed (in tesi)
negligentemente negoziato.
Quanto al terzo motivo, teso a far
emergere incongruità argomentative della sentenza sulla
imputazione esclusiva ed assorbente della responsabilità
a BdS, ritenuta pertanto accollatala esclusiva delle
conseguenze di una vicenda che essa aveva, con la sua
negligenza, ingenerato e che essa stessa ebbe, con la
sua conclusiva negligenza, contribuito a consolidare
(avendo perpetrato la sua omessa vigilanza anche in sede
di stanza di compensazione), esso pone questioni di
fatto che devono intendersi assorbite nell'accoglimento
dei primi due motivi potendosi pervenire a formulare
siffatte valutazioni solo dopo aver applicato le regole
sulla esistenza di responsabilità assorbente o di
concorso tra diverse responsabilità.
L'azione intrapresa da BdS,
pervero, è certamente ricollegabile ad una azione
contrattuale: devesi al proposito rammentare che le S.U.
di questa Corte, a composizione di contrasto, hanno
affermato (vd. S.U. 14612 del 2007, cui adde Cass. 7618
del 2010) la natura contrattuale della responsabilità
della banca negoziatrice di assegni bancari (o
circolari), la quale abbia pagato detti assegni in
violazione delle specifiche regole poste dalla Legge
assegno, art. 43, comma 1, nei confronti di tutti i
soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e
che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un
danno: prima di tutti il prenditore, ma eventualmente
anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non
trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo
indebitamente utilizzata la provvista costituita presso
la banca trattarla (o emittente), nonché, se del caso,
questa stessa banca. La Corte di merito - come rilevato
dianzi nella disamina dei due motivi - non ha dunque
mostrato piena comprensione della suddetta natura
dell'azione e quindi della possibilità, affatto
compatibile con la affermata natura contrattuale della
azione della trattaria, che sussistano responsabilità
della trattaria e della negoziatrice, che quella
dell'una o dell'altra sia ritenuta assorbente, e che in
tal ambito debba trovare applicazione il disposto
dell'art. 1227 commi 1 e 2 C.C., per contenere o
addirittura escludere il credito risarcitorio della
attrice. Ed è stata, del resto, la sopra richiamata
pronunzia delle S.U. di questa Corte a ritenere - al
seguito di pronunziati delle Sezioni semplici - la piena
applicabilità del disposto dell'art. 1227 c.c. là dove
ha precisato che, qualora la banca trattarla sia stata
negligente nella verifica del titolo in stanza di
compensazione, tale condotta può qualificarsi come fatto
colposo del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1227
c.c. e pertanto può concorrere con la responsabilità
della banca negoziatrice che abbia accettato in
pagamento l'assegno irregolarmente girato.
L'accoglimento del ricorso comporta
quindi la cassazione della sentenza ed il rinvio atta
stessa Corte perché provveda a nuovo giudizio facendo
applicazione del principio di diritto sopra formulato, e
sottolineato, e perché, conclusivamente, regoli le
spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di
cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di
Firenze in diversa composizione. |