In tema di sanzioni disciplinari,
le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la
sentenza n. 24080, depositata il 17 novembre 2011 hanno
stabilito che rischia una sanzione disciplinare
l'avvocato che ostacola il suo ex cliente non
consegnando al collega successore tutti i documenti per
approntare la difesa. La sentenza del massimo consesso
di Piazza Cavour è l'esito del ricorso proposto da un
avvocato a cui un cliente aveva revocato il mandato alle
liti. Il cliente aveva presentato un esposto al
competente Consiglio dell'Ordine perchè il suo ex
difensore non si era adoperato affinchè la successione
del mandato avvenisse senza danni per l'assistito anzi
rendendo più difficoltosa ed onerosa la prosecuzione
della difesa. Il Consiglio dell'Ordine aveva inflitto la
sanzione della censura per la mancata consegna delle
copie della sentenza al nuovo avvocato. Il provvedimento
veniva impugnato dinanzi al Consiglio Nazionale Forense
che, però, rigettava l'appello e il caso finiva quindi
in Cassazione. Rigettando i quattro motivi di ricorso
proposti dall'avvocato, la Corte ha confermato la
decisione del CNF. Nella parte motiva della sentenza la
Corte scrive: "il Consiglio Nazionale non si è
interrogato sulla natura, processuale o meno, della
richiesta delle copie né ha sostenuto che l'avvocato
avrebbe dovuto spingersi a consegnarle anziché limitarsi
a metterle a disposizione, ritenendo ampiamente
dimostrato dalle raccomandate in atti, nonché dalle
dichiarazioni del cliente e del suo nuovo difensore, che
ad un certo punto della vicenda l'incolpato aveva
cominciato a porre in essere una condotta finalizzata ad
ostacolare il suo ex cliente. In un quadro del genere,
ha osservato il Consiglio Nazionale, risultava
irrilevante accertare se la richiesta delle copie fosse
stata o meno fatta su sollecitazione del (cliente),
perché anche a prescindere del fatto che la
presentazione dell'istanza era avvenuta tre mesi dopo la
revoca del mandato e, cioè, quando l'ex cliente aveva
già più volte domandato la restituzione della
documentazione, quello che in realtà contava era che
l'avvocato non poteva non sapere che la loro mancata
acquisizione avrebbe impedito al (nuovo avvocato) di
procedere in forma esecutiva. Malgrado tale
consapevolezza, l'avvocato si era però "univocamente
mosso nella direzione di evitare la consegna delle copie
della sentenza ed" era "questo l'atteggiamento
sostanziale che" andava iscritto a suo carico, "nessun
rilievo potendosi dare a declaratorie di disponibilità"
cui, al di là delle forme, erano "puntualmente seguiti
atteggiamenti di segno" esattamente contrario. In
considerazione di quanto sopra, il Consiglio Nazionale
ha quindi concluso per la sussistenza della
responsabilità disciplinare dell'avvocato, esprimendosi
in tal modo un giudizio che non può essere sindacato in
questa sede perché basato su di una ricostruzione
dell'accaduto immune da errori logici o giuridici". Si
rimanda per il resto al testo integrale della sentenza
qui sotto allegato.
- Autore: Luisa Foti) -
(Fonte: StudioCataldi.it) |