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Il ricorso per cassazione non può
essere integrato con un nuovo atto che contenga i
quesiti di diritto mancanti. Lo ha confermato la terza
sezione civile della Cassazione secondo la quale il
ricorso alla Suprema corte deve essere proposto a pena
di inammissibilità con un unico atto avente i requisiti
di forma e contenuto indicati “dalla pertinente
normativa di rito, ivi compresi quelli richiamati
dall’art. 366-bis cod. proc. civ.”. Ne consegue che non
è idoneo a integrare i requisiti richiesti un nuovo
atto, successivamente notificato a modifica o
integrazione dell’originario ricorso, “sia che concerna
l’indicazione dei motivi, sia che tenda a colmare la
mancanza degli elementi prescritti, quali la
formulazione dei quesiti o l’esposizione dei fatti in
causa o la sintesi della questione di motivazione
relativamente al fatto controverso”, essendo solo
possibile, ove non siano decorsi i termini, proporre un
nuovo ricorso completamente sostitutivo del primo. |
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