1.L'indicazione del luogo di
consegna dell'atto, oltre che indispensabile al buon
esito della notifica, costituisce un requisito
essenziale all'identificazione del destinatario di essa,
nel caso di richiesta all'ufficiale giudiziario di
notifica dell'impugnazione nel domicilio di un
procuratore esercente l'attività nell'ambito della
circoscrizione di assegnazione, tale requisito deve
essere assicurato con l'indicazione del "domicilio
professionale" o della "sede dell'ufficio" del
procuratore, precisando che il relativo accertamento di
esso, in quanto essenziale alla validità ed all'astratta
efficacia della richiesta, costituisce un adempimento
preliminare che non può che essere a carico del
notificante ed essere soddisfatto altrimenti che con il
previo riscontro di esso presso l'albo professionale,
che rappresenta la fonte legale di conoscenza del
domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha
l'obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede.
2.Tale onere, quindi, non può
ritenersi escluso od attenuato da un dovere del
procuratore di dichiarare nel giudizio il proprio
domicilio ed i suoi mutamenti, e/o della parte di
comunicare quelli del domicilio presso di lui eletto,
sulla cui insussistenza la giurisprudenza di legittimità
è pressoché costante.
Cassazione, sez. I, 26 ottobre
2011, n. 22329
(Pres. Rovelli – Rel. Campanile)
Svolgimento del processo
1 - F.S..G. conveniva davanti al
Tribunale di Benevento il Comune di Castelvetere in Val
Fortore, chiedendo il ristoro del pregiudizio derivante
dall'irreversibile trasformazione del proprio fondo
occupato per la realizzazione del mattatoio comunale con
completamento dell'opera oltre il termine previsto per
la durata dell'occupazione, di cui veniva anche
richiesta la relativa indennità, senza che fosse
intervenuto il decreto di esproprio.
1.1 - Si costituiva il Comune,
chiedendo il rigetto della domanda; durante il giudizio
di primo grado, nel corso del quale veniva espletata
consulenza tecnica d'ufficio, intervenivano - quali
eredi dell'attore, nel frattempo deceduto - gli odierni
intimati G..G., L..G.C. ed Q.A. .
1.2 - Il Tribunale adito, con
sentenza depositata in data 13 ottobre 2004, ravvisata
nella vicenda un'ipotesi di occupazione acquisitiva, e
ritenuta la natura agricola del suolo, condannava il
Comune al pagamento della somma di Euro 48.786,45, oltre
rivalutazione e interessi legali, a titolo di
risarcimento del danno corrispondente al valore del
suolo; liquidava altresì in Euro 7.467,97 l'importo
dovuto a titolo di occupazione legittima da parte del
Comune, onerato anche delle spese processuali.
1.3 - La Corte di appello di
Napoli, con la decisione indicata in epigrafe, rigettava
l'appello principale del Comune e, in parziale
accoglimento dell'impugnazione incidentale condizionata
proposta dagli eredi del G., affermata la natura
edificabile del terreno nel periodo interessato
dall'occupazione legittima, confermava le statuizioni
della sentenza di primo grado.
In particolare, risolta
positivamente la questione della legittimazione degli
intervenuti quali eredi dell'originario attore,
verificata altresì la corrispondenza fra l'area occupata
e quella complessivamente oggetto di acquisizione a
seguito di irreversibile trasformazione, si osservava
che correttamente nella liquidazione del danno era stato
considerato il valore di mercato del terreno, non
applicandosi alla occupazione acquisitiva il disposto di
cui agli artt. 15 e 16 della l. n. 865 del 1971. Veniva
infine rilevato, quanto al periodo di occupazione
legittima, che doveva tenersi conto della vigenza del
piano di fabbricazione, che prevedeva l'edificabilità
del terreno.
1.4 - Per la cassazione di tale
decisione, notificata in data 3 aprile 2009, il Comune
di Castelvetere in Val Fortore proponeva ricorso,
affidato a tre motivi. La notificazione di tale atto,
tramite il servizio postale ai sensi della l. n. 53 del
1994, non si perfezionava, in quanto il procuratore
della controparte, Avv. G. L., risultava irreperibile
all'indirizzo di Napoli, viale (omissis), già indicato
in atti.
La difesa del Comune, chiedeva
quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 369
c.p.c., la rimessione in termini, fondando la propria
richiesta sulla decisione delle Sezione Unite di questa
Corte n. 3818 del 18 febbraio del 2009, e deducendo che
il mutamento del domicilio del difensore era stato
incolpevolmente ignorato (a tal fine producendo copia
della pubblicazione cartacea dell'albo professionale,
aggiornata al 31 dicembre 2008). La Corte, con ordinanza
n. 23047 del 2010, accoglieva detta istanza, salva la
definitiva decisione in fase decisoria, assegnando un
termine entro il quale il ricorso veniva effettivamente
notificato al procuratore domiciliatario.
G..G. e L..G.C. , anche quali eredi
della Q., nelle more deceduta, si sono difesi con
controricorso, eccependo in primo luogo
l'inammissibilità del ricorso alla procedura di cui
all'art. 184 bis c.p.c., e proponendo, a loro volta,
ricorso incidentale, affidato a un motivo, cui il Comune
resiste con controricorso. Le parti hanno presentato
memoria.
Motivi della decisione
2 - Deve accogliersi l'eccezione di
inammissibilità del ricorso principale sollevata dagli
intimati e ribadita nella memoria difensiva.
2.1 - L'ordinanza interlocutoria
emessa da questa Corte il 15 novembre 2010 si fondava
sulla documentazione prodotta a sostegno dell'istanza di
rimessione in termini (in particolare, estratto
dell'Albo degli avvocati di Napoli aggiornato al 31
dicembre 2008), facendo salva, nel concedere la
rimessione in termini per la notificazione del ricorso,
"la definitiva decisione da assumere nel contraddittorio
delle parti in sede di esame del ricorso".
2.2. - La maggiore completezza
degli elementi inerenti alla pubblicità e, quindi, alla
conoscibilità del nuovo domicilio del difensore degli
intimati, Avv. G.L., indice a ritenere che l'ignoranza
dello stesso fosse imputabile alla parte che aveva
inutilmente tentato di notificare il ricorso presso la
precedente ubicazione del citato studio professionale.
Dalla certificazione rilasciata dal
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli in data 1
febbraio 2011, la cui produzione è ammissibile, ai sensi
dell'art. 371 c.p.c., comma 2, trattandosi di documento
relativo all'ammissibilità del ricorso, risulta che
l'avv. G. L. ha comunicato il trasferimento dello studio
legale in Napoli da (omissis) a (omissis) il 13 marzo
2009, ed in pari data tale variazione è stata annotata
sull'Albo.
Il ricorso per cassazione in esame
venne spedito al precedente ed ormai inattuale
indirizzo, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53 del
1994, in data 1 giugno 2009, vale a dire circa tre mesi
dopo l'annotazione sull'albo del trasferimento dello
studio professionale.
3 - Le Sezioni unite di questa
Corte, con la nota decisione n. 3818 del 2009 hanno
ribadito che l'indicazione del luogo di consegna
dell'atto, oltre che indispensabile al buon esito della
notifica, costituisce un requisito essenziale
all'identificazione del destinatario di essa, nel caso
di richiesta all'ufficiale giudiziario di notifica
dell'impugnazione nel domicilio di un procuratore
esercente l'attività nell'ambito della circoscrizione di
assegnazione, tale requisito deve essere assicurato con
l'indicazione del "domicilio professionale" o della
"sede dell'ufficio" del procuratore, precisando che il
relativo accertamento di esso, in quanto essenziale alla
validità ed all'astratta efficacia della richiesta,
costituisce un adempimento preliminare che non può che
essere a carico del notificante ed essere soddisfatto
altrimenti che con il previo riscontro di esso presso
l'albo professionale, che rappresenta la fonte legale di
conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il
procuratore ha l'obbligo di fare annotare i mutamenti
della sua sede. Tale onere, quindi, non può ritenersi
escluso od attenuato da un dovere del procuratore di
dichiarare nel giudizio il proprio domicilio ed i suoi
mutamenti, e/o della parte di comunicare quelli del
domicilio presso di lui eletto, sulla cui insussistenza
la giurisprudenza di legittimità è pressoché costante.
Le norme professionali prevedono, infatti, l'obbligo del
procuratore di eleggere un domicilio, e comunicarne i
mutamenti, soltanto nel caso di svolgimento di attività
al di fuori della circoscrizione di assegnazione (R.D.
n. 37 del 1934, art. 82) e la ratio della disposizione,
costituita dall'adeguatezza delle annotazioni nell'albo
professionale a soddisfare in ambito locale le esigenze
processuali di conoscenza del domicilio del procuratore,
esclude che, ove il procuratore abbia dichiarato
all'atto della costituzione un proprio domicilio, la
mancata comunicazione del mutamento di esso possa
contrastare con i doveri di lealtà e probità imposti
alle parti ed ai loro difensori, tenuti comunque,
considerata la non imprevedibilità del mutamento il
relazione alla durata dei processi e delle loro fasi, a
fare riferimento al domicilio effettivo risultante
dall'albo professionale, o costituisca un impedimento
alle comunicazioni e notificazioni alle quali sono
tenuti la cancelleria e le parti nel corso del giudizio.
Egualmente, essendo funzione
dell'elezione di domicilio presso il difensore quella di
rafforzare la difesa tecnica della parte, consentendo di
non derogare alle previsioni dell'art. 170 c.p.c.,
relativamente di atti che debbono esserle notificati
personalmente, va riconfermata la regola che, essendo
determinante in tale elezione il luogo nel quale il
difensore esercita la professione e non quello nel quale
questa era esercitata all'atto del conferimento della
procura, la pubblicità dei mutamenti di esso è
soddisfatta da quella legale del mutamento del domicilio
del procuratore. È stato altresì precisato che
"all'onere di verificare anteriormente alla notifica
dell'impugnazione presso l'albo professionale il
domicilio del procuratore presso il quale notificare
l'impugnazione corrisponde l'assunzione da parte del
notificante del rischio dell'esito negativo della
notifica richiesta in un domicilio diverso da quello
effettivo e sono manifestamente infondati i dubbi di
costituzionalità sollevati rispetto ad essi per
l'impossibilità che ne deriverebbe al notificante di
fruire per l'intero dei termini di impugnazione, sia
perché l'effettività della tutela del diritto di agire e
di difendersi nel processo è assicurata nelle forme e
nei limiti ragionevolmente previsti dall'ordinamento
processuale e sia in quanto l'accertamento del domicilio
effettivo del procuratore risultante dall'albo
professionale nessun significativo pregiudizio temporale
può comportare alla parte, considerata che l'agevole
consultazione degli albi e, in particolare, la loro
attuale informatizzazione ed accessibilità telematica".
Di conseguenza, presuppongono il perfezionamento della
notifica per il notificante, e la conseguente
ammissibilità originaria dell'impugnazione, ed attengono
al perfezionamento per il destinatario, le ipotesi in
cui la notifica presso il procuratore non abbia
raggiunto il suo scopo per caso fortuito o forza
maggiore, come, ad esempio, per la mancata od
intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio
all'ordine professionale o per il ritardo della sua
annotazione, ovvero per la morte del procuratore ed
tutte le altre nelle quali l'ufficiale giudiziario o
postale, nonostante la corretta indicazione del
domicilio, non abbiano completato la notifica e ne
abbiano attestato l'esito negativo per un fatto non
imputabile al richiedente.
4 - Applicando i principi testé
richiamati, appare evidente come il riferimento alla
attuali possibilità di rapida consultazione dell'albo
anche attraverso strumenti telematici implichi la
necessità di una verifica dell'effettivo domicilio del
procuratore, che risulti aggiornata alla data di
spedizione dell'atto da notificare, stante l'inevitabile
arresto alla data di pubblicazione degli albi cartacei,
come quello posto a fondamento dell'istanza di
rimessione in termini, risalente al dicembre dell'anno
2008.
Deve pertanto ritenersi che, stante
l'imputabilità al ricorrente, in virtù della possibilità
di un'agevole consultazione degli albi e la loro
in-formatizzazione ed accessibilità telematica (cfr.
anche Cass., 1 febbraio 2011, n. 2320; Cass., 17 maggio
2010, n. 12057) dell'esito negativo della notificazione
tentata presso il domicilio non più attuale del
procuratore della controparte, non ricorressero i
presupposti per il ricorso all'art. 184 c.p.c.,
applicabile ratione temporis, e che quindi il ricorso,
notificato quando il termine per impugnare era ormai
decorso, deve essere dichiarato inammissibile.
5 - A detta declaratoria conseguono
l'inefficacia del ricorso incidentale il regolamento
delle spese processuali, come da dispositivo, sulla base
del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi.
Dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace
l'incidentale. Condanna il Comune di Castelvetere in Val
Fortore al pagamento in favore della controparte delle
spese processuali relative al presente giudizio di
legittimità, liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro
3.400,00 per onorari.
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