In tema di ricorso per cassazione
per violazione o falsa applicazione dei contratti
collettivi, è improcedibile quel ricorso al quale non è
stato allegato in veste integrale l'accordo collettivo
di cui si controverte, atteso che l'art. 369, comma 2,
n. 4 c.p.c. pone a carico del ricorrente un vero e
proprio onere di produzione, che ha per oggetto il
contratto collettivo nel suo testo integrale e non già
solo nella parte in cui si è svolto il contraddittorio,
o che viene invocata nell'impugnazione di legittimità,
ciò perché la Cassazione, nell'esercizio della funzione
nomofilattica, ben può cercare all'interno del contratto
collettivo ciascuna clausola, anche non oggetto
dell'esame delle parti o del Giudice di merito, che
comunque ritenga utile all'interpretazione. L'onere di
depositare i contratti e gli accordi collettivi, imposto
a pena d'improcedibilità del ricorso per cassazione
dall'art. 369, comma 2, n. 4 è soddisfatto solo con il
deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi
collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che
possa essere considerata sufficiente la mera allegazione
dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito in
cui sia stato già effettuato il deposito di detti atti.
L'onere di depositare il testo integrale dei contratti
collettivi di diritto privato previsto dalla citata
norma non è limitato al procedimento di accertamento
pregiudiziale sull'efficacia, validità ed
interpretazione dei contratti e accordi collettivi
nazionali di cui all'art. 429 bis c.p.c., ma si estende
al ricorso ordinario ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,
avuto riguardo alla necessità che la Suprema Corte sia
messa in condizione di valutare la portata delle singole
clausole contrattuali alla luce della complessiva
pattuizione, e dovendosi ritenere pregiudicata la
funzione nomofilattica della Suprema Corte ove
l'interpretazione delle norme collettive dovesse essere
limitata alle sole clausole contrattuali esaminate nei
gradi di merito. |