REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio –
sezione distaccata di Gallarate -, in composizione
monocratica, in persona del dott. Fabio Di Lorenzo, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di cui al numero
R.G. ***/09 avente ad oggetto Risarcimento danni
TRA***
E***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alpha S.p.A., premettendo di
essere risultata aggiudicataria di una gara pubblica
indetta dalla Azienda Ospedaliera Beta di ** per la
fornitura di alimenti presso il riferito Ospedale; che è
stato anche stipulato il contratto in data **; che
tuttavia, su ricorso di altra ditta, il Tar Lombardia in
data 28.1.2009 ha sospeso l’aggiudicazione, così che
Azienda Ospedaliera Beta di **, in via di autotutela, ha
annullato l’aggiudicazione in data 22.4.2009; tutto ciò
premettendo, con atto di citazione notificato il 15-18
maggio 2009 ha convenuto in giudizio l’Azienda
Ospedaliera Beta di ** al fine di ottenere la
declaratoria di risoluzione del contratto per
inadempimento di parte convenuta, nonché la condanna di
quest’ultima al risarcimento dei danni patiti.
Si è costituita Azienda Ospedaliera
Beta di **, eccependo il difetto di giurisdizione del
G.O. per essere la controversia devoluta alla
giurisdizione del G.A., e chiedendo comunque nel merito
il rigetto della domanda attorea, nonché, in via
subordinata, chiedendo la declaratoria di caducazione
del contratto a seguito dell’annullamento
dell’aggiudicazione.
Autorizzato il deposito di memorie
ex art. 183 c. VI c.p.c., ritenuta la causa matura per
la decisione senza ammissione delle prove richieste
dalle parti, sulle conclusioni rassegnate la causa è
stata mandata in decisione con assegnazione dei termini
di cui all’art. 190 c.p.c.
2. In primo luogo, a fronte della
domanda di risoluzione del contratto per inadempimento
dell’amministrazione convenuta, sussiste la
giurisdizione del G.O. Emerge dagli atti che vi è stata
aggiudicazione definitiva, e che è stato anche stipulato
il contratto, discutendosi in questa sede delle
conseguenze su quest’ultimo dell’annullamento
dell’aggiudicazione. Orbene, l'art. 244 d.lgs. n. 163
del 2006 (codice dei contratti pubblici),
nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie relative alle
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
e, quelle tassativamente indicate, relative alla
successiva fase contrattuale, conferma che, in linea di
principio, rientra nella giurisdizione ordinaria lo
scrutinio dei riflessi sul contratto di appalto delle
irregolarità-illegittimità della procedura
amministrativa a monte; in particolare, non solo le
fattispecie di radicale mancanza del procedimento di
evidenza pubblica (o di vizi che ne affliggono singoli
atti), ma anche la successiva mancanza legale provocata
dall'annullamento del provvedimento di aggiudicazione,
perché il criterio di riparto della giurisdizione non è
fondato sul grado ed i profili di connessione tra dette
disfunzioni ed il sistema delle invalidità-inefficacia
del contratto, e neppure sulla tipologia delle sanzioni
civilistiche (che la dottrina e giurisprudenza di volta
in volta gli riservano: nullità, annullabilità
invocabile dall'amministrazione committente, automatica
ed immediata caducazione con efficacia ex tunc,
inefficacia sopravvenuta del contratto), ma unicamente
sulla separazione imposta dall'art. 103 c. I Cost. tra
il piano del diritto pubblico (e del procedimento
amministrativo) ed il piano negoziale, interamente retto
dal diritto privato (Cass., sez. un, 28 dicembre 2007,
n. 27169).
D’altra parte, dovendo la
sussistenza della giurisdizione essere valutata in base
alle affermazioni dell’attore (a prescindere dalla loro
fondatezza nel merito), e avendo l’attrice chiesto la
risoluzione del contratto sul presupposto che vi sia
valido ed efficace contratto, ne consegue che in
applicazione del riferito principio espresso dalla S.C.
sussiste la giurisdizione del G.O.
3. Va ora esaminata la domanda di
risoluzione contrattuale proposta da Alpha S.p.A..
Tuttavia, al fine di valutare la fondatezza della
domanda, è opportuno esaminare in linea generale quali
siano gli effetti dell’annullamento dell’aggiudicazione
sulla validità o efficacia del contratto successivamente
stipulato.
L’orientamento della S.C. sembra
ormai assestato nel ritenere che l’annullamento
dell’aggiudicazione determini la caducazione automatica
del contratto (cfr. Cassazione civile, Sez. I, 26 maggio
2006, n. 12629; Cassazione civile, Sez. I, 27 marzo
2007, n. 7481; Cass., sez. un., 2008 n. 9906). Il
contratto insomma è automaticamente e immediatamente
caducato, senza necessità di pronunce costitutive del
suo cessato effetto o di atti di ritiro
dell’Amministrazione, in conseguenza della pronunciata
inefficacia del provvedimento amministrativo ex tunc,
travolto dall’annullamento giurisdizionale o in via di
autotutela. In particolare, è stato chiarito che la
caducazione, giurisdizionale od amministrativa -come nel
caso in esame- (Cass., sez. un., 2008 n. 9906), di atti
della fase della formazione, attraverso i quali si è
formata in concreto la volontà contrattuale
dell’Amministrazione, priva quest’ultima, con efficacia
ex tunc, della legittimazione a negoziare; in sostanza,
l’organo amministrativo che ha stipulato il contratto,
una volta che viene a cadere, con effetto ex tunc, uno
degli atti del procedimento costitutivo della volontà
dell’Amministrazione, come la deliberazione di
contrattare, il bando o l’aggiudicazione, si trova nella
condizione di aver stipulato iniure, privo della
legittimazione che gli è stata conferita dai precedenti
atti amministrativi. L’annullamento della fase
sostanziale dell’aggiudicazione segna, quindi, in via
retroattiva, la carenza di uno dei presupposti di
efficacia del contratto, che, pertanto, resta
definitivamente privato dei suoi effetti giuridici.
Alla luce di quanto sopra, va
rigettata la domanda attorea di risoluzione contrattuale
per inadempimento della convenuta (per un caso analogo,
Cass., sez. un. 2008 n. 9906), mentre va accolta la
domanda riconvenzionale della convenuta volta ad
ottenere la dichiarazione di avvenuta caducazione del
contratto (riguardo alla quale il G.O. ha giurisdizione
– Cass., sez. un., 18 luglio 2008, n. 19805).
4. Ciò detto, Alpha S.p.A. ha
richiesto il risarcimento dei danni patiti a seguito
dell’annullamento dell’aggiudicazione in base alla quale
era risultata vincitrice della gara.
Occorre però meglio individuare il
titolo su cui Alpha S.p.A. ha fondato la pretesa
risarcitoria. L’attrice espressamente invoca
l’inadempimento di controparte, e nelle conclusioni
rassegnate, dopo aver chiesto la risoluzione
contrattuale per altrui inadempimento, testualmente ha
chiesto «per l’effetto» la condanna della convenuta al
risarcimento del danno; ancor più chiaramente, nell’atto
di citazione Alpha S.p.A. ha specificato di chiedere il
«risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi
derivanti dall’inadempimento del contratto» (cfr. p. 6
dell’atto di citazione).
Anche dal punto di vista della
individuazione dei danni risarcibili, l’attrice ha
chiesto il risarcimento di danni non inquadrabili nei
più ristretti argini della responsabilità
precontrattuale, avendo chiesto il risarcimento con
riferimento sia all’interesse negativo (es. spese
sostenute), sia all’interesse positivo (guadagno che
sarebbe conseguito in caso di regolare esecuzione del
contratto). Viceversa, nella materia della
responsabilità precontrattuale il pregiudizio
risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto
interesse negativo (contrapposto all'interesse
all'adempimento), rappresentato sia dalle spese
inutilmente sopportate nel corso delle trattative in
vista della conclusione del contratto sia dalla perdita
di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di
un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e
quindi consegue che la disposizione di cui all'art. 1337
cod. civ. non può essere invocata per il risarcimento
dei danni che si sarebbero evitati e dei vantaggi che si
sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione
del contratto (Cass., sez. III, 14 febbraio 2000, n.
1632); quindi il danno risarcibile a titolo di
responsabilità precontrattuale da parte della pubblica
amministrazione a seguito della mancata stipula dal
contratto, dovrebbe intendersi limitato: a) al rimborso
delle spese inutilmente sopportate nel corso delle
trattative svolte in vista della conclusione del
contratto (danno emergente), nonché b) al ristoro della
perdita, se adeguatamente provata, di ulteriori
occasioni di stipulazione con altri di contratti
altrettanto o maggiormente vantaggiosi, impedite proprio
dalle trattative indebitamente interrotte (lucro
cessante), con esclusione del mancato guadagno che
sarebbe stato realizzato con la stipulazione e
l'esecuzione del contratto (Cons. Stato, sez. VI, 17
dicembre 2008, n. 6264). Anche sotto il profilo dei
danni lamentati è quindi evidente che Alpha S.p.A. ha
invocato la responsabilità contrattuale, e non
precontrattuale.
Così introdotta la domanda
dall’attrice, va tuttavia rilevato che il contratto è
automaticamente caducato e che non si fa questione di
responsabilità contrattuale; la questione va più
correttamente ricondotta nell’alveo della responsabilità
precontrattuale, per violazione dei doveri di
correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1337 e
1338 c.c. nella fase delle trattative (Cass., sez. un.
2008 n. 9906). Tale forma di responsabilità, da
inquadrarsi nella categoria della responsabilità
extracontrattuale (Cass., sez. I, 29 aprile 1999, n.
4299), ha presupposti applicativi e connotati differenti
rispetto alla responsabilità contrattuale esplicitamente
invocata da Alpha S.p.A.. Ad esempio, come si è già
illustrato, in caso di responsabilità precontrattuale il
danno è risarcibile nei limiti dell’interesse negativo;
inoltre, quanto dovuto all’aggiudicatario per i lavori
posti in essere risponde a logiche totalmente diverse da
quelle che presiedono alla controprestazione, così da
non potersi definire “prezzo” o comunque corrispettivo
della prestazione resa, bensì, esclusivamente indennità,
cui l’escluso ha titolo secondo le regole del diritto
comune, derivanti dall’art. 2041 c.c. (così, Cass., n.
7481 del 2007).
Ciò detto, Alpha S.p.A. non ha
chiesto il risarcimento del danno per responsabilità
precontrattuale, invocando la diversa fattispecie della
responsabilità contrattuale per inadempimento di
controparte; tuttavia il Giudice deciderebbe ultra
petita partium qualora, a fronte di un’univoca domanda
di risoluzione del contratto per inadempimento con
condanna al risarcimento dei danni per responsabilità
contrattuale, condannasse al risarcimento dei danni per
responsabilità precontrattuale (per un caso analogo,
Cass., sez. un. 2008 n. 9906).
Quindi va rigettata la domanda
risarcitoria fondata sulla responsabilità contrattuale
conseguente alla risoluzione contrattuale per
inadempimento di parte convenuta.
5. Vista la complessità delle
questioni di diritto trattate, e vista la non univocità
degli orientamenti giurisprudenziali, risponde ad equità
compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente
pronunciando, disattesa ogni altra istanza, domanda,
eccezione e rilievo, così provvede:
1) rigetta tutte le domande
attoree;
2) in accoglimento della domanda
riconvenzionale di Azienda Ospedaliera Beta di ** in
persona del Direttore Generale p.t., dichiara l’avvenuta
caducazione del contratto di appalto;
3) compensa per intero tra le parti
le spese di lite.
Così deciso in Gallarate il 29
aprile 2011
IL GIUDICE UNICO
dott. Fabio Di Lorenzo |