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L’assegno divorzile sopravvive anche ad una ricca eredità-Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 14 novembre 2011 n. 23776-Commento-Guioda diritto.it

 

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Non basta aver acquisito per intero la casa coniugale e neppure aver ereditato degli immobili dai propri genitori per perdere il diritto all’assegno di divorzio. Se la sproporzione economica persiste, il contributo va comunque versato. Lo ha stabilito la corte di Cassazione, sentenza 23776/2011, respingendo il ricorso di un marito che, dopo aver avuto ragione in primo grado, era stato condannato in appello dalla Corte di Brescia a versare l’assegno di mantenimento oltre al 40 per cento del trattamento di fine rapporto.

 

 

 

Per giudici di Piazza Cavour tutti i motivi di ricorso sollevati dal coniuge: dall’età avanzata, all’obbligo di provvedere ad una figlia ancora giovane, dalla natura reddituale dei suoi proventi, alla mancanza di incidenza dell’assegno sul tenore di vita della ex moglie, la quale nel frattempo aveva ereditato i beni della madre, sono ininfluenti rispetto all’accertamento da farsi.

 

 

 

Secondo la Suprema corte, infatti, la questione da mettere a fuoco era se i mezzi a disposizione della moglie fossero o meno sufficienti ad assicurarle la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto durante il matrimonio. Parametro, quest’ultimo, individuato dalla corte di Appello e non contestato dal ricorrente. E siccome dalle dichiarazioni dei redditi di entrambi era ancora desumibile una forte sproporzione, non solo, anche in termini patrimoniali le risorse di cui il marito manteneva la disponibilità erano doppie rispetto a quelle della moglie, il diritto all’assegno non è stato cassato dall’Alta corte.

 

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