La Cassazione torna a bacchettare
l’uso indiscriminato degli autovelox sulle strade
“minori”, nelle quali invece vige l’obbligo della
contestazione immediata. Una prassi alimentata dalla
crisi finanziaria dei piccoli comuni che in tal modo
provano a riequilibrare i bilanci.
L’infrazione del limite di
velocità, questa volta, era avvenuta nel territorio del
comune di Frascineto, in Calabria, e già il giudice di
Pace di Castrovillari, in primo grado, aveva bocciato il
verbale per eccesso di velocità, per le modalità di
rilevamento utilizzate. Sentenza poi confermata in
appello dal tribunale di Castrovillari che aveva
ribadito il concetto per cui “non possono essere
installati gli apparecchi elettronici di rilevazione su
una strada extraurbana secondaria”, quale era quella
percorsa dall’automobilista.
Ragionamento sposato anche dalla
Suprema Corte, sentenza n. 23882/2011, secondo cui la
legge demanda “al prefetto l’individuazione delle
strade, o di singoli tratti di esse, diverse dalla
autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle
quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini
della contestazione immediata delle infrazioni”. La
ratio della norma infatti è quella di ammettere il
controllo elettronico solo nei casi in cui risulti
difficoltoso fermare il veicolo.
In quanto il Dl 121/2002 prevede
che sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali, gli organi di polizia stradale seguendo le
direttive fornite dal ministero dell'Interno possono
installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del
traffico - di cui deve sempre essere data informazione
agli automobilisti - finalizzati al rilevamento a
distanza delle violazioni del codice della strada.
Mentre l’installazione sulle strade extraurbane
secondarie e sulle strade urbane di scorrimento è
possibile unicamente quando siano individuate con
apposito decreto del prefetto.
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