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Violenza sessuale per l’allenatore di una squadra di calcio di minori indotti ad atti di autoerotismo-Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 14 novembre 2011 n. 41412-Commento-Guida diritto.it

 

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È punibile per violenza sessuale l’allenatore di una squadra di calcio giovanile che induce i minori a compiere atti di autoerotismo e a inviargli sms con parole affettuose. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 41412/2011, bocciando la tesi della difesa secondo cui non essendovi stato alcun contatto fisico, in quanto le sollecitazioni a compiere tali attivi avvenivano per telefono, il reato debba considerarsi soltanto tentato.

 

Per la Suprema corte però “la fattispecie criminosa di violenza sessuale è integrata, pur in assenza di un contatto fisico diretto con la vittima, quando gli atti sessuali, quali definiti dall’articolo 609 bis codice penale, coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e siano finalizzati ed idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale nel momento in cui gli atti di autoerotismo sono stati compiuti a seguito delle minacce dell’imputato”.

 

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