In tema di distanze nelle
costruzioni (art. 873 c.c.), con la sentenza n. 22081
depositata il 25 ottobre 2011, la Corte di Cassazione ha
confermato una condanna alla demolizione di un manufatto
costruito a ridosso della proprietà del vicino
approfittando del fatto che tra i due edifici vi era un
cortile. Nella sentenza la Corte ribadisce che le norme
sulle dimensioni degli spazi interni non possono
derogare a quelle sulle distanze tra edifici. Secondo
quanto si apprende dalla ricostruzione della vicenda
fatta dagli Ermellini, il proprietario di un fondo
conveniva un giudizio il proprietario del fondo
confinante per sentirlo condannare alla demolizione
della costruzione realizzata dal convenuto a distanza
illegale dal confine. Il convenuto resisteva sostenendo
la legittimità della costruzione ai sensi dell'art. 7 n.
4 NTA. Il Tribunale rigettava la domanda che veniva però
accolta in sede di gravame sulla base del fatto che
l'immobile era stato edificato a distanza illegale dal
confine laterale prescritto dall'art. 7 n. 5 NTA.
Proponeva ricorso per cassazione il proprietario del
fondo costruito a distanza illegale (sostenendo che la
mancata applicazione dell'art. 43 REC che detta una
disciplina specifica relativamente agli spazi interni
chiusi e in particolare ai cortili, che deroga all'art.
7 n. 5 NTA del piano di fabbricazione, tenuto conto che
fra l'immobile realizzato dal ricorrente e quello
dell'attore esiste uno spazio interno costituente
cortile: la costruzione di esso era rispettosa di quanto
previsto da tali disposizioni; in relazione a una corte
urbana non è prospettabile la distanza fra confine
interno e confine laterale)". La Corte, rigettando il
ricorso in quanto inammissibile, ha però avuto modo di
spiegare, confermando l'orientamento giurisprudenziale
in materia, che "le norme sulle distanze tra le
costruzioni, integrative di quelle contenute nel codice
civile, devono essere applicate indipendentemente dalla
destinazione dello spazio intermedio che ne risulti e
non trovano deroga con riguardo alle prescrizioni sulle
dimensioni dei cortili le quali, siccome rivolte alla
disciplina dei rapporti planovolumetrici tra le
costruzioni e gli spazi liberi adiacenti prescindendo
dall'appartenenza di essi ad un unico o a più
proprietari, non costituiscono norme integrative di
quelle codicistiche in materia di distanze tra
costruzioni (che si riferiscono alle costruzioni su
fondi finitimi) e, pertanto, non possono escludere
l'applicazione delle norme specificatamente dirette alla
disciplina di tali distanze".
- Autore: Luisa Foti) - Cita nel
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(Fonte: StudioCataldi.it) |