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Le spese sostenute per la
consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di
allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che
la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a
meno che il giudice non le compensi ex art. 92 comma 2
c.p.c. ovvero ne escluda la ripetizione in quanto
eccessive o superflue ex art. 92 comma 1 c. p. c. FATTO
Nella presente controversia,
l’attrice Ghedini chiede il risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un
intervento di mastoplatistica addittiva, asseritamente
eseguito senza un adeguato consenso informato e comunque
in modo non corretto, dai dottori Bonaduce Scolastica e
Rossi Rodolfo.
Resiste la Bonaduce, eccependo in
rito la nullità della citazione, e nel merito la
correttezza del proprio operato.
Resiste anche il Rossi, per un
verso sostenendo che l’intervento è stato ben eseguito;
in subordine, deducendo che eventuali errori devono
essere imputati all’opera della dottoressa Bonaduce; da
ultimo, chiedendo comunque, in denegata ipotesi di
condanna, di essere manlevato dalla propria
assicurazione Zurigo, della quale chiede ed ottiene la
chiamata in giudizio.
Costituitasi anche la Zurigo, la
causa è istruita con una CTU medico-legale affidata al
dottor Pagliara.
DIRITTO
a) In rito, va innanzitutto
disattesa l’eccezione di “inammissibilità, e/o
improcedibilità e/o nullità della domanda attorea”,
confusamente formulata a pagina 5 della comparsa di
risposta della Bonaduce, sovrapponendo categorie
processuali del tutto distinte tra loro.
Invero, basta osservare che nessuna
condizione di ammissibilità è prevista per proporre una
domanda di risarcimento del danno da colpa medica, e
quindi l’eccezione di inammissibilità è manifestamente
infondata; che parimenti, almeno prima dell’entrata in
vigore del D.Lgs. n. 28/2010, inapplicabile ratione
temporis alla presente procedura, nessuna condizione di
procedibilità era prevista, ciò che rende palesemente
infondata anche l’eccezione di improcedibilità; che
infine, infondata è pure l’eccezione di nullità, atteso
che i requisiti del petitum e della causa petendi
previsti dall’art. 163 c.p.c., sono perfettamente e
linearmente indicati nell’atto introduttivo nella
richiesta di pagamento di una cifra di denaro (id est €
13.339, € 15.000 ed € 17.180, relativamente alle tre
distinte poste di danno richieste), nonché
nell’indicazione dei motivi che integrano la colpa
medica dei convenuti.
b) Nel merito, la causa può essere
decisa sulla base della CTU, svolta con motivazione
convincente e pienamente condivisibile, che ha
adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, dalla
quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in
quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di
vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza
ai documenti agli atti ed allo stato di fatto
analizzato.
Con riferimento all’an della
responsabilità, ha infatti accertato il CTU che
l’intervento chirurgico effettuato dai convenuti “non è
stato eseguito secondo indicazioni terapetutiche
corrette”; e che i negativi esiti derivanti dal “danno
cicatriziale amplificato” e dal “peggioramento della
ptosi mammaria per effetto delle protesi non
correttamente posizionate… sarebbero stati evitati da un
intervento eseguito correttamente” (cfr. pag. 7
perizia).
Nessun dubbio, quindi, può esservi
in ordine al fatto che i convenuti debbano rispondere
per i danni subiti dall’attrice, essendo evidente la
responsabilità medica dei convenuti stessi in ordine ad
un intervento mal eseguito, ciò che rende non necessario
lo scrutinio dell’ulteriore tematica relativa
all’adeguatezza del consenso informato.
Tenuto poi conto che non è
possibile distinguere l’apporto causale offerto dai due
medici nell’intervento per cui è causa (cfr. le
dichiarazioni rese dal CTU a verbale d’udienza del
7/7/2009: “tecnicamente, dall’analisi degli atti a
disposizione, in particolare dall’analisi della copia
della cartella clinica, non si riesce a scindere la
responsabilità dei singoli professionisti, essendo la
cartella sottoscritta da entrambi”), i convenuti
dovranno essere chiamati a rispondere in solido tra loro
dei danni cagionati all’attrice.
c) Circa la quantificazione dei
danni, occorre nuovamente riportarsi alla CTU.
Deve quindi ritenersi che le
lesioni subite dall’attrice consistano nel 4,5% di danno
biologico permanente, in 10 giorni di ITT, in 15 giorni
di ITP al 50% ed in altri 15 giorni di ITP al 25%.
Pertanto, sulla base dei parametri
liquidatori cd. del Tribunale di Milano aggiornati
all’attualità - che qui si intendono applicare in quanto
condivisibili ed adeguati, e comunque ritenuti dalla
stessa Suprema Corte il metro della corretta
liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. n.
12408/2011) - tenuto conto di un’età di 27 anni al
momento del sinistro, spetta a parte attrice un
complessivo risarcimento per danno non patrimoniale, già
comprensivo delle sofferenze biologiche, morali ed
esistenziali, di € 9.514,5 (ed in particolare, € 7.177
per danno biologico permanente; sulla base teorica di
euro 110 giornaliere per ITT, somma mediana tra quella
minima di 91 e massima di 136, € 1.100 per ITT, € 825
per ITP al 50%, € 412,5 per ITP al 25%).
Su tale somma capitale, che integra
all’evidenza un debito di valore in quanto posta
risarcitoria, così come da domanda ed in base ai
principi generali, vanno riconosciuti, secondo la
pacifica giurisprudenza, rivalutazione ed interessi
sulla somma stessa via via rivalutata, dalla data del
fatto, id est il 12/1/2004, al saldo. Tuttavia, essendo
la somma capitale già calcolata all’attualità ed in
ragione della difficoltà di procedere alla
devalutazione, in piena aderenza all’insegnamento dalla
Suprema Corte, gli interessi possono essere calcolati
sulla somma integralmente rivalutata, ma da un momento
intermedio tra il fatto e la sentenza, id est il
1/1/2008.
d) Quanto al danno patrimoniale
emergente, lo stesso ammonta ad € 1.000 per le visite
medico-legali cui l’attrice si è sottoposta dopo
l’intervento effettuato dai convenuti ed al fine di
attestare la non correttezza dello stesso (cfr. fattura
all. 4 fascicolo di parte, relativa alla relazione all.
3 dello stesso fascicolo); ad € 180 per visite mediche
effettuate presso il Centro Studi di Neuroscienze di
Milano (cfr. fattura all. 5 fascicolo di parte); ad €
5.000 per l’intervento chirurgico successivamente
sopportato al fine di contenere i danni estetici (cfr.
all. 13 fascicolo attoreo); ad € 840 per spese di CTP
(cfr. all. 15 fascicolo di parte), posto che le spese
sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale
ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano
tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi
rimborsate (Cass. n. 4357/2003, Cass. n. 6056/1990), a
meno che il giudice non le compensi ex art. 92 comma 2
c.p.c. (Cass. n. 12759/1993).
Non può invece essere ripetuta la
spesa di € 1.200 (cfr. all. 14 fascicolo di parte), per
una consulenza medica del tutto superflua, in quanto
sostanzialmente duplicativa di quella effettuata ante
causam di cui agli allegati 3-4 e dell’opera resa dal
CTP in corso di CTU (cfr. Cass. n. 6056/1990, Cass. n.
3716/1980 in ordine alla possibilità di compensare le
spese di CTP allorquando esse siano eccessive o
superflue).
Neppure può essere concessa la
richiesta restituzione della somma di € 6.000 pagata per
l’intervento chirurgico effettuato dai convenuti,
trattandosi del prezzo di un contratto validamente
stipulato, regolarmente eseguito e relativamente al
quale neppure è stata chiesta la risoluzione.
Consegue, conclusivamente, che il
danno patrimoniale ammonta ad € 7.020. Su tale somma
capitale, che integra all’evidenza un debito di valore
in quanto posta risarcitoria, così come da domanda ed in
base ai principi generali, vanno riconosciuti, secondo
la pacifica giurisprudenza, rivalutazione ed interessi
sulla somma stessa via via rivalutata, dalla data del
fatto, id est il 12/1/2004, al saldo.
e) La domanda di manleva spiegata
dal dottor Rossi nei confronti della propria
assicurazione è parzialmente fondata.
Invero, la polizza è certamente
operativa, atteso che essa si riferisce ai danni
determinati da “errore tecnico”, ciò che, come sopra
argomentato, deve ritenersi nel casso di specie
certamente configurabile.
Tuttavia, come correttamente
eccepito dalla difesa dell’assicurazione, rimane a
carico dell’assicurato una franchigia del 10% con un
minimo di £. 500.000, pari ad € 258,243.
Pertanto, con la franchigia di cui
sopra, la Zurigo deve essere condannata a rifondere a
Rossi Rodolfo quanto pagato, in ragione della presente
sentenza ed favore di Ghedini Bibi, per somma capitale,
interessi, rivalutazione, spese legali e di CTU.
f) Le spese di lite, liquidate come
da dispositivo, seguono la soccombenza, ex art. 91
c.p.c., nei diversi rapporti processuali.
Pertanto, i convenuti, in solido
tra loro, devono essere condannati a rifondere le spese
dell’attrice, mentre Zurigo quelle di Rossi.
Le spese di CTU, già liquidate in
corso di causa con il separato decreto di cui a
dispositivo, sono definitivamente poste a carico dei tre
soccombenti, cioè Bonaduce, Rossi e Zurigo, in solido
nei rapporti esterni.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza in
composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel
contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza
disattesa
- condanna Bonaduce Scolastica e
Rossi Rodolfo, in solido tra loro, a pagare a Ghedini
Bibi
€ 9.514,5 oltre interessi legali
dal 1/1/2008 al saldo;
€ 7.020 oltre rivalutazione ed
interessi legali sulla somma via via rivalutata dal
12/1/2004 al saldo;
- condanna Bonaduce Scolastica e
Rossi Rodolfo, in solido tra loro, a rifondere a Ghedini
Bibi le spese di lite del presente giudizio, che liquida
in € 362,9 per rimborsi, € 1.345 per diritti, € 4.919
per onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
- condanna Zurigo Assicurazioni
s.p.a. a rifondere a Rossi Rodolfo le spese di lite del
presente giudizio, che liquida in € 30 per rimborsi, €
4.500 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14
TP;
- pone definitivamente a carico di
Bonaduce Scolastica, Rossi Rodolfo e Zurigo Compagnia
Assicurazioni s.p.a., in solido, le spese di CTU, già
liquidate in corso di causa con separato decreto
2372/2008;
- condanna Zurigo Assicurazioni
s.p.a. a rifondere a Rossi Rodolfo quanto pagato a
favore di Ghedini Bibi in dipendenza della presente
sentenza, per somma capitale, interessi, rivalutazione,
spese legali e di CTU, con franchigia del 10% ed un
minimo di € 258,243.
Piacenza, 18/10/2011
Il Giudice
dott. Gianluigi MORLINI |