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Nella riscossione coattiva delle imposte lo Stato è obbligato a pagare gli immobili al prezzo base del terzo incanto-Corte costituzionale - Sentenza 17-28 ottobre 2011 n. 281-Commento-Guioda dirittto.it

 

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Niente sconti allo Stato nell’acquisizione di immobili al termine di una procedura coattiva di riscossione delle imposte. Il prezzo dell’assegnazione del bene non può, quindi, essere inferiore a quello posto a base del terzo incanto.

 

La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 281 del 28 ottobre ha dichiarato illegittimo l’articolo 85, comma 1, del Dpr n. 602 del 1973 nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l’assegnazione dell’immobile allo Stato ha luogo “per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede”, anziché per il prezzo base del terzo incanto.

 

Secondo i giudici di Palazzo della Consulta la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all’esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato ed è, per tale ragione, improntata a criteri di semplicità e speditezza della procedura.

 

Coerentemente con la finalità di tempestiva riscossione dei crediti tributari, il legislatore, nel caso in cui sia risultato impossibile vendere l’immobile esecutato nel corso di tre incanti ha previsto, con l’articolo 85 del Dpr n. 602 del 1973, che il bene sia assegnato allo Stato. Questa soluzione risponde alla ratio di accelerare il procedimento di riscossione coattiva, assicurando che l’espropriazione possa ugualmente avere termine in modo rapido con la realizzazione di un ricavo, anche nel caso di incollocabilità dell’immobile sul mercato. La norma censurata, però, prevedendo che l’immobile sia assegnato allo Stato per il prezzo costituito dalla somma per la quale si procede, pone una disciplina palesemente irragionevole. L’irragionevolezza discende dal fatto che la norma, nello stabilire il prezzo, fissa un ammontare che prescinde da qualsiasi collegamento con il valore del bene e che può essere anche irrisorio; e ciò nonostante che il trasferimento immobiliare abbia la finalità di trasformare il bene in denaro per il soddisfacimento dei creditori e non certo di infliggere una sanzione atipica al debitore inadempiente. L’ammontare del credito tributario per cui si procede – sia esso superiore o inferiore al prezzo base del terzo incanto – dipende, in effetti, da circostanze contingenti e meramente casuali, non correlate al valore dell’immobile, e non può essere assunto, pertanto, quale criterio di determinazione del prezzo da corrispondere in sede di espropriazione forzata.

 

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