Non basta aver acquisito per intero
la casa coniugale e neppure aver ereditato degli
immobili dai propri genitori per perdere il diritto
all’assegno di divorzio. Se la sproporzione economica
persiste, il contributo va comunque versato. Lo ha
stabilito la corte di Cassazione, sentenza 23776/2011,
respingendo il ricorso di un marito che, dopo aver avuto
ragione in primo grado, era stato condannato in appello
dalla Corte di Brescia a versare l’assegno di
mantenimento oltre al 40 per cento del trattamento di
fine rapporto.
Per giudici di Piazza Cavour tutti
i motivi di ricorso sollevati dal coniuge: dall’età
avanzata, all’obbligo di provvedere ad una figlia ancora
giovane, dalla natura reddituale dei suoi proventi, alla
mancanza di incidenza dell’assegno sul tenore di vita
della ex moglie, la quale nel frattempo aveva ereditato
i beni della madre, sono ininfluenti rispetto
all’accertamento da farsi.
Secondo la Suprema corte, infatti,
la questione da mettere a fuoco era se i mezzi a
disposizione della moglie fossero o meno sufficienti ad
assicurarle la conservazione di un tenore di vita
analogo a quello mantenuto durante il matrimonio.
Parametro, quest’ultimo, individuato dalla corte di
Appello e non contestato dal ricorrente. E siccome dalle
dichiarazioni dei redditi di entrambi era ancora
desumibile una forte sproporzione, non solo, anche in
termini patrimoniali le risorse di cui il marito
manteneva la disponibilità erano doppie rispetto a
quelle della moglie, il diritto all’assegno non è stato
cassato dall’Alta corte. |