Niente sconti allo Stato
nell’acquisizione di immobili al termine di una
procedura coattiva di riscossione delle imposte. Il
prezzo dell’assegnazione del bene non può, quindi,
essere inferiore a quello posto a base del terzo
incanto.
La Corte costituzionale, infatti,
con la sentenza n. 281 del 28 ottobre ha dichiarato
illegittimo l’articolo 85, comma 1, del Dpr n. 602 del
1973 nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto
ha esito negativo, l’assegnazione dell’immobile allo
Stato ha luogo “per il minor prezzo tra il prezzo base
del terzo incanto e la somma per la quale si procede”,
anziché per il prezzo base del terzo incanto.
Secondo i giudici di Palazzo della
Consulta la disciplina speciale della riscossione
coattiva delle imposte non pagate risponde all’esigenza
della pronta realizzazione del credito fiscale a
garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria
dello Stato ed è, per tale ragione, improntata a criteri
di semplicità e speditezza della procedura.
Coerentemente con la finalità di
tempestiva riscossione dei crediti tributari, il
legislatore, nel caso in cui sia risultato impossibile
vendere l’immobile esecutato nel corso di tre incanti ha
previsto, con l’articolo 85 del Dpr n. 602 del 1973, che
il bene sia assegnato allo Stato. Questa soluzione
risponde alla ratio di accelerare il procedimento di
riscossione coattiva, assicurando che l’espropriazione
possa ugualmente avere termine in modo rapido con la
realizzazione di un ricavo, anche nel caso di
incollocabilità dell’immobile sul mercato. La norma
censurata, però, prevedendo che l’immobile sia assegnato
allo Stato per il prezzo costituito dalla somma per la
quale si procede, pone una disciplina palesemente
irragionevole. L’irragionevolezza discende dal fatto che
la norma, nello stabilire il prezzo, fissa un ammontare
che prescinde da qualsiasi collegamento con il valore
del bene e che può essere anche irrisorio; e ciò
nonostante che il trasferimento immobiliare abbia la
finalità di trasformare il bene in denaro per il
soddisfacimento dei creditori e non certo di infliggere
una sanzione atipica al debitore inadempiente.
L’ammontare del credito tributario per cui si procede –
sia esso superiore o inferiore al prezzo base del terzo
incanto – dipende, in effetti, da circostanze
contingenti e meramente casuali, non correlate al valore
dell’immobile, e non può essere assunto, pertanto, quale
criterio di determinazione del prezzo da corrispondere
in sede di espropriazione forzata. |