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La rinuncia agli atti del giudizio
- ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod.
proc. civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia
all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene
dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di
merito ed è immediatamente efficace anche senza
l'accettazione della controparte determinando il venir
meno dei potere-dovere del Giudice di pronunziare. La
rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto
parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di
primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del
giudizio di appello, il passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado; l'identità degli effetti,
tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due
istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del
giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o
in quanto non richieda accettazione, la rinuncia
all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del
Giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza
bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche
Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia
all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della
sentenza impugnata, determinando la cessazione della
materia del contendere sull'oggetto del gravame
indipendentemente dall'accettazione della controparte).
Accertare se un determinato fatto concreta una rinuncia
agli atti o ai giudizio è compito del Giudice di merito,
implicando un apprezzamento di fatto, quale esito di
un'indagine diretta ad individuare la concreta volontà
negoziale della parte, come tale incensurabile in
cassazione se sorretto da congrua e logica motivazione. |
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