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DIVORZIO. NON BASTA UNA DIMINUZIONE DEL REDDITO PER LA REVISIONE DELL'ASSEGNO-Cassazione, sez. I, 6 ottobre 2011, n. 20507-Diritto e processo.it

 

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(Pres. Luccioli – Rel. Schirò)

 

 

 

 

 

Svolgimento del processo

 

C.M..F. ricorre per cassazione, con due motivi, nei confronti di F.D..A. avverso l'ordinanza in data 23 novembre 2009. con la quale la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Sassari in data 14 agosto 2009 che aveva ridotto da Euro 2.500.00 mensili ad Euro 2.000,00 mensili l'assegno di divorzio posto a carico del F. ed in favore della A. - ha rigettato la domanda formulata dal F. per la riduzione dell'assegno di divorzio, compensando integralmente le spese del grado. Ha resistito con controricorso A.F.D. , che ha proposto ricorso incidentale con Ire motivi, di cui il terzo in via condizionata. Nell'odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

 

Motivi della decisione

 

Preliminarmente deve disporsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi, riguardanti la impugnazione del medesimo provvedimento. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per tre ipotesi di travisamento delle prove, che hanno modificato sostanzialmente "la prospettiva nella valutazione degli elementi probatori forniti a sostegno della richiesta di revisione", alterando "il giudizio complessivo sull'assetto delle mutate condizioni economiche del F. ". In particolare la Corte di appello, secondo il ricorrente principale, non avrebbe considerato che il reddito da lavoro dipendente di Euro 96.559,00, dalla stessa Corte preso in considerazione, riguardava il reddito percepito nel 2007, prima della riduzione del reddito medesimo verificatasi nel 2008. in conseguenza della revoca dall'incarico di comandante controllore da lui subita da parte della società aerea F. s.p.a., sua datrice di lavoro, al punto che il reddito percepito nel 2008 era ammontato alla minor somma di Euro 85.992,00. La seconda ipotesi di travisamento di prove, prospettata dal ricorrente principale, ha riguardato la valutazione dei suoi cespiti immobiliari, che ammontavano a cinque unità nel 2007 e che nel 2008. in conseguenza della vendita di alcuni cespiti, si erano ridotti a due. destinati a casa di abitazione con annesso garage, mentre un'altra unità immobiliare già nel 2007 era stata destinata alla A. come casa familiare a seguito della sentenza di divorzio.

 

Un terzo travisamento di prova è consistito, secondo il F. . nella erronea valutazione della diminuzione mensile del suo stipendio, decremento ammontante non ad Euro 1.000.00. come sostenuto nel provvedimento impugnato, ma ad Euro 1.069.68. con "evidente arrotondamento per difetto" a lui sfavorevole.

 

Il motivo è privo di fondamento. La Corte di appello, con idonea motivazione immune di vizi logici, ha tenuto conto della diminuzione del reddito da lavoro dipendente subita dal F. , ma ha ritenuto che la stessa, anche in considerazione dei cespiti immobiliari al medesimo riferibili, non abbia costituito un'alterazione della sua condizione economica complessiva, "tale da legittimare la decurtazione delle somme destinate a contribuire al mantenimento della moglie e dei due figli". Il F. , inoltre, non ha specificamente censurato l’argomentazione della Corte di merito, secondo cui una parte della riduzione stipendiale ha riguardato la "indennità di locomozione", che costituiva un rimborso spese, con la conseguenza che la revoca dell'incarico di lavoro ha comportato anche la eliminazione di tali spese ed una riduzione della effettiva decurtazione degli introiti subita dal F. stesso.

 

Il ricorrente principale non ha altresì considerato che la riduzione del suo patrimonio immobiliare ha comunque comportato a proprio favore, in relazione alla alienazione di due immobili avvenuta nell'agosto del 2008, l'acquisizione del controvalore rappresentato dal prezzo della vendita, controvalore di cui si deve certamente tenere conto nella determinazione delle condizioni economiche del ricorrente, atteso che i cespiti immobiliari, oltre ad essere idonei ad assicurare benefici di rilevanza economica al loro titolare, rappresentano comunque un valore patrimoniale suscettibile di conversione (Cass. 1998/2955; 1998/10801; 1999/6307; 2004/16730). Alla stregua delle considerazioni che precedono si deve pertanto concludere che non ricorre nella specie l'ipotesi di travisamento delle prove dedotta dal F. , in quanto tale travisamento consiste nella constatazione che una informazione probatoria utilizzata in sentenza è contraddetta da uno specifico atto processuale (Cass. 2006/12362) e si verifica soltanto con riferimento ad argomentazioni utilizzate con carattere di decisività e del lutto contrastanti con il contenuto documentale di un atto del processo per effetto di erronea lettura del documento stesso (Cass. 1998/3137), ma non quando gli elementi sono stati considerati dal giudice di merito nell'ambito di una complessiva e ragionata valutazione critica di tutte le circostanze di causa ritenute rilevanti.

 

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970 e si lamenta la mancata considerazione che la società costituita dal F. (A. s.r.l.) non ha prodotto utili.

 

Anche tale doglianza è infondata.

 

La Corte di merito ha infatti ritenuto pacifico che detta società dispone di un cospicuo patrimonio (comprensivo di almeno un aeromobile) e costituisce un complesso economico di rilevante valore, idoneo a produrre utili o comunque a consentire, in sede di eventuale liquidazione, il recupero del capitale. Sulla base di tale accertamento, anche la rilevante consistenza patrimoniale della società Airplan - di cui lo stesso F. si riconosce titolare (v. pag. 11 del ricorso) - costituisce, nei suoi riflessi sull'entità della quota al medesimo riferibile, un elemento di valutazione da tenere in considerazione ai lini della determinazione delle potenzialità economiche dell'onerato, desunte dall'ammontare complessivo, oltre che dei redditi, anche delle disponibilità patrimoniali (Cass. 2007/4764; 2007/15610). Con il primo motivo del ricorso incidentale la ricorrente si duole della integrale compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, disposta dalla Corte di appello e non adeguatamente motivata solo con riferimento alla natura della controversia.

 

La doglianza è priva di fondamento. Va premesso che la fattispecie è regolata, ratione temporis, dall'art. 92. comma 2, c.p.c. come sostituito dall'art. 2. comma 1, lett. a) della legge n. 263 del 2005 - in forza del quale il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione - non trovando invece applicazione, trattandosi, come dedotto dalla stessa ricorrente incidentale, di giudizio instaurato il 5 aprile 2009 prima della sua entrata in vigore, il nuovo testo dello stesso art. 92. comma 2. come modificato dall'art. 45, comma 11, della legge n. 69 del 2009, secondo il quale la compensazione delle spese processuali può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, "quando concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni., esplicitamente indicate nella motivazione". Ciò considerato, deve ritenersi che la motivazione della compensazione delle spese, disposta con riferimento alla natura della controversia, sia congrua e dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione sul punto, stabilendo un collegamento con il complesso delle argomentazioni poste a base della sentenza e in particolare con la circostanza che il reddito complessivo del F. ha comunque effettivamente subito una diminuzione, sia pure in misura contenuta e non tale da legittimare la decurtazione delle somme destinate a contribuire al mantenimento della moglie e dei due figli. Infatti i giusti motivi di compensazione possono essere evincibili dal complessivo tenore della sentenza (Cass. 2010/7766).

 

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale chiede la condanna del F. al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

 

La richiesta è priva di fondamento, poiché, in relazione a quanto accertato nella sentenza di merito in ordine alla riduzione della capacità reddituale e patrimoniale del F. , è da escludere che nella specie ricorrano, nell'impugnazione da questo proposta gli estremi della lite temeraria.

 

Resta assorbito dal rigetto del ricorso principale il terzo motivo del ricorso incidentale, proposto in via condizionata, con il quale la A. si duole della mancata considerazione da parte dei giudici di merito delle censure da lei mosse alla decisione di primo grado con riferimento all'attuale status economico del F. e all'eventuale ripristino dell'originario importo dell'assegno di divorzio in caso di esito favorevole al F. del giudizio da lui promosso nei confronti del datore di lavoro.

 

Le considerazioni che precedono conducono al rigetto di entrambi i ricorsi e l'esito del giudizio giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

 

 

 

 

 

 

 

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