(Pres. Luccioli – Rel. Schirò)
Svolgimento del processo
C.M..F. ricorre per cassazione, con
due motivi, nei confronti di F.D..A. avverso l'ordinanza
in data 23 novembre 2009. con la quale la Corte di
appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in
riforma dell'ordinanza del Tribunale di Sassari in data
14 agosto 2009 che aveva ridotto da Euro 2.500.00
mensili ad Euro 2.000,00 mensili l'assegno di divorzio
posto a carico del F. ed in favore della A. - ha
rigettato la domanda formulata dal F. per la riduzione
dell'assegno di divorzio, compensando integralmente le
spese del grado. Ha resistito con controricorso A.F.D. ,
che ha proposto ricorso incidentale con Ire motivi, di
cui il terzo in via condizionata. Nell'odierna camera di
consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione
della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve disporsi, ai
sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi,
riguardanti la impugnazione del medesimo provvedimento.
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia
vizio di motivazione e violazione degli artt. 115, 116 e
132 c.p.c. per tre ipotesi di travisamento delle prove,
che hanno modificato sostanzialmente "la prospettiva
nella valutazione degli elementi probatori forniti a
sostegno della richiesta di revisione", alterando "il
giudizio complessivo sull'assetto delle mutate
condizioni economiche del F. ". In particolare la Corte
di appello, secondo il ricorrente principale, non
avrebbe considerato che il reddito da lavoro dipendente
di Euro 96.559,00, dalla stessa Corte preso in
considerazione, riguardava il reddito percepito nel
2007, prima della riduzione del reddito medesimo
verificatasi nel 2008. in conseguenza della revoca
dall'incarico di comandante controllore da lui subita da
parte della società aerea F. s.p.a., sua datrice di
lavoro, al punto che il reddito percepito nel 2008 era
ammontato alla minor somma di Euro 85.992,00. La seconda
ipotesi di travisamento di prove, prospettata dal
ricorrente principale, ha riguardato la valutazione dei
suoi cespiti immobiliari, che ammontavano a cinque unità
nel 2007 e che nel 2008. in conseguenza della vendita di
alcuni cespiti, si erano ridotti a due. destinati a casa
di abitazione con annesso garage, mentre un'altra unità
immobiliare già nel 2007 era stata destinata alla A.
come casa familiare a seguito della sentenza di
divorzio.
Un terzo travisamento di prova è
consistito, secondo il F. . nella erronea valutazione
della diminuzione mensile del suo stipendio, decremento
ammontante non ad Euro 1.000.00. come sostenuto nel
provvedimento impugnato, ma ad Euro 1.069.68. con
"evidente arrotondamento per difetto" a lui sfavorevole.
Il motivo è privo di fondamento. La
Corte di appello, con idonea motivazione immune di vizi
logici, ha tenuto conto della diminuzione del reddito da
lavoro dipendente subita dal F. , ma ha ritenuto che la
stessa, anche in considerazione dei cespiti immobiliari
al medesimo riferibili, non abbia costituito
un'alterazione della sua condizione economica
complessiva, "tale da legittimare la decurtazione delle
somme destinate a contribuire al mantenimento della
moglie e dei due figli". Il F. , inoltre, non ha
specificamente censurato l’argomentazione della Corte di
merito, secondo cui una parte della riduzione
stipendiale ha riguardato la "indennità di locomozione",
che costituiva un rimborso spese, con la conseguenza che
la revoca dell'incarico di lavoro ha comportato anche la
eliminazione di tali spese ed una riduzione della
effettiva decurtazione degli introiti subita dal F.
stesso.
Il ricorrente principale non ha
altresì considerato che la riduzione del suo patrimonio
immobiliare ha comunque comportato a proprio favore, in
relazione alla alienazione di due immobili avvenuta
nell'agosto del 2008, l'acquisizione del controvalore
rappresentato dal prezzo della vendita, controvalore di
cui si deve certamente tenere conto nella determinazione
delle condizioni economiche del ricorrente, atteso che i
cespiti immobiliari, oltre ad essere idonei ad
assicurare benefici di rilevanza economica al loro
titolare, rappresentano comunque un valore patrimoniale
suscettibile di conversione (Cass. 1998/2955;
1998/10801; 1999/6307; 2004/16730). Alla stregua delle
considerazioni che precedono si deve pertanto concludere
che non ricorre nella specie l'ipotesi di travisamento
delle prove dedotta dal F. , in quanto tale travisamento
consiste nella constatazione che una informazione
probatoria utilizzata in sentenza è contraddetta da uno
specifico atto processuale (Cass. 2006/12362) e si
verifica soltanto con riferimento ad argomentazioni
utilizzate con carattere di decisività e del lutto
contrastanti con il contenuto documentale di un atto del
processo per effetto di erronea lettura del documento
stesso (Cass. 1998/3137), ma non quando gli elementi
sono stati considerati dal giudice di merito nell'ambito
di una complessiva e ragionata valutazione critica di
tutte le circostanze di causa ritenute rilevanti.
Con il secondo motivo si denuncia
violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge
n. 898 del 1970 e si lamenta la mancata considerazione
che la società costituita dal F. (A. s.r.l.) non ha
prodotto utili.
Anche tale doglianza è infondata.
La Corte di merito ha infatti
ritenuto pacifico che detta società dispone di un
cospicuo patrimonio (comprensivo di almeno un
aeromobile) e costituisce un complesso economico di
rilevante valore, idoneo a produrre utili o comunque a
consentire, in sede di eventuale liquidazione, il
recupero del capitale. Sulla base di tale accertamento,
anche la rilevante consistenza patrimoniale della
società Airplan - di cui lo stesso F. si riconosce
titolare (v. pag. 11 del ricorso) - costituisce, nei
suoi riflessi sull'entità della quota al medesimo
riferibile, un elemento di valutazione da tenere in
considerazione ai lini della determinazione delle
potenzialità economiche dell'onerato, desunte
dall'ammontare complessivo, oltre che dei redditi, anche
delle disponibilità patrimoniali (Cass. 2007/4764;
2007/15610). Con il primo motivo del ricorso incidentale
la ricorrente si duole della integrale compensazione
delle spese del giudizio di secondo grado, disposta
dalla Corte di appello e non adeguatamente motivata solo
con riferimento alla natura della controversia.
La doglianza è priva di fondamento.
Va premesso che la fattispecie è regolata, ratione
temporis, dall'art. 92. comma 2, c.p.c. come sostituito
dall'art. 2. comma 1, lett. a) della legge n. 263 del
2005 - in forza del quale il giudice può compensare,
parzialmente o per intero, le spese tra le parti, se vi
è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti
motivi, esplicitamente indicati nella motivazione - non
trovando invece applicazione, trattandosi, come dedotto
dalla stessa ricorrente incidentale, di giudizio
instaurato il 5 aprile 2009 prima della sua entrata in
vigore, il nuovo testo dello stesso art. 92. comma 2.
come modificato dall'art. 45, comma 11, della legge n.
69 del 2009, secondo il quale la compensazione delle
spese processuali può essere disposta, oltre che in caso
di soccombenza reciproca, "quando concorrono altre gravi
ed eccezionali ragioni., esplicitamente indicate nella
motivazione". Ciò considerato, deve ritenersi che la
motivazione della compensazione delle spese, disposta
con riferimento alla natura della controversia, sia
congrua e dia sufficientemente conto delle ragioni della
decisione sul punto, stabilendo un collegamento con il
complesso delle argomentazioni poste a base della
sentenza e in particolare con la circostanza che il
reddito complessivo del F. ha comunque effettivamente
subito una diminuzione, sia pure in misura contenuta e
non tale da legittimare la decurtazione delle somme
destinate a contribuire al mantenimento della moglie e
dei due figli. Infatti i giusti motivi di compensazione
possono essere evincibili dal complessivo tenore della
sentenza (Cass. 2010/7766).
Con il secondo motivo la ricorrente
incidentale chiede la condanna del F. al risarcimento
dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c..
La richiesta è priva di fondamento,
poiché, in relazione a quanto accertato nella sentenza
di merito in ordine alla riduzione della capacità
reddituale e patrimoniale del F. , è da escludere che
nella specie ricorrano, nell'impugnazione da questo
proposta gli estremi della lite temeraria.
Resta assorbito dal rigetto del
ricorso principale il terzo motivo del ricorso
incidentale, proposto in via condizionata, con il quale
la A. si duole della mancata considerazione da parte dei
giudici di merito delle censure da lei mosse alla
decisione di primo grado con riferimento all'attuale
status economico del F. e all'eventuale ripristino
dell'originario importo dell'assegno di divorzio in caso
di esito favorevole al F. del giudizio da lui promosso
nei confronti del datore di lavoro.
Le considerazioni che precedono
conducono al rigetto di entrambi i ricorsi e l'esito del
giudizio giustifica la integrale compensazione tra le
parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li
rigetta. Compensa integralmente tra le parti le spese
del giudizio di cassazione.
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