La giurisprudenza è costante nel
ritenere che il falso in carta di identità configura
l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 477 e non quella di
cui all'art. 479 c.p., posto che la carta d'identità
rientra tra i documenti tutelati da detta norma,
trattandosi di un certificato - e non di un atto
pubblico costitutivo di diritti a favore del privato ed
obblighi a carico della P.A. - la cui specifica finalità
è solo quella di consentire l'esatta identificazione
delle persone
Cassazione, sez. V, 17 ottobre
2011, n. 37394
(Pres. Marasca – Rel. Vessichelli)
Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione D'A.
G. avverso la sentenza di patteggiamento emessa nei suoi
confronti il 22 dicembre 2010 (dep. 30 dicembre 2010) in
ordine al reato di falso per induzione in atto pubblico
(artt. 48 e 479 c.p.) per fatti commessi nel 2008.
Deduce la erronea qualificazione
giuridica di uno dei fatti contestatigli (capo A) che,
essendo attinente alla falsificazione di una carta di
identità, avrebbe dovuto essere qualificato come falso
concernente una certificazione amministrativa.
Il Procuratore Generale presso
questa Corte ha chiesto accogliersi il ricorso.
Il ricorso è fondato.
Osserva la giurisprudenza di
legittimità, a Sezioni unite, che con il ricorso per
cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può
essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del
fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e
recepita dal giudice, in quanto la qualificazione
giuridica del fatto è materia sottratta alla
disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce
errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606,
lett. b) c.p.p. ( Sez. U, Sentenza n. 5 del 19/01/2000
Cc. (dep. 28/04/2000 ) Rv. 215825), Conforme Rv.
245505).
Anche ad avere riguardo al criterio
dell’”errore manifesto”, elaborato da una parte della
giurisprudenza di questa Corte (vedi Rv. 241666; Rv.
238286; Rv. 246394) deve pervenirsi alla conclusione che
nel caso di specie di tal genere di errore si è
trattato.
Infatti la giurisprudenza è
costante nel ritenere che il falso in carta di identità
configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 477 e non
quella di cui all'art. 479 c.p., posto che la carta
d'identità rientra tra i documenti tutelati da detta
norma, trattandosi di un certificato - e non di un atto
pubblico costitutivo di diritti a favore del privato ed
obblighi a carico della P.A. - la cui specifica finalità
è solo quella di consentire l'esatta identificazione
delle persone (fattispecie in tema di falsificazione per
induzione) (Sez. 5, Sentenza n. 508 del 28/09/2006 Ud.
(dep. 12/01/2007) Rv. 235689; massime precedenti
conformi: N. 12280 del 1990 Rv. 185266).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con
rinvio al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso .
Roma 21settembre 2011
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