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Caducazione del contratto di appalto a seguito di autoannullamento dell'aggiudicazione da parte della P.A.(Tribunale N. 230/2011))-Testo sentenza

 

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REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale di Busto Arsizio – sezione distaccata di Gallarate -, in composizione monocratica, in persona del dott. Fabio Di Lorenzo, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile di cui al numero R.G. ***/09 avente ad oggetto Risarcimento danni

 

TRA***

 

E***

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Alpha S.p.A., premettendo di essere risultata aggiudicataria di una gara pubblica indetta dalla Azienda Ospedaliera Beta di ** per la fornitura di alimenti presso il riferito Ospedale; che è stato anche stipulato il contratto in data **; che tuttavia, su ricorso di altra ditta, il Tar Lombardia in data 28.1.2009 ha sospeso l’aggiudicazione, così che Azienda Ospedaliera Beta di **, in via di autotutela, ha annullato l’aggiudicazione in data 22.4.2009; tutto ciò premettendo, con atto di citazione notificato il 15-18 maggio 2009 ha convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliera Beta di ** al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento di parte convenuta, nonché la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni patiti.

 

Si è costituita Azienda Ospedaliera Beta di **, eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del G.A., e chiedendo comunque nel merito il rigetto della domanda attorea, nonché, in via subordinata, chiedendo la declaratoria di caducazione del contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione.

 

Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 c. VI c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza ammissione delle prove richieste dalle parti, sulle conclusioni rassegnate la causa è stata mandata in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

 

2. In primo luogo, a fronte della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell’amministrazione convenuta, sussiste la giurisdizione del G.O. Emerge dagli atti che vi è stata aggiudicazione definitiva, e che è stato anche stipulato il contratto, discutendosi in questa sede delle conseguenze su quest’ultimo dell’annullamento dell’aggiudicazione. Orbene, l'art. 244 d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e, quelle tassativamente indicate, relative alla successiva fase contrattuale, conferma che, in linea di principio, rientra nella giurisdizione ordinaria lo scrutinio dei riflessi sul contratto di appalto delle irregolarità-illegittimità della procedura amministrativa a monte; in particolare, non solo le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica (o di vizi che ne affliggono singoli atti), ma anche la successiva mancanza legale provocata dall'annullamento del provvedimento di aggiudicazione, perché il criterio di riparto della giurisdizione non è fondato sul grado ed i profili di connessione tra dette disfunzioni ed il sistema delle invalidità-inefficacia del contratto, e neppure sulla tipologia delle sanzioni civilistiche (che la dottrina e giurisprudenza di volta in volta gli riservano: nullità, annullabilità invocabile dall'amministrazione committente, automatica ed immediata caducazione con efficacia ex tunc, inefficacia sopravvenuta del contratto), ma unicamente sulla separazione imposta dall'art. 103 c. I Cost. tra il piano del diritto pubblico (e del procedimento amministrativo) ed il piano negoziale, interamente retto dal diritto privato (Cass., sez. un, 28 dicembre 2007, n. 27169).

 

D’altra parte, dovendo la sussistenza della giurisdizione essere valutata in base alle affermazioni dell’attore (a prescindere dalla loro fondatezza nel merito), e avendo l’attrice chiesto la risoluzione del contratto sul presupposto che vi sia valido ed efficace contratto, ne consegue che in applicazione del riferito principio espresso dalla S.C. sussiste la giurisdizione del G.O.

 

3. Va ora esaminata la domanda di risoluzione contrattuale proposta da Alpha S.p.A.. Tuttavia, al fine di valutare la fondatezza della domanda, è opportuno esaminare in linea generale quali siano gli effetti dell’annullamento dell’aggiudicazione sulla validità o efficacia del contratto successivamente stipulato.

 

L’orientamento della S.C. sembra ormai assestato nel ritenere che l’annullamento dell’aggiudicazione determini la caducazione automatica del contratto (cfr. Cassazione civile, Sez. I, 26 maggio 2006, n. 12629; Cassazione civile, Sez. I, 27 marzo 2007, n. 7481; Cass., sez. un., 2008 n. 9906). Il contratto insomma è automaticamente e immediatamente caducato, senza necessità di pronunce costitutive del suo cessato effetto o di atti di ritiro dell’Amministrazione, in conseguenza della pronunciata inefficacia del provvedimento amministrativo ex tunc, travolto dall’annullamento giurisdizionale o in via di autotutela. In particolare, è stato chiarito che la caducazione, giurisdizionale od amministrativa -come nel caso in esame- (Cass., sez. un., 2008 n. 9906), di atti della fase della formazione, attraverso i quali si è formata in concreto la volontà contrattuale dell’Amministrazione, priva quest’ultima, con efficacia ex tunc, della legittimazione a negoziare; in sostanza, l’organo amministrativo che ha stipulato il contratto, una volta che viene a cadere, con effetto ex tunc, uno degli atti del procedimento costitutivo della volontà dell’Amministrazione, come la deliberazione di contrattare, il bando o l’aggiudicazione, si trova nella condizione di aver stipulato iniure, privo della legittimazione che gli è stata conferita dai precedenti atti amministrativi. L’annullamento della fase sostanziale dell’aggiudicazione segna, quindi, in via retroattiva, la carenza di uno dei presupposti di efficacia del contratto, che, pertanto, resta definitivamente privato dei suoi effetti giuridici.

 

Alla luce di quanto sopra, va rigettata la domanda attorea di risoluzione contrattuale per inadempimento della convenuta (per un caso analogo, Cass., sez. un. 2008 n. 9906), mentre va accolta la domanda riconvenzionale della convenuta volta ad ottenere la dichiarazione di avvenuta caducazione del contratto (riguardo alla quale il G.O. ha giurisdizione – Cass., sez. un., 18 luglio 2008, n. 19805).

 

4. Ciò detto, Alpha S.p.A. ha richiesto il risarcimento dei danni patiti a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione in base alla quale era risultata vincitrice della gara.

 

Occorre però meglio individuare il titolo su cui Alpha S.p.A. ha fondato la pretesa risarcitoria. L’attrice espressamente invoca l’inadempimento di controparte, e nelle conclusioni rassegnate, dopo aver chiesto la risoluzione contrattuale per altrui inadempimento, testualmente ha chiesto «per l’effetto» la condanna della convenuta al risarcimento del danno; ancor più chiaramente, nell’atto di citazione Alpha S.p.A. ha specificato di chiedere il «risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi derivanti dall’inadempimento del contratto» (cfr. p. 6 dell’atto di citazione).

 

Anche dal punto di vista della individuazione dei danni risarcibili, l’attrice ha chiesto il risarcimento di danni non inquadrabili nei più ristretti argini della responsabilità precontrattuale, avendo chiesto il risarcimento con riferimento sia all’interesse negativo (es. spese sostenute), sia all’interesse positivo (guadagno che sarebbe conseguito in caso di regolare esecuzione del contratto). Viceversa, nella materia della responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e quindi consegue che la disposizione di cui all'art. 1337 cod. civ. non può essere invocata per il risarcimento dei danni che si sarebbero evitati e dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione del contratto (Cass., sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1632); quindi il danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale da parte della pubblica amministrazione a seguito della mancata stipula dal contratto, dovrebbe intendersi limitato: a) al rimborso delle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative svolte in vista della conclusione del contratto (danno emergente), nonché b) al ristoro della perdita, se adeguatamente provata, di ulteriori occasioni di stipulazione con altri di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi, impedite proprio dalle trattative indebitamente interrotte (lucro cessante), con esclusione del mancato guadagno che sarebbe stato realizzato con la stipulazione e l'esecuzione del contratto (Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008, n. 6264). Anche sotto il profilo dei danni lamentati è quindi evidente che Alpha S.p.A. ha invocato la responsabilità contrattuale, e non precontrattuale.

 

Così introdotta la domanda dall’attrice, va tuttavia rilevato che il contratto è automaticamente caducato e che non si fa questione di responsabilità contrattuale; la questione va più correttamente ricondotta nell’alveo della responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. nella fase delle trattative (Cass., sez. un. 2008 n. 9906). Tale forma di responsabilità, da inquadrarsi nella categoria della responsabilità extracontrattuale (Cass., sez. I, 29 aprile 1999, n. 4299), ha presupposti applicativi e connotati differenti rispetto alla responsabilità contrattuale esplicitamente invocata da Alpha S.p.A.. Ad esempio, come si è già illustrato, in caso di responsabilità precontrattuale il danno è risarcibile nei limiti dell’interesse negativo; inoltre, quanto dovuto all’aggiudicatario per i lavori posti in essere risponde a logiche totalmente diverse da quelle che presiedono alla controprestazione, così da non potersi definire “prezzo” o comunque corrispettivo della prestazione resa, bensì, esclusivamente indennità, cui l’escluso ha titolo secondo le regole del diritto comune, derivanti dall’art. 2041 c.c. (così, Cass., n. 7481 del 2007).

 

Ciò detto, Alpha S.p.A. non ha chiesto il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, invocando la diversa fattispecie della responsabilità contrattuale per inadempimento di controparte; tuttavia il Giudice deciderebbe ultra petita partium qualora, a fronte di un’univoca domanda di risoluzione del contratto per inadempimento con condanna al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale, condannasse al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale (per un caso analogo, Cass., sez. un. 2008 n. 9906).

 

Quindi va rigettata la domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità contrattuale conseguente alla risoluzione contrattuale per inadempimento di parte convenuta.

 

5. Vista la complessità delle questioni di diritto trattate, e vista la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali, risponde ad equità compensare per intero le spese di lite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, domanda, eccezione e rilievo, così provvede:

 

1) rigetta tutte le domande attoree;

 

2) in accoglimento della domanda riconvenzionale di Azienda Ospedaliera Beta di ** in persona del Direttore Generale p.t., dichiara l’avvenuta caducazione del contratto di appalto;

 

3) compensa per intero tra le parti le spese di lite.

 

Così deciso in Gallarate il 29 aprile 2011

 

IL GIUDICE UNICO

 

dott. Fabio Di Lorenzo

 

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