La giurisprudenza di questa Corte
ha più volte affermato la legittimità del sequestro
preventivo di un immobile nel quale risultano realizzate
opere interne che abbiano comportato il mutamento della
destinazione d'uso, perché tale mutamento integra di per
sé un aggravamento del carico urbanistico.
Ciò che importa, infatti, non è
l'intenzione dei proprietari di destinare l'immobile
abusivamente modificato ad accogliere un ulteriore
numero di persone, perché tale intenzione è meramente
soggettiva e, perciò, irrilevante. È, invece,
determinante l'oggettiva idoneità dell'immobile stesso
ad ospitare più persone, perché tale idoneità è
potenzialmente sufficiente a realizzare un maggiore
carico sui servizi comunali, quali - ad esempio - acqua,
elettricità, gas, viabilità.
Cassazione, sez. III, 6 ottobre
2011, n. 36282
(Pres. Ferrua – Rel. Andronio)
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 6 ottobre
2010, il Tribunale di Firenze, decidendo sull'appello
del pubblico ministero, ha confermato l'ordinanza del
GIP dello stesso Tribunale con cui era stata rigettata
l'istanza di sequestro preventivo proposta dallo stesso
pubblico ministero in relazione ad una ipotesi di abuso
edilizio consistente nel cambio di destinazione di uso
di un garage e nella realizzazione di una tettoia.
2. - Avverso tale ordinanza, il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone
l'annullamento e lamentando, con unico motivo di
impugnazione, la carenza di motivazione quanto alla
ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, sul
rilievo che le opere realizzate provocherebbero un
aggravamento del carico urbanistico.
Considerato in diritto
3.- La doglianza è fondata e deve
essere accolta.
Il Tribunale motiva il rigetto del
ricorso del pubblico ministero in base alla
considerazione che il mutamento di destinazione del
garage ad abitazione non crea un aggravamento del carico
urbanistico, perché non è stato realizzato per
accogliere un nuovo nucleo familiare, ma è semplicemente
finalizzato all'uso degli stessi indagati, che già
occupano l'appartamento sovrastante.
L'assunto del Tribunale non è
condivisibile.
4. - La giurisprudenza di questa
Corte ha più volte affermato la legittimità del
sequestro preventivo di un immobile nel quale risultano
realizzate opere interne che abbiano comportato il
mutamento della destinazione d'uso, perché tale
mutamento integra di per sé un aggravamento del carico
urbanistico (ex multis, Sez. III, 19 aprile 2007, n.
22866; Sez. IV, 9 luglio 2010, n. 34976). Ciò che
importa, infatti, non è l'intenzione dei proprietari di
destinare l'immobile abusivamente modificato ad
accogliere un ulteriore numero di persone, perché tale
intenzione è meramente soggettiva e, perciò,
irrilevante. È, invece, determinante l'oggettiva
idoneità dell'immobile stesso ad ospitare più persone,
perché tale idoneità è potenzialmente sufficiente a
realizzare un maggiore carico sui servizi comunali,
quali - ad esempio - acqua, elettricità, gas, viabilità.
Tali principi regolatori della
materia vengono in rilievo anche nel caso di specie, con
la conseguenza che il Tribunale non avrebbe dovuto
escludere a priori la sussistenza dell'aggravamento del
carico urbanistico sul semplice e indimostrato rilievo
della destinazione soggettiva dell’immobile, ma avrebbe
dovuto fornire un’adeguata motivazione circa l’idoneità
oggettiva dei mutamenti realizzati a determinare un tale
aggravamento.
4. - L'ordinanza impugnata deve
dunque essere annullata, con rinvio al Tribunale di
Firenze perché provveda ad un nuovo esame, facendo
applicazione dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con
rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Firenze.
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