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Illegittima la norma che esclude dal concorso il caporalmaggiore incinta-Tar Lazio - Roma - Sezione I-bis - Sentenza 25 ottobre 2011 n. 8213-Commento-Guida diritto.it

 

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Lo stato di gravidanza non è una malattia o una imperfezione che mette in discussione l’idoneità psico-fisica della donna al suo eventuale reclutamento nell’esercito. Pertanto il ricorso del caporalmaggiore incinta non ammessa al concorso va accolto. Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 8213 del 25 ottobre 2011, ha dichiarato illegittima la norma del bando “nella parte in cui, fissando un limite ai rinvii temporali degli accertamenti sanitari allorché una candidata versi nello stato di gravidanza, di fatto impedisce la partecipazione della stessa al concorso decretando la sua esclusione qualora il suddetto stato di gravidanza persista oltre la data stabilita per la ultimazione degli accertamenti stessi”. I giudici amministrativi ricordano che la stessa Costituzione garantisce a tutti i cittadini senza distinzione di sesso la possibilità di accesso agli uffici pubblici, e ciò in ragione del più generale principio di uguaglianza sancito dalla carta costituzionale. Anche sul piano della normativa comunitaria, la direttiva europea, relativa all’applicazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto concerne l’accesso al lavoro, stabilisce l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione, agli impieghi o posti di lavoro qualunque sia il settore o il ramo di attività. Per finire, anche dal punto di vista nazionale, la tutela della maternità ha trovato la sua realizzazione nella legge 30 dicembre 1971 n. 1204 dedicata alle lavoratrici madri nonché nella legge 10 aprile 1991 n. 125 sulle pari opportunità.

Sulla base di questi principi, il Tar non ammette deroghe sostenendo che la lavoratrice non può essere sfavorita dal fatto di essere incinta mentre sta svolgendo una procedura concorsuale per ottenere un posto nel pubblico impiego, che in questo caso riguarda l’esercito.

Una regola concorsuale di questo tipo è in contrasto con quello che la Costituzione prevede e determina una inammissibile disparità di trattamento nei confronti di una concorrente che vede così pregiudicata la sua scelta in favore della maternità.

 

 

 

 

 

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