Lavori usuranti: pubblicato il decreto con le modalità
operative per richiedere il pensionamento anticipato
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 276 del
26 novembre il decreto ministeriale (D.M. 20 settembre
2011) che detta le modalità operative per l'accesso
anticipato al pensionamento per gli addetti alle
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Il provvedimento era l'indispensabile tassello per
rendere pienamente operativa la riforma approvata con il
decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 dal momento
che stabilisce le modalità di attestazione dello
svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività
indicate come usuranti, individuate all'art. 1, lettere
a), b), c) e d) del decreto legislativo 67/2011.
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011 , n. 67 -Accesso
anticipato al pensionamento per gli addetti alle
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma
dell'articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto l'articolo 1, commi 3, lettere da a) ad f), 90 e
91, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247;
Visto l'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243,
come
modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 247;
Visto l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
Visto l'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e
della
previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente
piu'
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro in
data 25
gennaio 2011;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri,
adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano
nella seduta del 10 febbraio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione del 13 aprile 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente
faticose e pesanti
1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della
legge 23 agosto
2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della
legge 24 dicembre
2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto
per l'accesso
al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando
il requisito
di anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque
anni e il
regime di decorrenza del pensionamento vigente al
momento della
maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti
tipologie di
lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente
usuranti di
cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e
della
previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai
soli fini
del presente decreto legislativo, nelle seguenti
categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera
g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che
prestano la
loro attivita' nel periodo notturno come definito alla
lettera d) del
predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo
di giorni
lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che
maturano i
requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso
tra il 1°
luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per
coloro che
maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1°
luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori
che
prestano la loro attivita' per almeno tre ore
nell'intervallo tra la
mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo
1, comma 2,
lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del
2003, per
periodi di lavoro di durata pari all'intero anno
lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali
operano le
voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro
di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al
presente decreto
legislativo, cui si applicano i criteri per
l'organizzazione del
lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile,
impegnati
all'interno di un processo produttivo in serie,
contraddistinto da un
ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione
con mansioni
organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano
attivita'
caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso
ciclo
lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che
si spostano a
flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate
dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con
esclusione
degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di
produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali, ad attivita' di
regolazione
o controllo computerizzato delle linee di produzione e
al controllo
di qualita';
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non
inferiore a
9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto
collettivo.
2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e'
esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1
abbiano svolto
una o piu' delle attivita' lavorative di cui alle
lettere a), b), c)
e d) del medesimo comma 1, secondo le modalita' ivi
previste, per un
periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione
dei
requisiti, negli ultimi dieci di attivita' lavorativa,
per le
pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
b) ad almeno la meta' della vita lavorativa complessiva,
per le
pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si
tiene conto
dei periodi di svolgimento effettivo delle attivita'
lavorative
indicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di
quelli
totalmente coperti da contribuzione figurativa.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori
dipendenti di cui
al comma 1 conseguono il diritto al trattamento
pensionistico con
un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di
eta'
anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre
unita' rispetto
ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui
all'Allegato 1della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli
adeguamenti dei
requisiti agli incrementi della speranza di vita
previsti
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i
lavoratori di cui
al comma 1 conseguono il diritto al trattamento
pensionistico in
presenza dei seguenti requisiti:
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30
giugno
2009, un'eta' anagrafica ridotta di un anno rispetto a
quella
indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1della
legge n. 247 del
2007;
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31
dicembre
2009, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed una
somma di eta'
anagrafica e anzianita' contributiva inferiore di due
unita' rispetto
ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella
Tabella B di cui
all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;
c) per l'anno 2010, un'eta' anagrafica ridotta di due
anni ed una
somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva
ridotta di una
unita' rispetto ai requisiti indicati per lo stesso
periodo nella
predetta Tabella B;
d) per gli anni 2011 e 2012, un'eta' anagrafica
inferiore ridotta
di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita'
contributiva
ridotta di due unita' rispetto ai requisiti indicati per
lo stesso
periodo nella medesima Tabella B.
6. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al
comma 1,
lettera b), numero 1), per un numero di giorni
lavorativi annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso
anticipato
dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di eta'
anagrafica
prevista ai commi 4 e 5 non puo' superare:
a) un anno per coloro che svolgono le predette attivita'
per un
numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) due anni per coloro che svolgono le predette
attivita'
lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno
da 72 a 77.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, e'
considerata, tra le
attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma
medesimo, quella
svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo
piu' lungo
nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma
2 e, nel caso
di svolgimento per un periodo di tempo equivalente,
quella di cui
alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6
abbia svolto
anche una o piu' delle attivita' di cui alle altre
fattispecie
indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si
applica il
beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se,
prendendo in
considerazione il periodo complessivo in cui sono state
svolte le
attivita' di cui alle predette lettere a), b), c) e d),
le attivita'
specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per
un periodo
superiore alla meta'.
8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per
l'accesso
anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti
previsti
nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali
condizioni di miglior
favore non sono cumulabili o integrabili con le
disposizioni del
presente articolo.
9. I benefici di cui al presente articolo spettano,
fermo restando
quanto disciplinato dall'articolo 3, con effetto dalla
prima
decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del
presente decreto
purche', in ogni caso, successiva alla data di
cessazione del
rapporto di lavoro.
Art. 2
Modalita' di presentazione della domanda per l'accesso
al beneficio e
relativa documentazione
1. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'articolo
1, il
lavoratore interessato deve trasmettere la relativa
domanda e la
necessaria documentazione:
a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia gia'
maturato o
maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro
il 31
dicembre 2011;
b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei
requisiti
agevolati qualora tali requisiti siano maturati a
decorrere dal 1°
gennaio 2012.
2. La domanda di cui al comma 1, presentata all'Istituto
previdenziale presso il quale il lavoratore e' iscritto,
deve essere
corredata da copia o estratti della documentazione
prevista dalla
normativa vigente al momento dello svolgimento delle
attivita' di cui
all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa
da cui emerga
la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo
del
pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1,
con
riferimento sia alla qualita' delle attivita' svolte sia
ai necessari
periodi di espletamento come stabilito dal medesimo
articolo 1, sia
alla dimensione ed all'assetto organizzativo
dell'azienda, riferibili
a:
a) prospetto di paga;
b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro
unico del
lavoro;
c) libretto di lavoro;
d) contratto di lavoro individuale indicante anche il
contratto
collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il
livello di
inquadramento;
e) ordini di servizio, schemi di turnazione del
personale,
registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento
di incarichi
o mansioni;
f) documentazione medico-sanitaria;
g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del
decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di
vigenza di tale
disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo
5, comma 1;
h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2;
i) carta di qualificazione del conducente di cui
all'articolo 18
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e
certificato di
idoneita' alla guida.
l) documento di valutazione del rischio previsto dalle
vigenti
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro;
m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo
9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive
modificazioni;
n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo
4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181,
contenente le
informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 152;
o) altra documentazione equipollente.
3. L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il
trattamento pensionistico comunica, secondo quanto
previsto dal
decreto di cui all'articolo 4, all'interessato, nel caso
in cui
l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima
decorrenza utile
del trattamento pensionistico, la quale resta
subordinata alla
presentazione all'ente medesimo della domanda di
pensionamento
dell'interessato ai fini della verifica
dell'integrazione dei
requisiti previsti.
4. La presentazione della domanda oltre i termini
stabiliti dal
comma 1 comporta, in caso di accertamento positivo dei
requisiti, il
differimento del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico anticipato pari a:
a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso
in un
mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso
tra un
mese e due mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre
mesi ed
oltre.
5. A decorrere dal mese successivo alla data di
pubblicazione del
decreto di cui all'articolo 4, vengono adottate
modalita' di
rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto
decreto, dello
svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo
periodo, delle
attivita' di cui all'articolo 1.
6. Il datore di lavoro e' tenuto a rendere disponibile
per il
lavoratore la documentazione di cui al comma 2, tenuto
conto degli
obblighi di conservazione della medesima.
Art. 3
Meccanismo di salvaguardia
1. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento
del diritto
emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed
accolte, il
verificarsi di scostamenti del numero di domande
rispetto alle
risorse finanziarie di cui all'articolo 7, la decorrenza
dei
trattamenti e' differita, con criteri di priorita' in
ragione della
maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo
1, commi 4, 5
e 6, individuati con il decreto di cui all'articolo 4,
e, a parita'
degli stessi, in ragione della data di presentazione
della domanda,
al fine di garantire un numero di accessi al
pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al
numero di
pensionamenti programmato in relazione alle predette
risorse
finanziarie.
Art. 4
Modalita' attuative
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale,
sono adottate
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto legislativo, le necessarie disposizioni
attuative, con
particolare riferimento:
a) all'espletamento del monitoraggio e della procedura
di cui
all'articolo 3, da effettuarsi con il procedimento di
cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
eventualmente
anche al fine di fornire indicazioni agli enti
previdenziali per la
specificazione, ove necessario, dei criteri da seguire
nell'espletamento del procedimento di cui alla lettera
b);
b) alla disciplina del procedimento accertativo in
relazione alla
documentazione di cui all'articolo 2, con particolare
riferimento
all'accertamento delle attivita' di cui all'articolo 1,
comma 1,
lettera c), e del rispetto dei requisiti quantitativi di
lavoro di
cui all'articolo 1, commi 1, lettera b), 2 e 6;
c) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore
del
trattamento pensionistico fornisce all'interessato in
esito alla
presentazione della domanda di cui all'articolo 2;
d) alla predisposizione di criteri da seguire
nell'espletamento
dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del
personale ispettivo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nonche' degli enti
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
e) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente
previdenziale
delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto
organizzativo dell'azienda e alle tipologie di
lavorazioni aziendali,
anche come risultanti dall'analisi dei dati
amministrativi in
possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli
assicuratori
nei confronti degli infortuni sul lavoro, con
particolare riferimento
all'accertamento delle attivita' di cui all'articolo 1,
comma 1,
lettera c), e ai relativi periodi di cui al comma 2 del
medesimo
articolo 1;
f) alle disposizioni relative alle modalita' di
rilevazione, per
i periodi di lavoro decorrenti dal 2011, dello
svolgimento da parte
del lavoratore e nel relativo periodo delle attivita' di
cui
all'articolo 1, commi 1 e 6;
g) alla individuazione dei criteri di priorita' di cui
all'articolo 3;
h) alle forme e modalita' di collaborazione tra enti che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con
particolare
riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi
in ordine
alle tipologie di lavorazioni di cui all'articolo 1,
commi 1 e 6.
Art. 5
Obblighi di comunicazione
1. Il datore di lavoro, anche per il tramite
dell'associazione cui
aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui
all'articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica,
esclusivamente per via
telematica, alla Direzione provinciale del lavoro
competente per
territorio e ai competenti istituti previdenziali, con
periodicita'
annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo
continuativo
o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui
occupi
lavoratori notturni cosi' come definiti all'articolo 1,
comma 1,
lettera b).
2. Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni
indicate
dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e' tenuto a darne
comunicazione
alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio e ai
competenti istituti previdenziali entro trenta giorni
dall'inizio
delle medesime. In sede di prima applicazione della
presente
disposizione, la comunicazione e' effettuata entro
trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
3. L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai
commi 1 e 2
e' punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a
1500 euro. Si
applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 e
seguenti, del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 6
Disposizioni sanzionatorie
1. Ferme restando l'applicazione della disciplina
vigente in
materia di revoca del trattamento pensionistico e di
ripetizione
dell'indebito e le sanzioni penali prescritte
dall'ordinamento nel
caso in cui il fatto costituisca reato, qualora i
benefici
previdenziali di cui all'articolo 1 siano stati
conseguiti
utilizzando documentazione non veritiera, chi ha fornito
tale
documentazione e' tenuto al pagamento in favore degli
istituti
previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari
al doppio di
quanto indebitamente erogato.
2. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e
delle
politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono
forme di
assicurazione obbligatoria verifica la veridicita' della
documentazione di cui all'articolo 2.
Art. 7
Copertura finanziaria
1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo,
valutati in
312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro
per l'anno
2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si
provvede a
valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 3,
lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
appositamente
costituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 aprile 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Sacconi, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato 1
(di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)
Elenco n. 1
|========|=================================================|
| Voce | Lavorazioni |
|========|=================================================|
| 1462 | Prodotti dolciari; additivi per bevande e |
| | altri alimenti |
|--------|-------------------------------------------------|
| | Lavorazione e trasformazione delle resine |
| 2197 | sintetiche e dei materiali polimerici |
| | termoplastici e termoindurenti; produzione |
| | di articoli finiti, etc. |
|--------|-------------------------------------------------|
| 6322 | Macchine per cucire e macchine rimagliatrici |
| | per uso industriale e domestico |
|--------|-------------------------------------------------|
| 6411 | Costruzione di autoveicoli e di rimorchi |
|--------|-------------------------------------------------|
| | Apparecchi termici: di produzione di vapore, |
| 6581 | di riscaldamento, di refrigerazione, di |
| | condizionamento |
|--------|-------------------------------------------------|
| 6582 | Elettrodomestici |
|--------|-------------------------------------------------|
| 6590 | Altri strumenti ed apparecchi |
|--------|-------------------------------------------------|
| 8210 | Confezione con tessuti di articoli per |
| | abbigliamento ed accessori; etc. |
|--------|-------------------------------------------------|
| | Confezione di calzature in qualsiasi |
| 8230 | materiale, anche limitatamente a singole |
| | fasi del ciclo produttivo |
|========|=================================================|
|